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Numero RUI: B000558613 Data iscrizione: 13/10/2016
L’inabilità temporanea è la forma più leggera di danno alle persone che viene assicurata da una polizza.
E’ un danno fisico che per natura è necessariamente transitorio quindi temporaneo. L’inabilità temporanea è causata generalmente da un infortunio o da una malattia e causa l’incapacità a svolgere per un determinato periodo di tempo, la propria mansione lavorativa.
L’inabilità temporanea coinciderà con il tempo utile a riprendersi dall’infortunio o a guarire dalla malattia. Alla fine di questo periodo l’assicurato potrà quindi ritornare sul posto di lavoro per svolgere la sua attività normalmente.
Facciamo un esempio pratico: l'assicurato subisce una lesione ai legamenti del ginocchio in un incidente stradale, il medico gli consiglia di riposare 15 giorni. In quei 15 giorni l’assicurato non sarà in grado di svolgere la sua attività lavorativa e quindi sarà temporaneamente inabile.
Per ricevere l’erogazione del risarcimento è necessaria la firma di un medico su di un certificato, quindi l’inabilità temporanea può essere giudicata tale solo da un medico.
Molto semplice è la differenza tra l’inabilità temporanea e l’invalidità permanente.
Nel primo caso, la caratteristica principale è la durata della malattia, ovvero il tempo necessario per poter guarire dalle lesioni riportate a seguito di un incidente/sinistro per poter riprendere quindi la propria attività ordinaria.
Durante quest’arco di tempo, l’assicurato può essere risarcito dal danno economico e dal danno fisico.
Molto più grave purtroppo è l’invalidità permanente, che comporta all’assicurato una diminuizione delle capacità fisiche, valutate in punti percentuali da un medico legale.
Verrà sempre rimborsata per il danno fisico e per il danno in ambito lavorativo, quindi economico, in quanto le lesioni sono permanenti e possono provocare un diminuimento della capacità lavorativa e quindi del reddito.
L’inabilità temporanea può essere tutelata da una polizza che può essere di infortuni, malattia o anche dalla responsabilità civile per coprire i danni a terzi, come ad esempio la classica RC auto che in caso di incidente copre gli eventuali danni di inabilità temporanea causati a terzi.
Nei giorni in cui l’assicurato è in inabilità temporanea, gli può essere fornita una tutela che gli garantisce un indennizzo giornaliero, ovvero una diaria. La diaria, andrà a ricompensare il totale della somma giornaliera che il contraente avrebbe dovuto percepire nel caso in cui stesse lavorando. Anche la diaria deve essere giustificata da un certificato medico.
Inoltre per i periodi di inabilità temporanea è anche prevestita una franchigia. Consiste nella quantificazione minima del danno che va oltrepassata per avere il diritto al risarcimento. E’ bene sapere che i giorni di diaria che vengono rimborsati con la somma giornaliera stipulata, sono solamente quelli che eccedono la franchigia.
Ad esempio, un assicurato ha la clausola sul suo contratto assicurativo di una franchigia di 5 giorni, ma la sua inabilità temporanea ne dura 15, il rimborso verrà calcolato sottraendo la durata dell’inabilità temporanea meno la durata della franchigia, avendo come risultato 10, il rimborso verrà quindi erogato per 10 giorni. Se invece l’inabilità sarà di 5 giorni, quindi inferiore ai 6 giorni minimi di franchigia, l’assicurato non percepirà alcun rimborso.
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