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Numero RUI: B000558613 Data iscrizione: 13/10/2016
Negli ultimi anni è emersa con una certa decisione la figura professionale del fisioterapista, indispensabile per coordinare e indirizzare il recupero fisico a media-lunga durata. In quanto figura professionale tuttavia,anche per il fisioterapista grave l'obbligo, previsto per legge, di stipulare un'idonea assicurazione professionale in grado di coprire i danni causati dall'assicurato durante l'esercizio della propria attività.
La stipula di una polizza RC professionale, divenuta obbligatoria a partire da agosto 2014, protegge la figura professionale del fisioterapista da eventuali richieste di risarcimento per danni causati inconseguenza di errori. L'obbligatorietà di stipulare una polizza di responsabilità civile è rivolto a tutti i fisioterapisti iscritti al relativo Albo che svolgano l'attività sia in qualità di liberi professionisti, sia in qualità di dipendenti o collaboratori di strutture o istituti autorizzati a prestare servizi sanitari, siano essi pubblici o privati. Il contratto stipulato dal professionista con la compagnia assicurativa copre eventuali sinistri contro soggetti terzi (pazienti) generati in conseguenza di:
Oltre ad intervenire in caso di sinistro e relativa richiesta di risarcimento da parte del soggetto terzo legittimato, l'assicurazione interviene anche quando a esperire azione di rivalsa contro l'assicurato è la stessa struttura che lo ha assunto, adducendo al fisioterapista danni e/o errori derivanti da:
La previsione dell'obbligo di stipulare una copertura assicurativa per i professionista era stata proposta dalGoverno già nel 2012, ma a causa di problematiche legate alla non chiarezza dell'allora DPR e della necessità per i professionisti stessi di organizzarsi, tale obbligo è divenuto effettivo solo nel 2014,abbracciando diverse figure professionali tra cui quelle mediche e quelle parasanitarie. In caso di sinistro e relativa richiesta di risarcimento o in caso di azione di rivalsa, la polizza assicura al professionista la copertura del 25% rispetto al massimale (cioè rispetto alla somma massima che la compagnia assicurativa si impegna a coprire) per le spese giudiziarie e di difesa legale. Oltre alla previsione del massimale, quando si stipula l'assicurazione è importante tener d'occhio la franchigia, cioè la somma che l'assicurato è comunque tenuto a versare in caso di sinistro, e la retroattività della tutela. La polizza RC professionale infatti prevede la copertura dei soli sinistri postumi rispetto alla stipula; ma è tuttavia possibile in alcuni casi estendere la retroattività della copertura a sinistri sorti prima della stipula del contratto assicurativo.
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Lo uso da diversi anni. Mi ha soddisfatto la preventivazione cosi chiara ma tante chiamate
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