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Numero RUI: B000558613 Data iscrizione: 13/10/2016
L'attività del ragioniere , mirata a far quadrare conti e numeri, rientra tra le attività professionali oggetto della legge 148/2011, che stabilisce l'obbligo, poi slittato al 2013, per tutti gli iscritti al relativo albo di stipulare un'assicurazione RC professionale. L'obbligo, stabilito per legge e gravante anche sui dottori commercialisti, si pone la finalità di tutelare da una lato il soggetto terzo (cliente), in caso di inadempimento o errore da parte del professionista; dall'altro quella di permettere all'assicurato di svolgere nella piena e totale serenità la propria attività, senza il timore che un calcolo errato o una distrazione possano mettere a rischio il patrimonio personale costituito durante il corso della propria carriera.
Il ragioniere, come qualsiasi altro professionista che esercita un'attività, non è immune dal commettere, sia pure in buona fede, errori che tuttavia possono comportare per il cliente pesanti multe. La polizza professionale commerciale tutela il ragioniere da tutti i rischi che sono connessi a possibili richieste di risarcimento avanzate dai clienti per danni (patrimoniali) derivanti da errori o omissioni, avvenuti nell'esercizio della sua attività. In particolar modo il contratto assicurativo copre:
La compagnia assicurativa si sostituisce quindi all'interessato, così da poter mantenere intatto il patrimonio personale dell'assicurato, altrimenti possibile oggetto di aggressione da parte dei soggetti aventi diritto ad un risarcimento. Di norma è garantita una copertura per le spese legali pari ad un massimo del 25% rispetto al massimale stabilito da contratto. È inoltre prevista la possibilità di estendere tale copertura assicurativa anche a figure professionali complementari, quali il revisore contabile e il sindaco. L' estensione va dichiarata al momento della stipulazione del contratto.
L ?obbligo per i professionisti iscritti al relativo albo, di stipulare una polizza assicurativa, era stato fissato nell'art 5 del d.l 138/2011, poi convertito nella legge n 148/2011. In materia intervenne poi anche il DPR 138/2012 ma il Governo, pur prevedendo l'obbligo di assicurazione, lasciava troppi punti oscuri su cui difficilmente si riuscì a far luce in tempi celeri. Per questi motivi il Consiglio dei Ministri approvò lo slittamento dell'obbligo assicurativo al 13/08/2013. Stipulando il contratto di assicurazione, sia in forma singola sia a nome della Società o dello Studio Associato, il professionista tutela la sua persona da possibili inadempimenti (mancato versamento dei contributi del cliente o errore nella dichiarazione dei redditi del clienti) che possono emergere durante l'espletamento del proprio lavoro. In linea generale le polizze RC professionali offrono un massimale che va da un minimo di 250,000 euro ad un massimo di di 2.500.000 euro (anche se poi la concreta estensione del massimale va rapportato alla reale capacità assicurativa della compagnia con la quale si sottoscrive il contratto); la copertura assicurata ha inoltre capacità retroattiva illimitata.
Efficiente! Assolutamente soddisfatto della rapidità della stipula della polizza e l'assistenza che è ottima! Speriamo bene!
Qualità e professionalità. Tutto molto facile. La rapidità ma mi hanno chiamato troppe volte. Consigliato direi.
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