Processo Tributario Telematico: Cos'è e Come Funziona

Data pubblicazione: 2019-06-03
Tempo di lettura stimato: 5 minuti
Processo Tributario Telematico: Cos'è e Come Funziona

Breve guida al Processo Tributario Telematico: come registrarsi e come depositare gli atti

A partire dal 1° luglio 2019 scatta l’obbligo del processo tributario telematico, così come previsto dall’art. 16 del decreto legge 23 ottobre 2018 convertito dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136. Per effetto del provvedimento, gli atti e i provvedimenti del processo, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, devono rispettare la modalità informatica per le fasi di trasmissione, comunicazione, notificazione e deposito. La normativa prevede regole precise per adeguarsi a tale obbligo. Vediamo in sintesi quali.

Come funziona il Processo Tributario Telematico

Il processo tributario telematico prevede la trasmissione degli atti alle Commissioni per via telematica: questo, dopo aver notificato la controparte del ricorso tramite posta elettronica certificata. Come anticipato, l’obbligo entra in vigore dal 1° luglio 2019: di conseguenza, tutti i ricorsi e gli appelli notificati a decorrere da tale data devono tassativamente attenersi alla modalità telematica. Il deposito cartaceo è consentito solo per i contribuenti che possono stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore abilitato, esclusivamente per controversie con valore di lite fino a 3000 euro (il ricorso dovrà comunque indicare l’indirizzo PEC).

Più nel dettaglio:

  • Con riferimento ai ricorsi da notificare entro il 30 giugno 2019, la posta elettronica certificata può essere utilizzata per la notifica dei ricorsi e degli appelli e per il deposito in via telematica. Le parti processuali ricevono il numero di iscrizione a ruolo e per depositare gli atti che non prevedono l’obbligo di notifica quali memorie e controdeduzioni.
  • Per i giudizi instaurati con ricorso notificato a partire dal 1 luglio 2019, la notifica e il deposito degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti possono avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Come effettuare la registrazione al servizio

I requisiti per utilizzare il servizio – tramite il sito della Giustizia Tributaria all’indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it – sono i seguenti: disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata e di una firma digitale CADES con formato .p7m.

Il Processo Tributario Telematico prevede la registrazione al portale SIGIT (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria), operazione che abita la trasmissione degli atti e l’accesso al Telecontenzioso per la consultazione del fascicolo informatico. L’accesso al sistema informativo può essere effettuato da qualunque dispositivo connesso a internet, sia fisso che mobile, e consente l’interazione telematica con le Commissioni Tributarie, i contribuenti, i difensori, gli uffici impositori e i giudici tributari. 

Tramite il SIGIT è possibile depositare il ricorso notificato, la procura alle liti, le ricevute pec, gli allegati e il Contributo Unificato. Il sistema rilascia una ricevuta contenente data e ora di trasmissione degli atti e il relativo numero identificativo. Gli stessi dati vengono trasmessi in un secondo momento anche via PEC.

Se l’esito dei controlli risulta positivo, il ricorso viene iscritto a ruolo e reso disponibile il numero identificativo nell’area riservata. In caso di anomalie, ovvero di esito negativo, il ricorso non viene iscritto a ruolo e viene inviata un’apposita comunicazione al ricorrente.

Firma digitale e formati ammessi per la trasmissione dei documenti digitali

Tutti i documenti e relativi allegati devono riportare la firma digitale. La validità del certificato di firma deve essere sempre verificata: se  il certificato risulta scaduto, sospeso o revocato, infatti, la firma è considerata come non apposta.

La firma digitale da utilizzare è la CAdES – caratterizzata dal formato .p7m, con estensione del file .pdf.p7m – che può essere apposta su ogni tipo di file. Per semplificare la consultazione, le parti processuali e i giudici tributari possono visualizzare i file in copia con formato .pdf.

Gli atti processuali devono presentarsi in formato pdf/A-1a o pdf/A-1b e rispettare la dimensione massima di upload (10 MB). Oltre a riportare la firma digitale, i documenti non devono presentare elementi attivi come macro e campi variabili. L’atto principale, inoltre, non può essere scansionato ma deve essere presentato in pdf nativo. Il sistema gestisce anche altri tipo di formati comunicando, in ogni caso, l’avvenuto deposito con pec o, in alternativa, la ricevuta attestante che il deposito non è andato a buon fine.

L’iscrizione a ruolo

Le eventuali anomalie possono riguardare la validità della firma digitale o la dimensione, l’integrità e il formato del file trasmesso. Più in particolare, se le anomalie riguardano l’atto principale il ricorso non verrà iscritto a ruolo. Nel caso interessino l’allegato, invece, il ricorso verrà iscritto a ruolo ma non verrà acquisito l’allegato in questione.  Qualora i controlli vadano a buon fine, la data del deposito degli atti coinciderà con quella della ricevuta di accettazione composta da 17 caratteri numerici.

Per la consultazione del fascicolo e l’accesso al Portale Telecontenzioso è possibile utilizzare le credenziali di accesso al SIGIT o le credenziali già a disposizione per chi era precedentemente registrato al servizio.