Cos'è il Contratto a Tempo Determinato

Data pubblicazione: 2017-09-22
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Cos'è il Contratto a Tempo Determinato

Che cos'è e come funziona il contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato è una tipologia contrattuale di lavoro subordinato per il quale è stato fissato un tempo ben preciso di durata, che indica il termine del rapporto lavorativo, che deve risultare espressamente scritto nell'atto.

Quando in un contratto di lavoro subordinato, invece, non è presente una data di conclusione del rapporto, si tratta di contratto a tempo indeterminato, che garantisce una maggiore stabilità economica al dipendente.

E solo in questo caso il lavoratore può sottoscrivere un assicurazione perdita impiego

Il datore di lavoro può stipulare un numero di contratti a tempo determinato che non ecceda al 20% del numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Contratto a tempo determinato o Contratto a termine acausale

Con il Decreto Legislativo 81/2015 è stato eliminato l'obbligo di specificare le causali, cioè le motivazioni che hanno portato il datore di lavoro a stipulare un contratto a tempo determinato.

Per tale motivo il contratto a tempo determinato può dirsi anche contratto a termine acausale, che può essere stipulato tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione.

Proroga e rinnovo per un contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato o contratto a termine acausale non può superare la durata di 36 mesi, ma  può essere prorogabile, sempre con il consenso da parte del lavoratore, rispettando la durata massima di  36.

Il contratto può essere prorogato, nell'arco di 36 mesi, per un massimo di 5 volte. La proroga dei contratti a tempo determinato è indipendente dal numero dei rinnovi.

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, in forma scritta, a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa, per la quale era stato stipulato il contratto.

Una volta raggiunti i 36 mesi cumulativi, il datore di lavoro può decidere di stipulare un altro contratto di lavoro a termine che abbia una durata massima di 12 mesi.

Contratti di questo genere possono essere sottoscritti in regime di deroga assistita (da registrare presso la Direzione territoriale competente).

Nel caso in cui il lavoro prosegue, dopo la scadenza del contratto, per 30 giorni (per contratti con durata inferiore a 6 mesi) o per 50 giorni (per contratti con durata superiore a 6 mesi).

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al dipendente un maggiorazione contributiva per ogni giorno di lavoro in più.

La maggiorazione sarà del 20% fino al decimo giorno, dopo il quale si applica il 40% in più di maggiorazione per ogni giorno successivo.

Se il rapporto di lavoro supera i 30 o i 50 giorni, il contratto passa a tempo indeterminato. Per questo motivo bisogna far trascorrere un lasso di tempo tra il primo e il secondo contratto, al fine di non cadere in un regime sanzionatorio.

È necessario un intervallo di 10 giorni, nel caso in cui il primo contratto sia stato inferiore ai 6 mesi, mentre sarà preso un intervallo di 20 giorni nel caso in cui il contratto sia superiore ai 6 mesi.

I vantaggi e le garanzie di un contratto a tempo determinato: ferie e disoccupazione

Entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto al lavoratore le seguenti informazioni:

  • identità delle parti,
  • luogo di lavoro,
  • data di inizio e durata del contratto,
  • categoria/livello o denominazione dell’impiego,
  • stipendio iniziale e tempi di pagamento,
  • durata e modalità di godimento delle ferie pagate,
  • orario di lavoro,
  • durata del preavviso di rottura del contratto.

I lavoratori con contratto a tempo determinato hanno diritto di godere di giorni di ferie in proporzione al periodo lavorativo prestato.

Anche con il contratto a tempo determinato è possibile avere diritto alla disoccupazione. Naspi è il nome della nuova indennità di disoccupazione che può essere richiesta da chi ha almeno versato 13 settimane di contributi nei 4 anni che precedono la disoccupazione, oppure almeno 30 giornate lavorate all'anno.