Assicurazione RC Professionale per Ortopedico: cos'è e come funziona?

Quella del medico specializzato in ortopedia è una professione delicata: quando si ha a che fare le ossa infatti si può andare incontro a diverse complicazioni. Per questo motivo anche per il medico professionista specializzato in ortopedia è obbligatorio, a partire dal 2011, la stipula di una polizza RC professionale idonea a tutelare il professionista nel caso errori o colpe conseguenti all'esercizio della propria attività professionale.

COS?È L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE ORTOPEDICO

La professione del medico ortopedico rientra nella categoria delle professioni mediche, rispetto alle quale il medico assume un obbligo di ?mezzi? nei confronti dei propri clienti. Anche per il medico ortopedico vige l'obbligo, imposta dal d. legge 138/2011 di stipulare un'assicurazione professionale adeguata in grado di tutelare il professionista in caso di sinistri. In realtà l'obbligo di stipula di un contratto assicurativo professionale si pone un duplice obiettivo: da un lato assicurare i clienti che al professionista si rivolgono i quali in caso di danni provocati da questo nell'esercizio delle sue funzioni potranno avanzare delle giuste pretese risarcitorie; dall'altro tutelare il professionista attraverso l'assicurazione e il suo patrimonio personale. In caso di sinistro infatti la compagnia assicurativa si sostituisce completamente all'assicurato, garantendo quindi che il patrimonio personale del professionista non venga depauperato in caso di errore. Tale tipologia assicurativa si rivolge sia al medico ortopedico che svolge la propria attività in modo autonomo, come libero professionista, sia al medico ortopedico che svolge la propria attività in modo dipendente o convenzionato con il SSN. La polizza di responsabilità civile professionale tutela l'assicurato dalla richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi aventi diritto (pazienti) in conseguenza di:

  • Errori: non corretta esecuzione dell'attività professionale dalla quale possono scaturire danni o lesioni a terzi;
  • Omissioni: atto o comportamento che può determinare danni o lesioni a terzi in conseguenza di unnon fare da parte del professionista;
  • Negligenze: svolgimento di un'attività senza osservanza delle regole e delle modalità per lastessa previste;

Stipulando un contratto assicurativo di questo genere il medico ortopedico è coperto anche da azioni di rivalsa avanzate dalla struttura presso la quale il professionista svolge la propria attività.

COME FUNZIONA L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE ORTOPEDICO

La polizza RC professionale per medici specializzati in ortopedia opera in regime claims made, ossia tutela l'assicurato per i sinistri verificatesi a partire dalla stipula del contratto di assicurazione. Tuttavia l'assicurazione può essere resa retroattiva, cosi da tutelare il professionista anche da richieste di risarcimento sorte prima della stipula del contratto assicurativo. Sottoscrivendo l'assicurazione professionale l'assicurato riceverà inoltre, in caso di richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi, una copertura per le spese legali pari al 25% del massimale scelto, ossia della somma massima che l'assicurazione si impegna a risarcire in caso di sinistro. Tuttavia quando si stipula una polizza professionale è importante tenere conto, oltre che del massimale, anche della franchigia prevista, ossia della quota parte che in caso di sinistri il professionista è comunque tenuto a versare.

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RC Professionale
Tutela dagli eventuali danni che possono essere cagionati involontariamente (senza dolo) a soggetti terzi durante l’esercizio della propria attività professionale.
Retroattività
Tutela l'assicurato anche per fatti accorsi prima della stipula del contratto assicurativo, fatti per i quali l’assicurato risulta essere civilmente responsabile.
Postuma
La copertura assicurativa verrà mantenuta successivamente al termine di validità della polizza solo nei casi di: Cessazione definitiva dell’attività, Morte dell’assicurato, Scioglimento dello studio. La garanzia dovrà essere attivata su richiesta.
Emergenza Sanitaria
Copre l'attività svolta nei termini di abilitazione di legge, di medicina del servizio di emergenza sanitaria a seguito dell'esercizio della professione (D. Lgs. 229/99 - Ex servizio 118)
Direzione Sanitaria
Responsabile di Struttura Complessa
Tutela Legale
Nel caso in cui tu venga coinvolto in questioni legali, prevede il rimborso dei costi di consulenza e assistenza legale, la parcella dell’avvocato ed eventuali spese processuali.
Tre Virus
La polizza garantisce il pagamento di un indennizzo in caso di contagio da virus HIV, Epatite B o C occorsi all'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività professionale.
Quota Associazione Med Mal RIsk
Quota per usufruire dei premi come da convenzione
Quota Associazione A.R.I.T.M.I.A.
Quota per usufruire dei premi come da convenzione

Domande Frequenti Assicurazione Ortopedico

E’ obbligatorio stipulare una polizza RC Professionale?

L’assicurazione professionale o più correttamente assicurazione RC professionale è obbligatoria dall’Agosto 2013 (con proroga per i soli medici al 2014) per tutti i liberi professionisti iscritti ad albi professionali.

Quali sono gli errori professionali coperti dalla polizza RC Professionale?

Principalmente, salvo garanzie aggiuntive, vengono tutelati gli errori di negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento della propria attività professionale.

Cosa copre la RC Professionale?

La polizza RC Professionale, tutela il contraente ed il suo patrimonio dalle potenziali richieste di risarcimento dovute ad errori nell’esercizio della propria attività professionale, quindi comprese le perdite economiche annesse a tale richiesta.

Ho avuto sinistri prima di aver stipulato la polizza: sono coperto?

Sei coperto sei hai stipulato una polizza RC professionale includendo la retroattività. L’estensione può essere sottoscritta con la formula "Claims Made" (a richiesta fatta), perciò le garanzie operano quando è stata attivata la richiesta e non alla data del danno. Naturalmente è da tenere bene a mente che non sono mai coperte le richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della stipula della polizza.

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