Cos'è e come funziona l'Assicurazione Tecnici di Laboratorio

Il tecnico di laboratorio o meglio il tecnico sanitario di laboratorio ( anche detto Biomedico) si occupa di attività di laboratorio come analisi biomediche e biotecnologiche, nonché attività di ricerca. Sotto la sua responsabilità rientra inoltre l'utilizzo, la manutenzione e il controllo dei vari strumenti di laboratorio. In quanto professionista esercitante effettivamente la propria attività professionale, anche il tecnico di laboratorio è soggetto al decreto legge n 138/2011, successivamente modificato e convertito in legge, il quale stabilisce l'obbligo per tutti i professionisti di stipulare una polizza RC professionale idonea a tutelare l'assicurato da eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi legittimati in conseguenza di errori o lesioni cagionati dal medico.

Cos'è l'Assicurazione Professionale Tecnico di Laboratorio

Nel 2011 con il decreto legge n 138, poi successivamente convertito in legge e ancora modificato, il Governo avevo imposto l'obbligo per tutti i professionisti di stipulare un'assicurazione professionale. Tuttavia a causa di alcuni problemi nell'interpretazione della legge e ad alcune problematiche legate all'applicazione del decreto, l'operatività del decreto è slittata ad agosto 2014. L'obbligo di stipulare un'idonea polizza professionale persegue una duplice ratio: da una parte rassicurare il professionista che, in caso di danni arrecati a soggetti terzi (pazienti), la compagnia assicurativa si sostituirà a lui, risarcendo quanto dovuto; dall'altra rassicurare i pazienti che al medico generico si rivolgono, di poter contestare l'eventuale non correttezza dell'operato del medico ottenendo un'equa riparazione del danno subito. La polizza di responsabilità civile professionale tutela l'assicurato dalla richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi aventi diritto (pazienti) in conseguenza di:

  • Errori: non corretta esecuzione dell'attività professionale dalla quale possono scaturire danni o lesioni a terzi;
  • Omissioni: atto o comportamento che può determinare danni o lesioni a terzi in conseguenza di un non fare da parte del professionista;
  • Negligenze: svolgimento di un'attività senza osservanza delle regole e delle modalità per la stessa previste;

Stipulando un contratto assicurativo di questo genere il tecnico di laboratorio è coperto anche dalla spese di un'eventuale procedimento giudiziale per l'ammontare del 25% rispetto al massimale stipulato nel contratto assicurativo.

Cosa copre l'Assicurazione Professionale Tecnico di Laboratorio

L'assicurato, con la stipula dell'accordo con la compagnia assicurativa, tutela il proprio patrimonio personale dall'eventuale aggressione avanzato da soggetti terzi legittimati a titolo di risarcimento per danni e/o errori arrecati durante l'esercizio delle proprie funzioni per errore o colpa. Svolgere un'attività professionale significa assumersi ogni giorno il rischio che qualcosa possa andare storto. Non sarebbe quindi giusto che, a causa di un errore dettato da colpa, il professionista si veda aggredito il patrimonio costruito durante una vita di sacrifici. Contrarre un'assicurazione significa quindi mettere a riparo le proprie finanze. Ovviamente l'ammontare totale della polizza va valutato sulla base degli effettivi rischi che l'attività professionale svolta comporta, e per questo quando si va a stabilire il massimale ( cioè la somma massima che la compagnia assicurativa si impegna di risarcire in caso di sinistro) va valutata sulla base dell'effettiva quantità di lavoro svolto.

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RC Professionale
Tutela dagli eventuali danni che possono essere cagionati involontariamente (senza dolo) a soggetti terzi durante l’esercizio della propria attività professionale.
Retroattività
Tutela l'assicurato anche per fatti accorsi prima della stipula del contratto assicurativo, fatti per i quali l’assicurato risulta essere civilmente responsabile.
Spese Ripristino Reputazione
Risarcimento dei costi relativi ad una campagna pubblicitaria atta al ripristino della reputazione dell’Assicurato in conseguenza di una richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti.

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