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Al fine di evitare ogni possibile incertezza sul contratto di assicurazione, sia per ciò che riguarda il contenuto che per le eventuali coperture aggiuntive, l’art 1888 del nostro codice civile stabilisce in modo perentorio che il contratto di assicurazione va provato per iscritto.La prova del contratto di assicurazione cioè altro non è che il contratto medesimo: la compagnia assicurativa, nella persona dell’assicuratore, è tenuto cioè a fornire a colui che contrae la polizza, copia del contratto e di qualsiasi altro documento da lui sottoscritto.Inoltre, l’assicuratore è tenuto per legge a fornire all’assicurato, su sua eventuale richiesta, copia o duplicati dei sovra citati documenti, essendo libero di stabilire per tale attività il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto al premio.
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