Responsabilità dell'Ingegnere: Il Quadro Normativo

Data pubblicazione: 2019-03-04
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Responsabilità dell'Ingegnere: Il Quadro Normativo

Le responsabilità degli ingegneri, chi vigila in caso di violazioni professionali; Ecco cosa prevede il quadro normativo e come si determinano le colpe

Le responsabilità nei confronti dei committenti e nei confronti dei terzi rientrano tra i principali problemi di tipo giuridico con cui deve fare i conti l’ingegnere. Leggi approfondimento: Assicurazione RC Professionale Ingegnere.

La sua figura professionale, che esercita un’attività ricompresa in una delle branche dell’ingegneria, ossia il settore di studi che applica il connubio tra scienza e tecnica, è regolamentata dalla legge ed è disciplinata da un ordine professionale che vigila su eventuali violazioni dei propri iscritti.

L’esercizio della professione intellettuale, e la delimitazione dei confini della responsabilità dell’ingegnere, vengono chiariti dal quadro normativo di riferimento (articolo 2230 del Codice civile) secondo cui il professionista “è tenuto nei confronti del proprio cliente all'esatto adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta”.

La diligenza nel suo lavoro deve sempre valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l’ingegnere non risponde dei danni, salvo in caso di dolo o di colpa grave.

Profili di responsabilità dell’ingegnere

Come accennato, è il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti a determinare la responsabilità disciplinare dell’ingegnere e a sanzionarlo ai sensi dell’articolo 5 della legge 1395 del 1923. Sanzioni che valgono sia per i liberi professionisti che per i pubblici dipendenti: tutti i fatti e le violazioni connessi allo svolgimento di ogni attività, e riconducibili all’inottemperanza di norme deontologiche inerenti l’esercizio di attività legata allo “status” del professionista e svolta nell’ambito del rapporto di lavoro, vengono punite secondo quanto stabilito dal Codice deontologico degli Ingegneri.

In vigore dal 1° gennaio 2007, tale codice evidenzia che “la professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario. La professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse. L’ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività”.

Dunque, i profili di responsabilità dell’ingegnere ricadono sia a livello contrattuale che extracontrattuale: se si tratta di un libero professionista, l’ingegnere risponderà per inadempimento nei confronti del soggetto committente dell’opera; se invece l’ingegnere è un lavoratore, risponderà verso il terzo a titolo di responsabilità aquiliana, ovvero al di fuori del contratto di lavoro.

I ruoli svolti da questa figura professionale possono determinare la responsabilità dell’ingegnere:

  • il progettista, che è il professionista al quale viene assegnato l’incarico di predisporre il progetto dell’opera che si deve realizzare;
  • il direttore dei lavori, che è il professionista scelto dal committente con lo scopo di vigilare sul regolare andamento dell’opera e del relativo cantiere. 

Occorre premettere brevemente che il percorso della colpa professionale ha portato a ripensare la tradizionale bipartizione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni risultato.

La distinzione è quindi sulle prestazioni e sugli estremi dell’esatto adempimento: la prestazione si identifica dunque nell’attività “diligente, perita ed esperta” ed è il comportamento del debitore ad essere dedotto in obligatione, nel senso che la diligenza è tendenzialmente considerata quale criterio determinante del contenuto del vincolo obbligatorio.

Responsabilità ingegnere dipendente

La responsabilità dell’ingegnere dipendente è invece strettamente correlata al contratto collettivo di riferimento e soltanto al suo rapporto professionale con il datore di lavoro stipulato con la lettera d’assunzione.  

In questo caso, non esistono rapporti diretti con i clienti, i quali a loro volta potranno fare riferimento direttamente col soggetto datoriale, cioè con il titolare dell’azienda cui si è rivolto. È il datore di lavoro dunque a rispondere di eventuali controversie l’ingegnere dipendente, secondo quanto sancito dall’articolo 2049 del Codice Civile.

Le responsabilità dell’ingegnere dipendente, infatti, non sono dirette, come prevede l’articolo già citato che chiarisce anche che “i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”, ed a loro volta la responsabilità è subordinata al concorso di due requisiti: La responsabilità del committente è subordinata al concorso di due requisiti: il dipendente deve agire su loro richiesta e per loro conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione; il dipendente deve essere vincolato da un contratto di subordinazione nei confronti del committente, al quale ultimo corrisponda un potere di direzione e sorveglianza sull’opera del primo.

 Questo vincolo può essere anche di carattere occasionale e temporaneo, ed andare al di là di un vero e proprio dalla esistenza di un rapporto di lavoro: l’importante è che l’attività venga svolta per conto del committente.