Assicurazione RC Auto: Clausole di Franchigia, di Esclusione e di Rivalsa

Data pubblicazione: 2019-05-07
Tempo di lettura stimato: 4 minuti
Assicurazione RC Auto: Clausole di Franchigia, di Esclusione e di Rivalsa

Le Clausole di Franchigia, Esclusione e di Rivalsa nelle RC Auto, ecco come funzionano

Franchigia, esclusioni e rivalsa: sono i termini più comuni per chi si trova a stipulare una polizza assicurativa RC Auto. Cosa sono? Si tratta di clausole contrattuali che da un lato obbligano il contraente a liquidare il costo del sinistro alla parte danneggiata e che dall’altra limitano la copertura dei danni causati, ad esempio, per imperizia, imprudenza o comunque per dolo.

Gli esempi classici sono la guida in stato d’ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, che limitano o escludono la la copertura del rischio, e vengono indicati tassativamente dalle compagnie assicurative.

Ma anche per quanto riguarda la franchigia esistono alcune postille che possono far variare l’importo della somma assicurata, che può essere fisso o variabile, e dunque dell’importo da versare all’assicurazione in caso di incidente stradale. Ma vediamo nei dettagli cosa sono nelle RC Auto la franchigia, l’esclusione e la rivalsa.

Franchigia polizze auto, che cos’è?

Con la franchigia il contraente di una polizza assicurativa si obbliga a farsi carico (e quindi a restituire alla compagnia) di una parte del costo del sinistro liquidato dall’impresa al terzo danneggiato.

Per franchigia (o scoperto di sicurtà) si intende, in campo assicurativo, quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato.

Come già accennato, può ammontare ad un importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata. Si può quindi conoscere prima dell'evento dannoso, a differenza dello scoperto, la cui entità risulta solo dopo aver quantificato il danno.

Essa è analoga al massimale, in quanto rappresenta una limitazione del risarcimento (ma di caso opposto) da parte della compagnia di assicurazione.

È predeterminata dalla compagnia assicurativa, e può ammontare ad un importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata. Si può quindi conoscere prima dell'evento dannoso, a differenza dello scoperto, la cui entità risulta solo dopo aver quantificato il danno.

Essa è analoga al massimale, in quanto rappresenta una limitazione del risarcimento (ma di caso opposto) da parte della compagnia di assicurazione.

Franchigia relativa e franchigia assoluta

Esistono dei distinguo per quanto riguarda la franchigia, che può essere relativa ad un valore massimo o minimo a seconda del sinistro stradale.

Quando si parla di franchigia relativa delle polizze RC Auto, ad esempio, l’indennizzo non si dà luogo al di sotto di un certo valore: bisogna dunque superare la cifra di copertura stabilita per assicurarsi l’indennizzo pieno. E non è la sola clausola che può essere inserita all’interno di una polizza RC Auto.

Esiste infatti l’opzione della franchigia assoluta. Si tratta di un indennizzo pagato al netto della franchigia che scatta quando parte dell'ammontare rimane in ogni caso a carico dell'assicurato.

Al di là della franchigia relativa o assoluta, bisogna ricordare che l'assicuratore non paga alcunché quando il danno stimato è inferiore alla franchigia, quindi in tale ipotesi è indifferente.

Esclusioni e rivalse RC Auto

Le limitazioni o le esclusioni della copertura del rischio, e dunque del risarcimento, in caso di sinistro, vengono chiamate esclusioni e rivalse RC Auto. Stiamo parlando di alcuni condizioni particolari, previste alla stipula della polizza, che vengono inserite per tutelare le compagnie in casi di sinistri particolarmente gravi, in cui vi è il dolo da parte del contraente.

Quali sono questi casi? Le esclusioni delle coperture sono indicate tassativamente dalle compagnie all’interno dei contratti: si tratta di limitazioni che fanno riferimento agli incidenti provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti ovvero la guida senza patente.

Se da una parte la compagnia assicuratrice è obbligata a risarcire il danno alla parte terza vittima del sinistro, dall’altro ha diritto di rivalersi sul contraente: ciò vuol dire che l’assicurazione scatta soltanto per la parte lesa, mentre la compagnia chiederà la restituzione totale o parziale di quanto pagato al suo cliente.

Esistono poi particolari polizze che prevedono la guida esclusiva di una vettura o di altri mezzi assicurati per cui bisogna fare particolare attenzione. Si tratta di assicurazioni la cui copertura è limitata al solo caso dei conducenti identificati nel contratto e vengono definite “polizze a guida esclusiva”. L’esempio classico è quello dell’auto che viene prestata dal padre al figlio: se quest’ultimo farà incidente, ma l’assicurazione sarà intestata al padre, con ogni probabilità scatterà il diritto di rivalsa da parte della compagnia assicurativa nei confronti del contraente della polizza.

Le polizze a guida esclusiva non risarciscono il danno ogni volta che l’incidente è provocato da un conducente diverso: oltre al diritto di rivalsa nei confronti del contraente per l’importo pagato al danneggiato.