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Numero RUI: B000558613 Data iscrizione: 13/10/2016
La figura professionale dell'archeologo rientra tra quelle professioni non regolamentate e specificamente rientra nella categoria delle professioni tecniche. In quanto professione non regolamentata l'attività dell'archeologo è soggetta alla disciplina dettata dalla legge n 4/2013 rubricata ? disposizioni in materia di professioni non organizzate?.
In quanto professionista tecnico l'archeologo assume nei confronti dei clienti sia un obbligo di ?mezzi? cheun obbligo di ?risultato?. L'assicurazione si rivolge tanto al libero professionista che agli studi/ associazioni professionali, nonché ai partner associati e eventuali collaboratori. La ratio di una polizza RC professionale, anche per questa categoria, è quella di coprire tutti i danni che possono essere arrecati a soggetti terzi (clienti) nello svolgimento dell'attività quale quella di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza. Stipulando un contratto assicurativo professionale la compagnia assicurativa si impegna a lasciar indenne il patrimonio personale dell'assicurato, sostituendosi dunque a questo, nel qual caso il professionista sia tenuto a risarcire , in quanto civilmente responsabile in conseguenza di errore, omissioni o fatto colposo (fatto provocato in maniera non intenzionale da parte dell'agente) cagionato durante l'espletamento della propria attività. In particolar modo sono tutelate da contratto assicurativo tutte le attività svolte dal professionista per le quali questo emette fattura; l'assicurazione può coprire:
Il contratto assicurativo permetterà di tutelare anche i soggetti che svolgono attività (subordinata o parasubordinata) inerente o connessa a quella professionale e che operano alle dirette dipendenze con l'assicurato.
Sebbene l'attività professionale dell'archeologo rientri nella categoria delle professioni non regolamentate,per le quali non è prevista l'iscrizione ad un Albo o collegio, la legge 4/2013 disciplina tali attività nel senso di prevedere anche per queste la facoltà di riunirsi in associazioni professionali volte ad incentivare e promuovere l'attività professionale attestando tra l'altro il possesso di un'assicurazione professionale. L'assicurato, sottoscrivendo l'accordo con la compagnia assicurativa, tutela se stesso e il proprio patrimonio contro eventuali danni cagionati a terzi a causa di:
Il contratto assicurativo opera in regime di claims made, nel senso che copre le richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi legittimati durante il periodo di vigenza della polizza, limitatamente al caso in cui il fatto rientri nella retroattività prevista in polizza.
L’assicurazione professionale o più correttamente assicurazione RC professionale è obbligatoria dall’Agosto 2013 (con proroga per i soli medici al 2014) per tutti i liberi professionisti iscritti ad albi professionali.
Principalmente, salvo garanzie aggiuntive, vengono tutelati gli errori di negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento della propria attività professionale.
La polizza RC Professionale, tutela il contraente ed il suo patrimonio dalle potenziali richieste di risarcimento dovute ad errori nell’esercizio della propria attività professionale, quindi comprese le perdite economiche annesse a tale richiesta.
Servizio consigliato. Mi ha soddisfatto la fase di composizione della polizza ma soprattutto una assistenza non male.
Positivo. Buona la grafica cosi semplice ma un po troppo insistenti.
Molto conveniente. Coperture complete e la velocità con cui ho ottenuto i preventivi e l'emissione è stata molto veloce.
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