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Numero RUI: B000558613 Data iscrizione: 13/10/2016
Come per tutti gli altri professionisti, anche per i Consulenti del lavoro da qualche anno a questa parte sono subentrate una serie di novità legislative.In particolare la cosiddetta manovra di agosto (la legge 148 del 2011) ha introdotto l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale; obbligo che poi è stato disciplinato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, che ha stabilito l?obbligatorietà di stipulare un'assicurazione Rc professionale a partire dal 14 agosto 2013 sottolineando anche come la violazione di questo obbligo costituisca illecito disciplinare.Anche i Consulenti del Lavoro sono chiamati a stipulare una assicurazione a copertura di tutta l'attività professionale esercitata.
Una assicurazione Rc professionale può essere stipulata sia dal singolo professionista che da studi associati, così come da soci di società professionali. La legge comunque, nell'ipotesi di ricorso a forme collettiva di copertura assicurativa, prevede che il singolo professionista possa stipulare polizze aggiuntive a proprie spese.
L'assicurazione di Responsabilità Civile professionale protegge il consulente del lavoro da tutte la richieste di risarcimento del danno prodotto dalle perdite connesse ad una responsabilità del professionista. Responsabilità dovute ad un errore, ad una negligenza ma non per condotte volutamente dolose. Tra i principali inadempimenti del Consulente del lavoro che potrebbero causare una richiesta di risarcimento ci sono:
Tutto ciò che riguarda quindi l'attività professionale come gli adempimenti, la consulenza e l'assistenza in materia i lavoro, previdenziale, contabile, fiscale, la redazione di bilanci, l'assistenza e la rappresentanza in materia fiscale e tributaria. Non ultimo anche l'attività di conciliazione e di arbitrato.
A seconda delle polizze sottoscritte è possibile comprendere i fatti colposi e dolosi compiuti dai collaboratori e dipendenti dell'Assicurato.
Alcune compagnie prevedono l'estensione delle attività da comprendere nel contratto assicurativo come ad esempio
Generalmente le compagnie assicurative escludono alcune attività specifiche o non includono nella copertura particolari condizioni come:
Al momento della firma di un contratto è bene capire se si è in regime di claims made o meno. Il regime cosiddetto ?a richiesta fatta?, garantisce una copertura assicurativa anche per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato in relazione a fatti successivi alla data di retroattività stabilita.
Tra gli obblighi spettanti al professionista vi è quello di rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza per la responsabilità professionale ed il relativo massimale. Questo perché, come viene specificato dalla legge, l'obbligo di stipulare un'assicurazione è essenzialmente mirato a tutelare il cliente ma al contempo è ovvio che tutela lo stesso professionista. Essendo poi il Consulente del lavoro iscritto ad un albo, non adempiere all'obbligo di stipulare una polizza professionale rappresenta un illecito disciplinare deontologico che viene valutato dall'Ordine.
Al Consulente del lavoro, così come ad altri professionisti, è bene ricordare alcune basilari attenzioni da prestare prima del momento della firma di una polizza.
L’assicurazione professionale o più correttamente assicurazione RC professionale è obbligatoria dall’Agosto 2013 (con proroga per i soli medici al 2014) per tutti i liberi professionisti iscritti ad albi professionali.
Principalmente, salvo garanzie aggiuntive, vengono tutelati gli errori di negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento della propria attività professionale.
La polizza RC Professionale, tutela il contraente ed il suo patrimonio dalle potenziali richieste di risarcimento dovute ad errori nell’esercizio della propria attività professionale, quindi comprese le perdite economiche annesse a tale richiesta.
Sei coperto sei hai stipulato una polizza RC professionale includendo la retroattività. L’estensione può essere sottoscritta con la formula "Claims Made" (a richiesta fatta), perciò le garanzie operano quando è stata attivata la richiesta e non alla data del danno. Naturalmente è da tenere bene a mente che non sono mai coperte le richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della stipula della polizza.
grazie non so usare il computer! Soddisfatto della rapidità del ragazzo e professionalità nelle informazioni riportate.
Preciso e conciso. Contento della preventivazione cosi veloce pero mi ha chiamato subito l'operatore. Consigliatissimo
Servizio consigliato. La comunicazione ma soprattutto l'assistenza clienti.... Pagato
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