Il Cnf e le Sue Funzioni Giurisdizionali

Data pubblicazione: 2019-05-22
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Il Cnf e le Sue Funzioni Giurisdizionali

Che cosa stabilisce la legge in merito alle funzioni giurisdizionali del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio Nazionale Forense, l’organismo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura italiana, svolge funzioni giurisdizionali come giudice speciale in materia di provvedimenti disciplinari, tenuta degli albi, contenzioso elettorale e disciplinare.

A regolamentare la materia è la legge 247/2012 che ha riformato l’Ordinamento Forense e più precisamente l’articolo 36 di detta normativa. Il Cnf, secondo quanto disposto ha funzione giurisdizionale in materia di albi, elenchi, registri, di rilascio di certificato di compiuta pratica, di pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell’Ordine, risolve conflitti di competenza tra ordini ed esercita funzioni disciplinari.

Viene quindi sottratta al giudice amministrativo tutta la materia riguardante le controversie relative a iscrizione e cancellazione dagli albi (o registri) con espresso riferimento a quello del praticante e tutte le pratiche riguardanti il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Funzioni giurisdizionali del Cnf: le materie previste dalla legge 247/2012

Secondo quanto stabilito dalla Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense, il Consiglio Nazionale Forense svolge funzioni giurisdizionali nelle materie riguardanti:

  • Ricorsi contro provvedimenti disciplinari dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati e dei Consigli Distrettuali di Disciplina;
  • Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati su tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
  • Ricorsi contro il diniego di rilascio del certificato di compiuta pratica;
  • Ricorsi in materia di contenzioso elettorale;
  • Risoluzione dei conflitti di competenza tra ordini circondariali.

Il Cnf inoltre esercita funzioni disciplinari nei confronti degli stessi componenti del Consiglio, nel caso in cui il competente Consiglio Distrettuale di Disciplina abbia aperto un procedimento.

Il procedimento davanti al Cnf e norme previgenti

Non tutte le materie sono state aggiornate dalla Nuova disciplina dell’Ordinamento Forense e tutto quello che non è stato rivisto risponde ancora al Regio Decreto 37/1934.

Per questo, per quanto riguarda il procedimento davanti al Cnf continuano ad essere valide le disposizioni del Regio Decreto a proposito di:

  • Modalità riguardanti la redazione e la presentazione di un ricorso;
  • Necessità di eleggere domicilio a Roma e possibilità per l’avvocato di farsi assistere da un collega iscritto; all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
  • Nomina del relatore e fissazione della data per la discussione del ricorso;
  • Procedimento davanti al Cnf e possibilità di procedere ad ulteriori indagini;
  • Caratteri della sentenza del Cnf e sua pubblicazione tramite deposito in segreteria.

Termini per la presentazione del ricorso davanti al Cnf

In caso di ricorso nei confronti di un provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina, la domanda va proposta entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Nel caso di ricorso contro una delibera di rigetto della domanda di iscrizione all’Albo, o ad un elenco e registro, la documentazione va presentata entro il termine di 20 giorni dalla notifica.

Se poi si dovesse verificare una mancata pronuncia in merito ad una domanda l’iscrizione all’Albo (oppure ad un elenco o registro), entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il diretto interessato può proporre ricorso al Cnf entro 10 giorni dalla scadenza di questo termine.

Nel caso di cancellazione dall’Albo, il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla notifica.

Nel caso in cui si volesse presentare reclamo contro i risultati delle elezioni per il rinnovo di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, questo va presentato da ciascun avvocato iscritto al relativo albo entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Come deve essere redatto il ricorso

Il ricorso in ogni caso deve contenere non solo l’indicazione chiara dei motivi sui quali questo si fonda, ma anche l’indicazione dell’indirizzo PEC del ricorrente e del suo difensore (nel caso in cui il ricorso lo richieda). Il ricorso inoltre deve essere corredato da copia della pronuncia impugnata notificata all’interessato.

Il ricorso può essere proposto personalmente dal professionista che ne abbia i requisiti e spedito a mezzo posta, oppure tramite PEC alla segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina, oppure del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso cui il diretto interessato è iscritto (a seconda del tipo di provvedimento da impugnare).

La legge 247/2012 e le funzioni giurisdizionali del Cnf in materia di cancellazione dal registro dei praticanti

Con le novità introdotte dalla legge 247/2012 è stata sottratta al giudice amministrativo la materia riguardante le controversie in materia di iscrizione e cancellazione del praticante dagli albi e dai registri.

In particolare, per quanto riguarda la cancellazione, l’articolo 17, comma 10 della suddetta legge infatti, elenca le ipotesi per le quali si può verificare detta cancellazione e specifica che il diretto interessato può presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense entro 30 giorni dalla notifica.  

Infine, che la giurisdizione sia sempre in capo al Cnf anche per atti di diniego del certificato di compiuta pratica, è dimostrato dalle pronunce che in questi anni si sono registrate al Tar Milano (sezione III, 823/ 2012), al Tar Cagliari (552/2016 e Consiglio di Stato (251/2016).