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La legge 148/2011 alla quale ha dato attuazione il Decreto del Presidente della Repubblica 137/2012 ha introdotto l'obbligo per molti professionisti di stipulare una assicurazione Rc professionale.
La riforma delle professioni (Dpr 137/2012) stabilisce che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale». Addirittura la norma chiarisce che il professionista deve presentare al proprio cliente/paziente gli estremi della polizza rc professionale al momento dell'assunzione dell'incarico compreso il relativo massimale. La disposizione è entrata in vigore il 15 agosto 2013 termine entro il quale ogni professionista italiano iscritto ad un Albo doveva aver stipulato una polizza rc professionale. L'obbligo è esteso anche alle società tra professionisti ed un'eventuale inadempienza comporterebbe un illecito disciplinare deontologico. La legge prevede che le associazioni di categoria possano proporre forme collettive di copertura con alcune eccezioni. L'obbligo di Rc professionale per i notai ad esempio era già previsto, ma la legge ha previsto che «nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese». L'Rc professionale obbligatoria è diventata comunque una novità per tante altre categorie come ingegneri, avvocati e commercialisti.
Una Rc professionale deve essere tagliata sull'attività specifica perché copre per rischi derivanti dall'esercizio dell'attività stessa. In linea di massima l'assicurazione copre le responsabilità per inadempienza, negligenza, imprudenza come ad esempio lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione di documenti, denaro o titoli ricevuti in custodia o per errori nella tenuta dei registri contabili. L'Rc professionale copre danni materiali, danni diretti, danni indiretti e perdite patrimoniali per un massimale che in genere è proporzionale al volume d'affari annuo. L'assicurazione ovviamente non copre danni scaturiti da un'azione volontaria.
Molti Ordini professionali propongono una rc professionale collettiva che copre una vasta casistica offrendo condizioni economiche vantaggiose. L'approccio massivo però offre soluzioni standard. In questo caso infatti il professionista dovrà adeguarsi alle condizioni di contratto collettive senza poter incidere su franchigie, massimali e altre clausole.
Una rc professionale tailor made o personalizzata viene tagliata sulle specifiche esigenze del contraente. A questo proposito ecco alcune clausole che converrebbe inserire:
Chi non è iscritto ad un albo non ha l'obbligo di stipulare una polizza responsabilità civile. Questo però non significa che chi non è iscritto ad un albo non abbia bisogno di tutelarsi da danni derivanti dalla sua prestazione nei confronti di terzi.
La polizza responsabilità civile è obbligatoria anche per i professionisti dipendenti senza partita Iva. Lo stesso obbligo vale per le società tra professionisti, perché la condizione è l'iscrizione ad un albo.
Nell'esercizio della sua attività il professionista ha obbligazione di mezzi e di risultato.
Le polizze rc professionale claims made svincolano l'efficacia della copertura dall'accertamento e la vincolano alla richiesta di risarcimento intervenuta durante il periodo di validità della polizza. Questo tipo di assicurazione vale per le richieste di risarcimento arrivate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione conseguenti a comportamenti colposi avvenuti successivamente alla data di retroattività indicata in polizza ma che ovviamente non erano già noti all'assicurato. L'efficacia della polizza rc professionale claims made dipende dal periodo di retroattività e da quello di postuma.
Tra le clausole è possibile inserire nella rc professionale la garanzia postuma. E' una tutela ulteriore che prevede la copertura assicurativa entro un arco di tempo circoscritto e successivo alla scadenza della polizza. Viene in genere prevista per morte, grave invalidità, cessata attività e pensionamento.
Per avere un'idea di costi e garanzie è consigliabile mettere le varie Rc professionali a confronto con una ricerca online. Anche per decidere se aderire o meno ad una polizza collettiva.
Per quanto riguarda l'Rc professionale, la disdetta va fatta con raccomandata A/R alla compagnia assicurativa secondo il modulo in genere indicato sul sito online della stessa. Va fatta solo attenzione alle polizze collettive dalle quali non è possibile sfilarsi prima delle conclusione del contratto,
Servizi esclusivi:
L’assicurazione professionale o più correttamente assicurazione RC professionale è obbligatoria dall’Agosto 2013 (con proroga per i soli medici al 2014) per tutti i liberi professionisti iscritti ad albi professionali.
Principalmente, salvo garanzie aggiuntive, vengono tutelati gli errori di negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento della propria attività professionale.
La polizza RC Professionale, tutela il contraente ed il suo patrimonio dalle potenziali richieste di risarcimento dovute ad errori nell’esercizio della propria attività professionale, quindi comprese le perdite economiche annesse a tale richiesta.
Sei coperto sei hai stipulato una polizza RC professionale includendo la retroattività. L’estensione può essere sottoscritta con la formula "Claims Made" (a richiesta fatta), perciò le garanzie operano quando è stata attivata la richiesta e non alla data del danno. Naturalmente è da tenere bene a mente che non sono mai coperte le richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della stipula della polizza.
Proprio bello. Pienamente soddisfatto della precisione del e il ragazzo che mi ha chiamato era gentile. Un po troppo pressante
Molto conveniente. Assolutamente soddisfatto della rapidità ed emissione veloce.
Un buon punto di riferimento. Ho ricevuto il preventivo e la grafica e sono stato seguito.
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