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Numero RUI: B000558613 Data iscrizione: 13/10/2016
Dal 15 agosto 2013 è divenuto operativo l'obbligo, già previsto con la legge 137/2012, per i professionisti iscritti al relativo Albo o collegio, la stipula di una polizza di responsabilità civile che sia in grado di coprire gli eventuali danni causati a soggetti terzi dal professionista durante lo svolgimento della propria attività. La figura professionale del consulente tributario, pur non essendo organizzata in Albi o collegi, rientra nell'obbligo stabilito per legge, in quanto l'obbligatorietà della assicurazione è imposta dalle associazioni di categoria. Queste prima di accettare l'iscrizione del professionista richiedono come pre-requisito la sottoscrizione di un contratto assicurativo di responsabilità professionale.
La professione del tributarista, o consulente tributario, rientra tra le professioni liberali e in particolare in quella categoria di professionisti che assumono un obbligo di ?mezzi?nei confronti dei clienti. La funzione dell'obbligo imposto al professionista tributarista di sottoscrivere un'assicurazione professionale è quella di tutelare l'assicurato da tutte le richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi (clienti) per fatti conseguenti ad errori o omissioni posti in essere durante l'esercizio dell'attività. La compagnia assicurativa si sostituisce al professionista nel risarcimento cosi da mettere al sicuro il patrimonio personale del consulente tributario dalle aggressioni dei soggetti legittimati. Le attività tutelate dalla polizza sono generalmente tutte quelle per le quali il professionista emette fattura e tra queste rientrano:
Tale elencazione è solo esemplificativa: le attività coperte dal contratto assicurativo possono essere esteseoppure ridotte a seconda della reale attività svolta e dai rischi a cui l'assicurato si espone nella sua attività. La polizza professionale per tributaristi non va confusa con la polizza professionale valida per coloro che svolgono l'attività tributaria in qualità di commercialisti o consulenti del lavoro, per i quali la stipula di una polizza RC professionale è obbligatoria come previsto dalla legge 148/2011, sebbene l'obbligatorietà sia slittata al 2013.
Questo tipo di polizza professionale include:
Tra le richieste di risarcimento rientrano anche i sinistri causati da fatti posti in essere da dipendenti e/o praticanti, quando questi svolgano l'attività per nome e per conto dell'Assicurato. Il contratto assicurativo di norma prevede una retroattività che va da un minimo di 2 anni ad una retroattività illimitata e si caratterizzano per operare in un regime di claims made, ossia garantiscono al professionista assicurato una copertura totale per tutto il periodo di validità della polizza, anche in riferimento a fatti accaduti prima della sottoscrizione della polizza. Ad oggi inoltre il massimale previsto, cioè la somma massima che l'assicurazione si impegna a risarcire in caso di sinistro, si aggira intorno a 3.000.00 euro.
Proprio bello. Ho ricevuto il preventivo e la rapidità ma tante chiamate
Tutto ok. Mi ha soddisfatto la fase di composizione della polizza ma ancora non ho acquistato. Sufficiente
Molto funzionale. Tutto molto facile. La rapidità nel preventivo e l'operatore era molto preparato. :)
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