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Numero RUI: B000558613 Data iscrizione: 13/10/2016
L'assicurazione ingegnere è obbligatoria dal 14 agosto 2013 per ogni professionista iscritto all'ordine che eserciti in modo effettivo la professione.
Il Dpr 137/2012 però ha sollevato molte perplessità circa l'applicazione pratica delle nuove disposizioni; per questo anche per l'assicurazione obbligatoria ingegneri la proroga è stata prevista come per tutte le altre professioni ed è slittata ad agosto 2013. Visti i dubbi sollevati dalle novità legislative, sull'argomento è dovuto infatti intervenire il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che con un parere ha chiarito che l'assicurazione ingegneri è obbligatoria per gli iscritti all'Ordine che esercitano effettivamente la professione e firmano progetti. Esentati dall'obbligo assicurazione gli ingegneri dipendenti della Pubblica Amministrazione e quelli dipendenti di aziende private che non firmano. «L'obbligo di assicurazione professionale - si legge nel parere - vale esclusivamente per gli ingegneri iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo la professione. Al contrario gli ingegneri iscritti ma che non esercitano concretamente non sono obbligati a sottoscrivere l'assicurazione. Nessun obbligo, a maggior ragione, anche per gli ingegneri assunti dalla PA che esercitano la professione in esclusiva per il proprio ente e per quei dipendenti delle aziende private che non firmano progetti». Sono tenute a stipulare un'assicurazione ingegnere anche le società e le società di professionisti che si presentano come soggetti professionali unitari e autonomi. Non è tenuto all'obbligatorietà il singolo socio che svolge la propria attività professionale in via esclusiva all'interno della società. E' invece tenuto a stipulare la polizza professionale l'ingegnere libero professionista che svolge attività anche al di fuori della società. Non sono soggette ad obbligo di copertura assicurativa le prestazioni di ingegneri svolte prima del 15 agosto 2013.
Non ha quindi obbligo di assicurazione ingegnere il dipendente della Pubblica Amministrazione dal momento che l'impegno della polizza è a carico dell'amministrazione. C'è però l'obbligo di stipulare un'assicurazione ingegnere dipendente pubblico per tutti coloro che firmano progetti e che svolgono regolare attività di progettazione.< Sono obbligati a stipulare un'assicurazione ingegneri i dipendenti che esercitino la professione anche in modo saltuario ed esclusivamente per immobili di proprietà.
Tutti coloro che svolgono attività libero professionale sono tenuti a stipulare la polizza. Fanno parte di questa categoria anche gli ingegneri che lavorano Co.Co.Co con un ente o una pubblica amministrazione, chi assume da parte di un tribunale l'incarico di CTU. L'assicurazione ingegnere libero professionista è quindi sempre obbligatoria a meno che non si eserciti in modo effettivo la professione e la professione si esercita assumendo ad esempio incarichi di progettazione o di collaudo opere. Non sono pertanto tenuti all'obbligo di assicurazione professionale ingegneri tutti coloro che svolgono incarichi di ricerca e di insegnamento, sia quelli con un contratto a tempo indeterminato che con un contratto di collaborazione per ricerca.
L'obbligo di assicurazione ingegnere è subordinato all'effettivo esercizio della professione e non dipende dal possesso o meno della partita Iva. Se ricercatore universitario, che svolge in via esclusiva l'attività di ricerca scientifica, svolgesse anche saltuariamente la professione di ingegnere assumendo incarichi di progettazione o collaudo opere, sarebbe obbligato a stipulare una polizza professionale ingegneri. L'assicurazione ingegneri senza partita Iva è obbligatoria per chi svolge dunque anche solo saltuariamente la professione ma avrà un massimale commisurato al valore economico complessivo degli incarichi che si andranno ad assumere.
L'assicurazione per ingegneri come detto è un obbligo dettato dalla normativa. Il controllo sull'adempimento di questo obbligo è prerogativa dell'Ordine territoriale di appartenenza. Le sanzioni per chi non stipula un'assicurazione professionale per ingegneri sono quelle previste dal codice deontologico e sono irrogate dagli organi disciplinari competenti in base alle caratteristiche dell'accertamento concreto della violazione.
L'assicurazione professionale ingegneri tutela da errori o negligenze commesse durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. L'ingegnere viene quindi rimborsato nel caso di perdite economiche dovute a richieste di risarcimento avanzate da terzi e per le spese legali eventualmente sostenute.
Gli errori possono essere commessi per negligenza, imprudenza e imperizia e quelli più comuni sono:
L’assicurazione professionale o più correttamente assicurazione RC professionale è obbligatoria dall’Agosto 2013 (con proroga per i soli medici al 2014) per tutti i liberi professionisti iscritti ad albi professionali.
La polizza RC Professionale, tutela il contraente ed il suo patrimonio dalle potenziali richieste di risarcimento dovute ad errori nell’esercizio della propria attività professionale, quindi comprese le perdite economiche annesse a tale richiesta.
Principalmente, salvo garanzie aggiuntive, vengono tutelati gli errori di negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento della propria attività professionale.
Sei coperto sei hai stipulato una polizza RC professionale includendo la retroattività. L’estensione può essere sottoscritta con la formula "Claims Made" (a richiesta fatta), perciò le garanzie operano quando è stata attivata la richiesta e non alla data del danno. Naturalmente è da tenere bene a mente che non sono mai coperte le richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della stipula della polizza.
Ottimo feedback. Mi ha soddisfatto la preventivazione e tante email...
Proprio bello. Non mi aspettato della consulenza che ho ricevuto ed emissione veloce.
Ottimo. Ottima esperienza. La rapidità e l'operatore era molto preparato.
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