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Numero RUI: B000558613 Data iscrizione: 13/10/2016
Tre anni fa il Parlamento approvò una legge storica, arrivata dopo oltre 70 anni di attesa: la riforma del Codice civile in materia di Condominio.Tante le novità e le modifiche introdotte nel codice civile che hanno cambiato abitudini, diritti e doveri dei condomini di tutta Italia.La riforma, ad esempio, ha eliminato i vincoli per la tenuta degli animali domestici in casa, ha stabilito il diritto di distacco unilaterale dal riscaldamento centralizzato ed evidenziato il potere di controllo sull'attività dell'Amministratore.In particolare, proprio per quanto riguarda la figura dell'amministratore di condominio tante le novità introdotte: più potere e maggiore riconoscimento alla professione, così come vengono stabiliti i requisiti minimi per diventare Amministratore di Condominio, carica che adesso può durare due anni. Per questa figura più responsabilità e più sanzioni, perché la riforma ha ampliato la casistica per la revoca giudiziaria delle funzioni.Tra le nuove mansioni dell'Amministratore, va menzionata sicuramente quella di poter stipulare una polizza assicurativa per il Condominio.
Come rimediare alla devastazione di un incendio? Oppure ai danni di una manifestazione che ha preso una piega sbagliata? Basti pensare ad esempio a quei palazzi situati al centro di grandi città, prese d'assalto da manifestazioni di ogni tipo; fino a questo momento i condomini dovevano accollarsi tutte le spese per le varie riparazioni.La polizza è così chiamata perché offre una copertura sull'intero stabile.Con la riforma del Condominio, ogni Amministratore, previa autorizzazione dell'Assemblea, potrà stipulare una polizza grazie alla quale potranno essere trasferiti i rischi di danni che vanno dall'incendio alla responsabilità civile, ai danni da acqua e da eventi sociopolitici.
Se nel regolamento di condominio non sia prevista esplicitamente la stipula di un contratto assicurativo, l'Amministratore è di fatto costretto a sottoscriverla, anche senza autorizzazione preventiva dell'assemblea. I premi verranno poi pagati da ciascun condominio in misura proporzionale ai millesimi di proprietà o secondo altri criteri eventualmente previsti dal regolamento condominiale stesso.
Quando si va a stipulare un contratto è importante fare attenzione al ?valore di ricostruzione a nuovo? che non è il valore commerciale dello stabile dato dal mercato.Il premio della polizza è fissato dalla moltiplicazione di questo calore di ricostruzione per un tasso percentuale determinato dalla compagnia assicuratrice e che varia a secondo delle tipologie dell'edificio.Per calcolarlo occorre moltiplicare la cubatura dell'edificio per un importo compreso tra 440 e 480 euro a seconda delle rifiniture e della tipologia. L'assicurazione in caso di danno garantirà un indennizzo pari al valore totale di ricostruzione senza riduzioni per deprezzamento. Questo è sicuramente un vantaggio per i condomini che però al momento della stipula dovranno fare molta attenzione, perché le somme assicurate dovranno corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo determinato al momento del sinistro.
La polizza, come abbiamo visto, fa riferimento ad un fabbricato; prima di stipulare un contratto occorre leggere bene che cosa la compagnia assicurativa intende con questa espressione.Se infatti molto spesso rientrano nella denominazione di fabbricato tutto quello che riguarda installazioni fisse, ci sono molte differenze per quel che riguarda i parchi, gli alberi, le strade private e le attrezzature sportive del condominio. Differenze che sono fondamentali ad esempio nei casi di responsabilità civile: se nella definizione di fabbricato infatti non dovesse essere compresa la dicitura viali e strade interne, tutti i sinistri dovuti ad una cattiva manutenzione non verrebbero risarciti. Per questo prima di firmare la polizza è bene leggere attentamente la definizione di fabbricato in relazione alle garanzie.
Con questa sezione la compagnia si impegna a risarcire danni derivanti non solo dall'azione del fuoco, ma anche da quelli derivanti da un'esplosione, da fulmini o dalla caduta di velivoli. Compresi nella sezione i danni causati dall'urto contro il fabbricato di veicoli stradali e per il collasso di ascensori.Vengono comprese in questa sezione anche danni causati da eventi atmosferici particolarmente violenti come nevicate e grandinate eccezionali, oppure l'azione di venti molto forti. Sempre in questa sezione vengono compresi anche i danni provocati dal passaggio di una manifestazione, azioni di semplice teppismo o vandalismo, sabotaggio organizzato e terrorismo. Possono essere inoltre inclusi e assicurati danni dovuti alla rottura accidentale di finestre e lucernari in vetro, i guasti causati da ladri e i danni arrecati ai pannelli solari.
Questa parte è stata pensata appositamente per quei danni causati a terzi a causa di un fatto accidentale: l'esempio classico è la tegola caduta su un'auto in sosta oppure il distacco di una grondaia che danneggia l'insegna del negozio sottostante.La sezione comprende in genere (direttamente o tramite richiesta di estensione) anche la conduzione di spazi comuni come i giardini condominiali e le opere di giardinaggio e manutenzione di alberi, la responsabilità del Condominio verso il portiere, la committenza di opere di manutenzione del fabbricato e la responsabilità civile dell'Amministratore.
Questa parte copre i danni al fabbricato, oppure a terzi, dovuti allo spargimento di acqua in seguito alla rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento. Come per la sezione responsabilità civile, anche per questa è possibile estendere la copertura ai danni causati dal gelo alle condotture, per loro eventuali occlusioni o per la ricerca di guasti che hanno causato infiltrazioni e la loro riparazione.
Garanzia assistenza
Alcune soluzioni assicurative permettono all'amministratore di disporre gratuitamente e in tempi brevi di operai specializzati per far fronte ad una urgenza; si va dall'idraulico per un guasto all'impianto idrico, all'elettricista in caso di interruzione di corrente elettrica per guasti agli impianti di distribuzione interna.
E? la clausola specifica che copre le spese legali e peritali nei casi in cui il Condominio, nella persona dell'Amministratore, debba presentarsi in giudizio e quindi abbia bisogno di un'assistenza legale per la difesa degli interessi dello stesso condominio sia in sede extragiudiziale che giudiziale.
Le garanzie offerte dalle varie compagnie assicurative sono molto diverse tra loro: occorre sempre accertarsi che nell'ambito della gamma dei rischi presenti, vi siano quelli che prevedono la copertura dei danni subiti dalle parti comuni e dalle singole proprietà e quelli causati a terzi.
L’assicurazione condominio, meglio definita polizza globale fabbricati, è quella polizza di assicurazioni che copre tutti quei danni che vanno dalla responsabilità civile del condominio all'incendio dello stesso, fino ai danni più possibili come i danni da acqua, il tutto previsto in polizza.
Nella maggior parte dei casi le decisioni che vengono prese all'interno dell’assembla condominiale, quindi a decidere è il maggior numero di condomini favorevoli o sfavorevoli alla stipula della polizza. Se è presente un amministratore sarà poi lui delegato dall'assemblea alla stipula del contratto assicurativo. In mancanza di amministratore sarà uno dei condomini ad essere delegato.
Le garanzie che si possono applicare ad una polizza globale fabbricati sono moltissime e vanno dalle spese di ricerca di danni d’acqua al furto/rapina fino alla tutela dalle calamità naturali. Consigliamo una attenta lettura del fascicolo informativo prima della stipula di una qualsiasi polizza.
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