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Numero RUI: B000558613 Data iscrizione: 13/10/2016
Lo svolgimento della attività professionale di chirurgo consente di dedicarsi alla salute ed al benessere altrui, ma al contempo importa tutta una serie di rischi e responsabilità, data la delicatezza della professione.
Nel 2013, con il D.L. n.69 , è stato modificato il D.P.R. 137/2012 con conseguente introduzione dell'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile per il chirurgo che eserciti la sua professione in qualità di medico, regolarmente iscritto al relativo Albo. Il chirurgo risulta in tal modo tutelato nello svolgimento della propria attività professionale, necessariamente delicata e rischiosa e quindi da salvaguardare.
La polizza per Responsabilità Civile Professionale copre l'assicurato regolarmente iscritto al proprio Albo durante lo svolgimento della sua attività lavorativa in qualità di :
chirurgo generale ;
chirurgo estetico ;
chirurgo plastico.
In particolare la polizza assicurativa comprende non soltanto la responsabilità civile professionale del chirurgo, ma altresì la tutela giudiziaria; ciò significa che la Compagnia provvede alle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie per proteggere il chirurgo dai danni da esso involontariamente cagionati a seguito di negligenza e/o imperizia nello svolgimento dell'attività lavorativa. Casi pratici concretamente tutelati possono essere ad esempio:
danni derivanti da mancato intervento per cure urgenti, laddove non sussista dolo;
interventi chirurgici o invasivi senza utilizzo della anestesia totale;
controversie concernenti danni subiti dal chirurgo assicurato a seguito di fatti illeciti di altri soggetti.
L'assicurazione professionale chirurgo copre le richieste di risarcimento presentate nei confronti del medico assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente dal momento in cui sia stato commesso il fatto per il quale si richiede il risarcimento. Con riferimento invece ai fatti commessi anteriormente alla validità della polizza, l'assicurazione copre solamente quelle responsabilità non conosciute dall'assicurato prima di tale data. Laddove inoltre il medico corrisponda un premio maggiorato, la garanzia è valida anche:
per gli errori commessi dal professionista durante il periodo di validità della polizza e contestati dal paziente in qualunque momento;
dopo la cessazione dell'attività professionale e la conseguente cancellazione dall'Albo, purché il fatto che ha prodotto la richiesta di risarcimento si sia verificato durante il periodo di vigenza della polizza;
a favore degli eredi, in caso di morte del chirurgo durante il periodo di validità dell'assicurazione.
I massimali per l'assicurazione professionale del medico chirurgo sono compresi tra i 500.000 ed i 2.500.000 euro. La garanzia è prestata mediamente con uno scoperto del 10% e con il minimo di 1.000 euro per ogni sinistro solamente per i danni alle cose.
La polizza si intende prorogata per il periodo di un anno, in caso di mancata disdetta da comunicare con lettera di raccomandata e ricevuta dalla Assicurazione almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
L'assicurazione professionale è valida non solo per le attività svolte in Italia, ma anche per quelle occasionalmente eseguite in qualsiasi altro Paese europeo.
L’assicurazione professionale o più correttamente assicurazione RC professionale è obbligatoria dall’Agosto 2013 (con proroga per i soli medici al 2014) per tutti i liberi professionisti iscritti ad albi professionali.
Principalmente, salvo garanzie aggiuntive, vengono tutelati gli errori di negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento della propria attività professionale.
La polizza RC Professionale, tutela il contraente ed il suo patrimonio dalle potenziali richieste di risarcimento dovute ad errori nell’esercizio della propria attività professionale, quindi comprese le perdite economiche annesse a tale richiesta.
Sei coperto sei hai stipulato una polizza RC professionale includendo la retroattività. L’estensione può essere sottoscritta con la formula "Claims Made" (a richiesta fatta), perciò le garanzie operano quando è stata attivata la richiesta e non alla data del danno. Naturalmente è da tenere bene a mente che non sono mai coperte le richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della stipula della polizza.
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