Indagini Preliminari: Diritti della Difesa e Ruolo del Difensore

Data pubblicazione: 2019-05-28
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Indagini Preliminari: Diritti della Difesa e Ruolo del Difensore

Cosa deve sapere il difensore sulle indagini preliminari e quali i diritti della difesa

Le indagini preliminari sono la fase iniziale del procedimento penale. Sono governate dal pubblico ministero che controlla l’attività della polizia giudiziaria ma anche il difensore della persona sottoposta alle indagini può svolgere un ruolo strategicamente importante.

L’avvocato può infatti sia raccogliere elementi utili a dimostrare che il suo cliente non ha commesso alcun reato ottenendo così l’archiviazione dell’indagine, sia cominciare a raccogliere prove a discarico che potranno essere utilizzate nell’eventuale processo successivo alle indagini.

Il ruolo del difensore

L'articolo 327 bis del codice di procedura penale prevede che “fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito”. L’attività difensiva può anche essere svolta, su incarico dell’avvocato, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze da consulenti tecnici.

I diritti della difesa

Il difensore, o i suoi incaricati, hanno accesso anche a luoghi privati o non aperti al pubblico ma devono essere autorizzati dal pubblico ministero. E se il Pm dovesse negare l’autorizzazione, l’avvocato può chiedere al Gip, il giudice delle indagini preliminari, di autorizzare la richiesta anche contro il parere del pubblico ministero.

L’avvocato non ha bisogno di chiedere l’autorizzazione del pubblico ministero per raccogliere dichiarazioni che ritiene utili o per eseguire sopralluoghi in ambienti privati se viene autorizzato dai proprietari.

Il verbale di sopralluogo

Il codice di procedure penale, l’articolo 391 sexies, stabilisce che il difensore non è obbligato, a differenza della polizia giudiziaria, a fare verbali di sopralluogo e delle attività che svolge, ma se decide di farli, deve allegarli al “fascicolo della difesa” che verrà poi depositato nella cancelleria del pubblico ministero e da questi deve essere trasmesso al Gip alla chiusura delle indagini preliminari.

Quale attività può svolgere il difensore?

L’articolo 391 sexies del codice di procedura penale specifica che la difesa può "prendere visione dello stato dei luoghi, ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi".

Il pubblico ministero non è obbligato a tenere in considerazione i risultati delle indagini difensive. In sostanza anche se gli elementi raccolti fossero sufficienti, secondo l’avvocato, a chiudere l’indagine con una richiesta di archiviazione, il Pm può ugualmente chiedere il rinvio a giudizio. Ma l’attività compiuta dal difensore, e tutto il fascicolo della difesa che l’avvocato consegna al pubblico ministero, deve essere da questi trasmesso al giudice delle indagini preliminari in modo che, una volta chiusa l’indagine con una richiesta di rinvio a giudizio, il Gup, ossia il giudice dell’udienza preliminare, possa valutare la richiesta di rinvio a giudizio dell’accusa anche sulla base di ciò che ha accertato la difesa e chiudere l’udienza preliminare con una sentenza di proscioglimento invece che con un decreto di rinvio a giudizio.

Il rinvio a giudizio

In caso di rinvio a giudizio, gli elementi raccolti dalla difesa dovranno comunque essere valutati dal tribunale nel corso del processo.

I limiti delle indagini difensive

Se la scena del crimine è sottoposta a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, il difensore non potrà accedere direttamente ma può indicare al pubblico ministero quali attività svolgere nell’interesse della difesa. Anche in questo caso il Pm non è obbligato a eseguire gli accertamenti richiesti dalla difesa ma in questo caso, se l’indagine dovesse chiudersi con un rinvio a giudizio, l’avvocato può chiedere al tribunale di svolgere quelle attività che il pubblico ministero non ha eseguito. Deve però dimostrarne la rilevanza rispetto ai reati contestati.

Indagini difensive e deontologia

L’Unione delle Camere Penali ha ritenuto che le indagini difensive debbano essere considerate «un'attività deontologicamente obbligatoria per l'avvocato ogni qualvolta se ne renda necessaria l'esecuzione per la migliore tutela dell'assistito».