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RC Professionale
Tutela dagli eventuali danni che possono essere cagionati involontariamente (senza dolo) a soggetti terzi durante l’esercizio della propria attività professionale.
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Retroattività
Tutela l'assicurato anche per fatti accorsi prima della stipula del contratto assicurativo, fatti per i quali l’assicurato risulta essere civilmente responsabile.
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Spese Ripristino Reputazione
Risarcimento dei costi relativi ad una campagna pubblicitaria atta al ripristino della reputazione dell’Assicurato in conseguenza di una richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti.
Cos'è e come funziona l'Assicurazione Odontotecnici
L'odontotecnico è una figura sanitaria non medica che opera in stretto rapporto con l'odontoiatra: spetta infatti al primo costruire le protesi dentarie sulla base dei calchi dentali inviategli dal secondo. Anche per il professionista specializzato odontotecnica a partire dal 13 agosto 2014 è scattato l'obbligo di stipulare di una polizza RC professionale idonea a tutelare il patrimonio personale dell'assicurato in caso di richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi legittimati in conseguenza di errori o lesioni causate dal professionista durante l'esercizio della propria attività lavorativa.
Cos'è l'Assicurazione Professionale Odontotecnico
L'obbligo previsto per legge e introdotto nel nostro ordinamento con il DPR 137/2012, di prevedere la sottoscrizione di una polizza di responsabilità civile a carico di ogni professionista segue una duplice ratio: da una parte si è cercato di tutelare i soggetti terzi che al professionista si rivolgono garantendo a questi la sicurezza di poter ottenere un'equa riparazione degli eventuali danni subiti in caso di sinistro; dall'altra si è voluto garantire tutela all'assicurato stesso, prevedendo una sorta di schermo sul patrimonio personale del professionista, che in caso di sinistro non verrà depauperato dalle richieste di risarcimento. Attraverso la stipula dell'assicurazione professionale infatti la compagnia assicurativa si sostituirà al professionista del pagamento del corrispettivo, mantenendo quindi integro il patrimonio personale del professionista, nel limite massimo però del massimale stabilito nel contratto. Il contratto assicurativo garantisce un'idonea garanzia in caso di sinistro causato in conseguenza di:
- Errore: non corretta esecuzione dell'attività professionale dalla quale possono scaturire danni o lesioni a terzi;
- Omissione: atto o comportamento che può determinare danni o lesioni a terzi in conseguenza di un non fare da parte del professionista;
Perché stipulare un'Assicurazione Professionale Odontotecnico
La polizza per la responsabilità civile garantisce all'assicurato la sicurezza di non vedere il proprio patrimonio personale diminuire per far fronte a richieste di riparazione avanzate da soggetti terzi aventi diritti (pazienti). Danni o lesioni provocati a terzi durante l'esercizio dell'attività professionale saranno pagati dalla compagnia assicurativa nel limite del massimale, cioè della somma massima che l'assicurazione si impegna a pagare in caso di sinistro, e tenuto conto dell'eventuale franchigia, ossia della quota parte che l'assicurato è comunque tenuto a sborsare in caso di risarcimento. Inoltre la sottoscrizione del contratto assicura al professionista una copertura dalle eventuali spesi legali sostenuto durante il procedimento giudiziario per un tetto del 25% rispetto al massimale prescelto con la compagnia. Al momento le polizze professionale per odontotecnici presentano un massimale che oscilla tra i 500.000 e i 2.000.000 euro, fatta eccezione per particolari deroghe; corrispondentemente le relative franchigie si assestano al momento tra i 25°,00 e i 2.000,00 euro. Le polizze assicurative attualmente in circolazione sul mercato operano in regime di claims made: ciò significa che la compagnia assicurativa si impegna a sostituirsi all'interessato nel risarcimento del sinistro che sia intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto stesso. Tuttavia al momento della sottoscrizione dell'assicurazione professionale il medico e l'assicurazione possono pattuire insieme di estendere la retroattività della polizza, cosi da estendere la copertura anche a sinistri eventualmente accorsi precedentemente alla stipula dell'assicurazione.
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