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Numero RUI: B000558613 Data iscrizione: 13/10/2016
L'assicurazione per architetti è obbligatoria dal 14 agosto 2013, giorno in cui è entrata in vigore la riforma delle professioni, introdotta dalla legge 148/2011 e disciplinata con il Decreto del Presidente della Repubblica 137/2012. L'assicurazione per architetti, come per altre professioni come il commercialista, ingegnere, geometra, psicologo e consulente del lavoro, protegge il professionista da rischi legati al normale svolgimento della sua attività. La compagnia assicurativa, dietro il pagamento di un premio annuale, garantisce al professionista la copertura per richieste di risarcimento presentate da terzi per presunti errori, negligenze ed omissioni attuate dall'architetto nell'esercizio del suo lavoro. L'assicurazione professione architetto protegge per responsabilità civile professionale per rischi derivanti dall'esercizio della sua attività con la possibilità di aggiungere altre coperture. Di seguito le informazioni basilari in materia.
Deve stipulare un'assicurazione professionale architetti chi assolve queste tre condizioni:
La semplice iscrizione all'albo non implica necessariamente l'obbligo di stipulare l'assicurazione per architetti perché questo scatta solo nel momento in cui si esercita effettivamente la professione in forma autonoma e in proprio. Professionisti che firmano progetti e si assumono direttamente la responsabilità del loro operato.
Rientrano nell'obbligo di stipula gli architetti con incarichi professionali conferiti da un tribunale nell'ambito di una procedura giudiziaria come i CTU (Consulenti Tecnici di Ufficio). In questo caso infatti gli architetti, pur nella qualità di organo ausiliario del giudice, assumono nei confronti di terzi la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell'incarico. Sono tenuti a stipulare l'assicurazione professionale gli architetti con partita IVA. Anche i collaboratori di studi professionali nel caso in cui il rapporto di collaborazione si instauri con forme contrattuali diverse dal lavoro dipendente «inclusa l'attività di collaborazione con partita Iva o consulenza esterna». Obbligo di assicurazione architetti anche per chi esercita senza timbro. Questo perché qualsiasi attività professionale che sia o meno riconducibile alla propria professione determina l'obbligo di copertura assicurativa. Un'assicurazione professionale che tuteli in caso di Responsabilità civile comunque, permette sempre di lavorare con serenità.
I professionisti che svolgono la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro, che sia questo pubblico o privato, non sono obbligati a stipulare la polizza nonostante l'assicurazione architetti sia obbligatoria dal 2013. Questo perché alla copertura dovrà pensare appunto il datore di lavoro. Allo stesso modo il professionista che svolge il suo lavoro solo ed esclusivamente per conto di una società non dovrà fare una polizza supplementare.
L'assicurazione professionale architetti copre la responsabilità civile in caso di:
Non sono risarcite domande di risarcimento per comportamenti dovuti ad omissioni dolose o per dolo, quando cioè il professionista manifesta la volontà di commettere un illecito. E' sempre consigliabile aumentare la platea delle tutele prevedendo ad esempio un'assicurazione architetti infortuni che possa tutelare il professionista in caso di malattia o infortunio che impedisca di portare avanti l'attività. Un'altra garanzia da inserire potrebbe essere la tutela legale, per avere un'assistenza specifica in caso di contenziosi e il rimborso delle spese legali. Alcune compagnia inoltre allargano le coperture alla responsabilità solidale; quando un professionista viene accusato di un danni insieme ad altri collaboratori deve essere in grado di difendersi nel caso in cui il risarcimento venga chiesto solo a lui. In questi casi interviene appunto la tutela responsabilità solidale.
L'assicurazione professionale architetti può essere fatta anche in convenzione con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. Si tratta dell'assicurazione professionale architetti Inarcassa che prevede oltre alla copertura responsabilità civile anche la tutela legale.
Come sopra esposto, l'assicurazione architetti è obbligatoria dal 2013 e sono sottoposti all'obbligo tutti i professionisti che firmano progetti e assumono responsabilità diretta nei confronti del cliente. Il Consiglio Nazionale degli Architetti, dopo aver ricevuto numerose richieste di chiarimento, ha pubblicato delle linee guida specificando che la mancata stipula dell'assicurazione obbligatoria architetti costituisce un illecito disciplinare. Pertanto in caso di accertamento dell'illecito, l'applicazione delle sanzioni compete all'Ordine territoriale di appartenenza del professionista.
Chiariti i passaggi riguardanti chi è interessato dall'obbligo e chi no, quali le tutele previste e in che tipo di sanzioni si imbatte il professionista che non stipuli la polizza, la domanda che sorge spontanea è: qual è l'assicurazione professionale architetti più conveniente? La scelta dell'assicurazione professionale è garantita dal libero mercato, quindi ogni architetto ha il diritto di valutare quella migliore e che meglio si adatta alle sue esigenze anche attraverso un sito di comparazione. La cosa migliore allora per sapere il costo di un'assicurazione professionale architetti, è fare una ricerca online e valutare le varie proposte.
L’assicurazione professionale o più correttamente assicurazione RC professionale è obbligatoria dall’Agosto 2013 (con proroga per i soli medici al 2014) per tutti i liberi professionisti iscritti ad albi professionali.
Principalmente, salvo garanzie aggiuntive, vengono tutelati gli errori di negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento della propria attività professionale.
La polizza RC Professionale, tutela il contraente ed il suo patrimonio dalle potenziali richieste di risarcimento dovute ad errori nell’esercizio della propria attività professionale, quindi comprese le perdite economiche annesse a tale richiesta.
Sei coperto sei hai stipulato una polizza RC professionale includendo la retroattività. L’estensione può essere sottoscritta con la formula "Claims Made" (a richiesta fatta), perciò le garanzie operano quando è stata attivata la richiesta e non alla data del danno. Naturalmente è da tenere bene a mente che non sono mai coperte le richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della stipula della polizza.
Ho fatto tutto! Coperture complete e la grafica e l'assistenza clienti era buona. Buono buono.
Preciso e conciso. Ottima esperienza. La consulenza è stata completa ma mi hanno chiamato troppe volte. Felice di averlo provato.
Molto conveniente. Tutto molto facile. La rapidità della stipula della polizza ma soprattutto una assistenza non male. :)
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