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Certificazione Energetica
Tutela dalle richieste di risarcimento derivanti dall'attività di raccolta dati/certificazione relativa alla normativa per il contenimento energetico
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Estensione D.Lgs. 81/08
Tutela l'Assicurato dalle richieste di risarcimento per incarichi assunti ai sensi del Dl. n. 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili
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RC Conduzione
Tutela dai Danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dello studio o dei locali adibiti all’attività professionale.
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RC Professionale
Tutela dagli eventuali danni che possono essere cagionati involontariamente (senza dolo) a soggetti terzi durante l’esercizio della propria attività professionale.
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Retroattività
Tutela l'assicurato anche per fatti accorsi prima della stipula del contratto assicurativo, fatti per i quali l’assicurato risulta essere civilmente responsabile.
Cos'è e come funziona l'Assicurazione Chimici?
Cosi come le professioni liberali, mediche e sanitarie, anche le professioni tecniche, categoria nella qualerientra la figura professionale del chimico, sono sottoposte all'obbligo, stabilito nella legge 137/2012, distipulare un'assicurazione professionale in grado di coprire i rischi derivanti dall'esercizio della attivitàlavorativa. Il professionista ha pertanto l'obbligo di rendere noti al cliente, al momento della presadell'incarico, gli estremi della propria polizza professionale, il relativo massimale (cioè la somma massimache l'assicurazione copre in caso di danno) ed eventuali modificazioni della polizza stessa.
Cos'è l'Assicurazione Professionale Chimico
L'obbligo di stipulare un'idonea polizza RC professionale ricade sui professionisti iscritti regolarmenteall'Albo i quali esercitino in modo effettivo la propria attività (indipendentemente se poi questa presenti icaratteri della saltuarietà o della continuità) e che assumano personalmente il rischio derivantedall'esercizio della propria professioni. Questo significa contestualmente che non sono soggetti all'obbligodi stipulare un contratto assicurativo i professionisti chimici che, assunti da enti pubblici o da pubblicheamministrazioni, esercitino l'attività esclusivamente per conto di questi. Ciononostante anche per questisoggetti si consiglia la stipula di una polizza assicurativa idonea a coprire i rischi limitatamente agli aspettidi responsabilità personale, come la colpa grave. In linea generale sono tutelate dal contratto assicurativostipulato dal professionista, tutte quelle attività per le quali l'assicurato, regolarmente iscritto all'Albo, puòemettere fattura.
La ratio dell'obbligo previsto dal DPR 137/12, la cui operatività è stata traslata nel tempo ad agosto 2013 sudelibera del Consiglio dei ministri, è quella di assicurare ai potenziali clienti del chimico un adeguatorisarcimento nel caso in cui questi ne avessero diritto. In quanto civilmente responsabile il chimicoprofessionista è tenuto, a titolo di rimborso, a ripagare:
- I danni cagionati a terzi morte, lesioni personali o deterioramento di beni;
- Danni subiti dalle opere progettate sia direttamente che indirettamente;
- Danni da inquinamento accidentale dovuti a contaminazioni d'acqua, aria o suolo;
- Eventuali danni provocati da sostanze contaminanti durante l'esecuzione dei lavori;
Cosa copre l'Assicurazione Professionale Chimico
La sottoscrizione da parte del chimico di un contratto assicurativo comporta di norma la copertura da:
- Tutte le perdite che il professionista deve pagare a titolo di risarcimento per responsabilità civile:
- Eventuali costi e spese per la tutela legale;
- Errori ed omissioni verificatesi durante lo svolgimento dell'attività;
- Infrazioni di obblighi;
È inoltre possibile aggiungere una copertura per DEEMING CLAUSE e il CONTINUUS COVER CLAUSE cioè lapossibilità di denunciare all'assicurazione rispettivamente cause suscettibili di causare un risarcimento, e lapossibilità di denunciare alla compagnia sinistri sorti prima della stipula del contratto.Per la categoria dei professionisti tecnici, nella quale rientra la figura del chimico, non sono previsti limiti oobblighi assoluti per la franchigia (che può essere scelta liberamente alla luce del rischio dell'attività svolta)e per la retroattività. Per quanto riguarda invece il massimale, questo è garantito a partire da un minimopari a 250.000 euro fino ad massimo che può variare a seconda della capacità risarcitoria della compagnia.
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