Invalidità Permanente e Responsabilità Civile

Data pubblicazione: 2018-09-05
Tempo di lettura stimato: 4 minuti
Invalidità Permanente e Responsabilità Civile

Una guida completa sull’invalidità permanente e la responsabilità civile

Gli incidenti accadono e, purtroppo, questo capita fin troppo spesso. Gli infortuni gravi dovuti ad incidenti di varia natura verificabili durante la vita di tutti i giorni, fortunatamente, non sono così frequenti ma è importante sapere che esiste la possibilità di tutelarsi da questo genere di eventualità. Legalmente esistono molte sfaccettature nella dicitura di ‘incidente’ ma oggi parleremo dell’importanza della tutela contro tutti quelli che portano un soggetto ad invalidità permanente.

Secondo l’articolo 2043 del codice civile si parla di responsabilità civile, ossia la responsabilità che ricade su chi provoca, commettendo un illecito, danni alla persona. I danni provocati ad un soggetto possono essere di varia natura e possono essere classificati secondo vari di gradi attraverso comodi strumenti messi a disposizione dallo Stato.

Nell’articolo 138 del codice delle assicurazioni private, introdotto tramite il decreto legislativo 209 del 2005, figura la tabella delle menomazioni macro permanenti che vanno a determinare l’entità del danno biologico. Cosa significa tutto ciò? Nella tabella succitata sono riportati tutti i gradi di menomazioni possibili in una scala che va da 10 a 100 punti che rappresentano proporzionalmente il grado di invalidità permanente che un soggetto subisce nel corso di un incidente.

Questa tabella risulta di vitale importanza nello stabilire l’entità del danno biologico in funzione di eventuali risarcimenti o addirittura per il percepimento di pensioni di invalidità. Al di sotto dei 10 punti, invece, va consultata la tabella delle lesioni micro permanenti, classificate con un punteggio da 1 a 9.

Come si calcola il risarcimento del danno

Il danno riconducibile alla lesione della salute di un soggetto viene classificato in molte maniere che incidono in modo diverso sulla cifra che lo stesso dovrà ricevere in risarcimento. La prima grande distinzione da fare è quella tra danno temporaneo o permanente. Il primo causa inabilità temporanea e il criterio principale di valutazione in questo caso riguarda l’ammontare dei giorni in cui la persona interessata dall’infortunio ha impiegato per guarire del tutto e tornare alla sua normale attività; secondariamente, si guarda al grado di inabilità, se completa o parziale. Chiaramente più saranno i giorni di interesse dell’infortunato e più ampia sarà la l’inabilità stabilita e più il risarcimento diverrà cospicuo.

In caso di invalidità permanente si fa riferimento alla tabella summenzionata. L’invalidità permanente è chiaramente risarcita in modo diverso da quella temporanea e più sarà alta la percentuale, più la somma di denaro sarà ingente.

Parlando di cifre, l’indennizzo per ogni giorno di inabilità temporanea che porta il soggetto ad essere incapace del tutto di svolgere le normali attività quotidiane a causa del danno subito da un soggetto terzo, ammonta a 46,29€ al giorno, ridotti in proporzione in caso di inabilità temporanea parziale, ad esempio, un’inabilità temporanea parziale al 50% sarà causa di un indennizzo giornaliero del 50% rispetto alla cifra totale, ossia 23,15€.

In caso di invalidità permanente stimata tra l’1% e il 9%, l’importo del risarcimento sarà proporzionato ad ogni punto percentuale di invalidità con una diminuzione dello 0,5% per ogni anno di età dell’infortunato calcolato a partire dall’undicesimo che verrà ridotto progressivamente al passare di ogni anno. Il primo punto percentuale, ad esempio, provoca un indennizzo di 674,78€.

Per quanto riguarda invece, le lesioni che sono state causa di invalidità permanente con percentuale dal 10 al 100% non esiste una tabella univoca per i risarcimenti ma vengono utilizzate, per lo più, quelle stilate dai Tribunali di Roma e Milano.

Assicurazione contro gli infortuni

Ovviamente le casistiche sopra citate rientrano nella responsabilità civile di un soggetto e possono essere coperte da assicurazione. Le compagnie assicurative, nel malaugurato caso si venga a configurare un’eventualità di questo genere, possono coprire i danni derivanti da colpa del danneggiante ma ovviamente non i danni causati da dolo o premeditazione.

Dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, la compagnia si premurerà di andare a coprire tutte le spese di risarcimento verso il soggetto leso sollevando il danneggiante da ogni responsabilità civile.

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