Casa Vacanze Detrazione IVA: Come Fare

Data pubblicazione: 2019-06-03
Tempo di lettura stimato: 4 minuti
Casa Vacanze Detrazione IVA: Come Fare

Scopri come poter fare la detrazione IVA dalla tua Casa Vacanze

Ai fini della detrazione IVA, per quanto riguarda i diversi tipi di abitazione possibile, non è rilevante la categoria catastale attribuita all’immobile, bensì l’uso in concreto che se ne fa.

Questo è quanto emerso dalla sentenza n. 1592/22/15 della Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione staccata di Lecce, in data 06 luglio 2015.

L’IVA che grava sui costi e sulle spese sostenute per l’avvio, per la gestione e per la manutenzione di una casa vacanze, di un B&B o di un affittacamere può essere detratta alle specifiche condizioni che di seguito vengono riportate.

Il principio della detrazione IVA per gli immobili ad uso abitativo ossia per gli immobili accatastati con la lettera A (esclusi gli A10) prevede in modo chiaro l’indetraibilità dell’IVA in relazione alla loro specifica natura. Questo principio resta valido sia in caso di acquisto della casa sia in caso di spese sostenute per la gestione ordinaria o la manutenzione straordinaria dell'immobile.

Ecco di seguito elencate quali possono essere le spese detratte ai fini IVA sui B&B, sugli affittacamere e sulle case vacanza.

Casa Vacanze e Detrazione IVA: le spese

Si tratta nel complesso sia di spese sostenute ai fini dell’acquisto di beni, sia di spese volte alla copertura di determinati servizi. Rientrano in tali voci:

  • bollette di gas, di luce e di telefonia;
  • servizio internet;
  • servizi di pulizia dell’abitazione effettuati da società o ditte;
  • spese sostenute per eventuali campagne pubblicitarie online;
  • spese sostenute per l’acquisto di mobili e complementi di arredo;
  • spese per piccole attrezzature o varie dotazioni domestiche;
  • IVA su alimenti e bevande eventualmente forniti agli ospiti.

Anche dal punto di vista della tassazione diretta Irpef o Ires il costo imponibile che viene indicato in fattura è deducibile in quanto considerato strumentale ai fini dell’attività.

Leggendo una bolletta, nel riepilogo saranno visibili il valore imponibile del bene acquistato o del servizio erogato che sarà deducibile ai fini Ires o Irpef e l’IVA detraibile.

Il sostenimento di costi per la gestione, l’avviamento e la manutenzione, ordinaria e straordinaria di casa vacanza, affittacamere, B&B e affitto di appartamenti abitativi impiegati nell’ambito di un’attività di carattere ricettivo possono essere detratte ai fini IVA purché la locazione sia soggetta ad IVA indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza dell’immobile locato.

Per esso infatti non vale esclusivamente il principio della strumentalità per natura ma anche quello della strumentalità per destinazione.

Detrazione IVA per altre attività

Se si è in possesso di un bene abitativo che di per sé non sarebbe strumentale (prendiamo ad esempio il caso di un’officina), ma si decide di destinarlo completamente ad attività commerciale (come per assurdo potrebbe essere l’affittacamere) con partita IVA, allora sarà possibile detrarre l’IVA sui beni e sui servizi acquistati per la gestione dell’attività legata all’immobile.

In altre parole, l’IVA assolta per acquistare immobili abitativi adibiti a prestazioni di alloggio è detraibile come lo è quella corrisposta per effettuare su di essi eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E in riferimento all’articolo 19-bis1, lettera i, del Dpr 633/1972, infatti, le detrazioni IVA vengono applicate anche agli immobili abitativila cui destinazione d’uso sia volta ad accogliere strutture ricettive e attività turistico-alberghiere di tipo imprenditoriale da cui scaturiscano prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA con aliquota del 10%.

Anche nel caso in cui un immobile sia accatastato come abitazione non perde il suo carattere di fabbricato strumentale e come tale va trattato.

Il dubbio sorge dal fatto che secondo quanto scritto nell’articolo legislativo di riferimento, è impedita la detrazione IVA per gli immobili accatastati come abitativi, qualunque sia il loro utilizzo effettivo.

Di contro i principi generali che regolano l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto prevedono l’imponibilità delle prestazioni di alloggio e quindi la possibilità di detrarre l’acquisto dei beni e dei servizi ad esso collegati.

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