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Numero RUI: B000558613 Data iscrizione: 13/10/2016
L'agente assicurativo è un professionista iscritto regolarmente al relativo albo Nazionale, che attraverso la propria esperienza e competenza si occupa di provvedere alla gestione e allo sviluppo degli affari di un'agenzia. In quanto professione regolamentata, anche l'agente assicurativo è tenuto, a norma del d.l 148/2011 (entrato in vigore a partire da agosto 2014) alla sottoscrizione di una polizza RC professionale idonea a tutelare il professionista da eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi legittimati a fronte di eventuali errori o danni cagionati da questi nell'esercizio della sua attività professionale.
L'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa professionale fu introdotta nel nostro nel 2011, con il decreto legge n 138, poi convertito in legge e successivamente modificato nel 2012. Tuttavia a causa dell'oscurità di alcuni passi del testo del decreto e dei problemi pratici che si sono venuti a determinare nell'applicazione della legge, l'obbligo di stipulare l'assicurazione professionale è divenuto operativo solo nel 2014. L'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale persegue due obiettivi: da un lato tutelare i soggetti terzi ( clienti) che al professionista si rivolgono, nel caso in cui questi commetta errori e procuri danni durante l'esercizio della sua attività; la presenza della polizza assicura infatti ai clienti un risarcimento sicuro. Dall'altro lato però si è voluto tutelare anche il professionista il quale stipulando l'assicurazione professionale mette al riparo da eventuali richieste di risarcimento il proprio patrimonio personale, costruito in anni di sacrifici. Con la polizza infatti in caso di sinistro si ha una traslazione parziale dell'onere risarcitorio tale per cui se effettivamente danno c?è stato, sarà l'assicurazione ha riparare quanto dovuto, lasciando indenne il patrimonio dell'assicurato. L'assicurazione professionale tutela l'assicurato per danni cagionati in conseguenza di:
La maggior parte delle polizze professionale operano al momento in regime di claims made, ossia coprono tutte le richieste di risarcimento avanzate a partire dal giorno della stipula del contratto, fatta eccezione per l'eventuale retroattività della polizza, che può essere estesa e concordata con la compagnia assicurativa stessa (da un minimo di 2 anni fino a divenire illimitata). In caso di sinistro l'assicurazione si impegna a sostituirsi all'assicurato nel pagamento del risarcimento; tuttavia non si ha una traslazione completa dell'onere risarcitorio in quanto l'assicurazione si impegna a risarcire il danno nell'ammontare del massimale, ossia della somma massima che viene pattuita con l'assicurato ed esclusa la franchigia, ossia la quota parte del sinistro che comunque l'assicurato è tenuto a versare in caso di pagamento.
L’assicurazione professionale o più correttamente assicurazione RC professionale è obbligatoria dall’Agosto 2013 (con proroga per i soli medici al 2014) per tutti i liberi professionisti iscritti ad albi professionali.
Principalmente, salvo garanzie aggiuntive, vengono tutelati gli errori di negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento della propria attività professionale.
La polizza RC Professionale, tutela il contraente ed il suo patrimonio dalle potenziali richieste di risarcimento dovute ad errori nell’esercizio della propria attività professionale, quindi comprese le perdite economiche annesse a tale richiesta.
Sei coperto sei hai stipulato una polizza RC professionale includendo la retroattività. L’estensione può essere sottoscritta con la formula "Claims Made" (a richiesta fatta), perciò le garanzie operano quando è stata attivata la richiesta e non alla data del danno. Naturalmente è da tenere bene a mente che non sono mai coperte le richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della stipula della polizza.
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