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Il danno morale è previsto e disciplinato dal codice civile all’articolo 2059 del codice civile.Il concetto di danno morale può essere espresso come il danno a cui il danneggiato ha diritto in conseguenza della sofferenza sopportata dal soggetto in considerazione delle lesioni fisiche riportate.In particolare rientrano nel danno morale le sofferenze psichiche come il dolore, o la depressione, l’ansia e gli attacchi di panico.Poiché tuttavia non è possibile classificare uno stato di depressione o di ansia, la valutazione e la quantificazione finale per il risarcimento di tale sofferenze è di norma rimessa non alla valutazione di un medico, ma dello stesso giudice (e in buona parte connesso all’abilità oratoria degli avvocati).Affinché un danno morale possa essere risarcito è condizione indispensabile che esso venga in essere come la conseguenza di una condotta illegale, che deve poi essere effettivamente provata in tribunale. Richiedere i danni morali però non esclude che il soggetto possa chiedere anche il risarcimento di altre tipologie di danni come il danno patrimoniale o quello biologico.Il danneggiato cioè, se in grado di provare concretamente in tribunale le lesioni riportate, può richiedere (e ottenere se nel caso) il risarcimento per danni patrimoniale, biologici e anche morali.Tuttavia è bene precisare che, a seguito delle numerose pronunce della Suprema corte di cassazione in materia di risarcimento del danno morale, questo può essere risarcito come danno non patrimoniale, il quale va comunque risarcito integralmente, e che cresce in maniera più che proporzionale all’entità della lesione.Il danno non materiale altro non è che il danno conseguente ad un illecito, il quale però non è direttamente quantificabile in base a determinati valori di mercato.Questa tipologia di danno si caratterizza per il fatto di poter essere avanzato anche dalle persone giuridiche, come imprese o aziende, mentre il danno morale è strettamente legato alla sfera emotiva e sentimentale delle persone fisiche.
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