Esame Avvocato: Quando e Quali i Corsi Obbligatori

Data pubblicazione: 2019-05-07
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Esame Avvocato: Quando e Quali i Corsi Obbligatori

Quali saranno e da quando inizieranno ad essere obbligatori i corsi per accedere alla prova d’esame per avvocato

L’obbligatorietà dei corsi di formazione per gli aspiranti avvocati che intendono sostenere l’esame di accesso alla professione scatterà dal primo aprile 2020.

A chiarire la situazione in merito agli esami da avvocato e i corsi obbligatori per i praticanti è stato il decreto del Ministero della Giustizia n. 133 pubblicato sulla GU del 5 dicembre 2018.

Il documento in questione introduce modifiche al decreto 17/2018 del 9 febbraio che regolamentava appunto la disciplina riguardante i corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, in attuazione all’articolo 43, comma II della legge 247/2012 sulla riforma dell’Ordinamento Forense.

Perché il rinvio dei corsi obbligatori per esame avvocato

Il provvedimento ministeriale dello scorso dicembre interveniva con un rinvio dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà dei corsi per la partecipazione alle selezioni per l’abilitazione alla professione forense facendo slittare la data al 31 marzo del 2020 dopo aver sentito il parere del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio di Stato.

Nello specifico l’articolo 1 del Decreto Ministeriale 133/2018 modifica l’articolo 10 del precedente Dm (17/2018) stabilendo che il regolamento riguardante i corsi di formazione per l’accesso alla professione forense “sarà applicato nei confronti dei tirocinanti immatricolati nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo dalla scadenza del primo biennio dalla sua entrata in vigore”.

Un rinvio richiesto dalla categoria e dai giudici amministrativi per allineare il regolamento al decreto milleproroghe 91/2018 con il quale, tra le altre cose, è stata rinviata di due anni l’entrata in vigore delle nuove disposizioni per l’esame di avvocato.

La Pronuncia del Consiglio di Stato

Richiamando appunto il decreto milleproroghe, il 12 ottobre 2018, con il parere 2333 il Consiglio di Stato chiedeva lo slittamento di due anni dell’obbligatorietà dei corsi per l’accesso all’esame da avvocato, auspicando allo stesso tempo un complessivo riordino di tutta la materia.

Nel loro parere infatti i giudici di Palazzo Spada scrivono che “la dilazione biennale delle nuove modalità previste per l’esame di avvocato dovrebbe consentire di riconsiderare nel suo complesso la disciplina dell’accesso alla professione forense”. Una dichiarazione non da poco conto, dal momento che la materia era stata riordinata dalla legge del 2012.

I giudici amministrativi, con lo stesso documento sottolineavano l’importanza di uniformare i binari su cui viaggia l’esame di abilitazione alla professione forense tra introduzione dei nuovi corsi obbligatori e modifiche allo svolgimento dell’esame stesso. Secondo le nuove disposizioni, infatti le nuove prove scritte prevedono l’abolizione dei codici commentati con la giurisprudenza, l’aumento delle discipline da preparare per la prova orale e il nuovo metodo di valutazione delle prove scritte.

Quali corsi obbligatori per l’esame avvocato

Attualmente per accedere alla professione forense è necessario avere una laurea in giurisprudenza, effettuare un praticantato della durata di 18 mesi e sostenere l’esame di Stato.

La legge prevede che per accedere all’esame da avvocato il praticante frequenti anche corsi della durata minima di 160 ore da distribuire nell’arco di 18 mesi di praticantato, con una frequenza obbligatoria di almeno l’80% delle lezioni organizzate dai vari Consigli dell’Ordine oppure da Associazioni Forensi accreditate o da altre istituzioni. La presenza però può essere assicurata anche per via telematica, con verifiche intermedie e finali propedeutiche alla partecipazione dell’esame per l’abilitazione alla professione forense.

Il superamento dell’esame infine rappresenta la tappa conclusiva dell’iter, senza il quale la professione può essere praticata ma solo con limitazioni molto stringenti. Chi non supera l’esame per sei anni dovrà ricominciare di nuovo il periodo di praticantato.