Direzione dei lavori: la Figura del Geometra

Data pubblicazione: 2019-04-01
Tempo di lettura stimato: 4 minuti
Direzione dei lavori: la Figura del Geometra

La direzione dei lavori nell’ambito di una costruzione edilizia e le competenze del geometra

Tra gli incarichi svolti dalla figura del geometra rientra il delicato compito della direzione dei lavori nell’ambito della costruzione edilizia.

Stando a quanto stabilito dalla Direttiva 92/57/CEE il direttore dei lavori è chi si occupa di controllare l’esecuzione dell’opera per conto del committente. 

Il geometra incaricato dall’impresa appaltatrice e suo rappresentante ha le competenze tecniche necessarie a garantire che i lavori si concludano come previsto, seguendo il giusto iter.

Nel momento in cui ci si rivolge all'impresa appaltatrice per commissionare un lavoro è buona norma rivolgersi a un geometra qualificato che si occupi della supervisione dell’opera in ogni sua fase.

Non sempre è possibile seguire il lavoro personalmente perché non si hanno tutte le competenze e gli strumenti necessari che invece un geometra può assicurare.

È consigliabile scegliere un geometra della massima fiducia, che vanti esperienza nel campo, abbia buone doti di analisi, calcolo e gestione e sia in grado di prendere decisioni in modo autonomo.

Come funziona la direzione dei lavori di un cantiere edile

Ma cosa significa dirigere dei lavori nel campo edile? Si tratta di un servizio in cui rientrano diverse attività.

Il geometra a cui è affidato tale incarico, non è tenuto a essere presente quotidianamente ma si cura di controllare con costanza e precisione che tutti i lavori siano condotti in modo tecnicamente impeccabile e sempre nel rispetto delle normative vigenti previste in ciascun caso specifico.

Il professionista ha il dovere di verificare che le operazioni siano svolte in maniera conforme al contratto, al capitolato e al progetto architettonico generale.

Il geometra incaricato della direzione dei lavori effettua un controllo qualitativo e quantitativo dei materiali impiegati e delle loro caratteristiche meccaniche, secondo quanto definito dalla legge n. 1086 del 5 novembre 1971, articolo 3, comma 2.

Il direttore dei lavori è tenuto a verificare regolarmente che l’impresa appaltatrice disponga della documentazione prevista dalla legge in merito ai doveri verso ciascun dipendente.

Nel caso in cui lo ritenga necessario il geometra incaricato della direzione dei lavori può imporre all’impresa variazioni tecniche volte a migliorare quanto riportato sul contratto e sul capitolato.

Il professionista, tramite ordini di servizio, può disporre l’aggiustamento di eventuali difetti o il totale rifacimento di opere risultanti non conformi a quanto previsto.

Da un punto di vista tecnico, il direttore rappresenta a pieno titolo il committente ed è l’unico interlocutore per l’impresa appaltatrice, per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici rientranti nel contratto.

Oltre al ruolo di supervisore il geometra incaricato di una direzione tecnica effettua attività complementari come la compilazione di alcune pratiche tra cui il modello di inizio lavori e la consegna delle stesse presso il Comune. 

I compiti del geometra

Il geometra è tenuto ad occuparsi dei seguenti aspetti:

  • Denuncia di inizio attività (DIA)
  • Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA)
  • Stato Avanzamento Lavori (SAL)
  • Denuncia di opere in cemento armato
  • Dichiarazione di conformità urbanistica al termine dei lavori.

Altro compito del geometra è redigere e controllare i progetti conseguenti ad eventuali variazioni tecniche emerse in fase di lavorazione, consegnando al comune, qualora necessario, i documenti richiesti per ottenere il permesso di apportare modifiche.

Infine il geometra è tenuto ad assistere al delicato momento del collaudo statico e amministrativo della costruzione realizzata.

Nello svolgimento della direzione dei lavori il geometra rispetta dei fondamentali principi deontologici ed è responsabile delle proprie azioni. La sua figura deve anche dimostrarsi collaborativa e rispettosa nei confronti di tutte le persone coinvolte nel progetto e conciliativa, per poter gestire eventuali screzi in modo attento e scrupoloso, riuscendo sempre ad agire con prontezza e determinazione.

Un riferimento preciso a quali sono le competenze del geometra in ambito professionale si trova nell’art. 16 del R.D. n. 274 datato 11 febbraio del 1929, che definisce ed elenca l’oggetto e i limiti dell’esercizio professionale di geometra.