Avvocati: Le Nuove Regole per l’iscrizione all’Albo Finiscono Davanti al Tar

Data pubblicazione: 2017-11-30
Tempo di lettura stimato: 5 minuti
Avvocati: Le Nuove Regole per l’iscrizione all’Albo Finiscono Davanti al Tar

Le nuove regole per l’iscrizione all’albo degli Avvocati finiscono davanti al Tar

Albo avvocati: la riforma della professione forense ha rivisto anche le modalità di iscrizione all’Albo che sono subito finite davanti al Tribunale amministrativo.

In particolare, il decreto ministeriale 47/2016 (“costola” della legge delega 247/2012 recante disposizioni sulla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) fissa i requisiti per rimanere iscritti nell’albo a detta degli interessati troppo gravose.

Cosa dice il Dm 47/2016 in materia di accesso all’Albo Avvocati

Per mantenere l’iscrizione all’Albo Avvocati secondo il regolamento ministeriale (Dm 47/2016) occorre avere contemporaneamente alcuni requisiti come:

  • avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale;
  • avere un minimo di cinque casi l’anno;
  • essere costantemente aggiornati (frequentare i corsi di aggiornamento professionale);
  • aver stipulato una polizza avvocati.

Condizioni che, secondo l’Associazione Nazionale Forense che è ricorsa al Tar, violano diverse disposizioni di rango sovraordinato, primo fra tutti l’articolo 33 della Costituzione che prevede espressamente che per iscriversi all’Albo serva solo superare l’esame di Stato.

Il ricorso al Tar

Secondo l’Associazione Nazionale Forense ad essere violate dal decreto ministeriale sarebbero anche regole deontologiche come ad esempio quella che vieta alla professione forense di essere condizionata e ristretta impedendone l’effettivo esercizio e intaccandone la libertà e l’indipendenza.

Secondo i ricorrenti inoltre il decreto violerebbe la Carta dei diritti fondamentali dell’Europa perché non garantisce il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata

Albo avvocati in cosa consiste

L’albo avvocati è un registro all’interno del quale sono inseriti i nominativi ed i dati di tutti i soggetti che praticano la professione di avvocato.

Per poter svolgere l’attività forense, infatti, iscriversi all’Albo è obbligatorio per legge.

L’albo avvocati è rappresentato sia da un registro cartaceo che da una banca dati informatizzata consultabile da tutti online. Il registro è accessibile a chiunque abbia necessità di consultarlo per accertarsi che il professionista a cui ci si è rivolti sia effettivamente iscritto all’albo.

Tutti i professionisti iscritti all’albo fanno parte dell’ordine nazionale forense.  Quest’ultimo è un istituzione che garantisce ai cittadini la qualità delle attività svolte dagli avvocati e la congruità delle tariffe applicate.

L’avvocato e l’esercizio dell’attività forense

L’avvocato è un soggetto iscritto all’albo avvocati che ha il compito di rappresentare un cittadino all’interno di un processo giudiziario ma anche di fornire consulenza e assistenza in un contesto stragiudiziale.

L’attività praticata dall’avvocato viene detta forense perché ai tempi dell’antica Roma, l’avvocatura si trovava all’interno del foro romano.

Ma come si diventa avvocati? Vediamo qual è l’iter da seguire.

 Diventare avvocati: l’iter da seguire

Il corso di laurea ed il tirocinio

Per intraprendere la carriera forense è necessario come prima cosa iscriversi ad un corso di laurea in giurisprudenza e portarlo a compimento.

Dopo aver conseguito il titolo è necessario svolgere per 18 mesi il praticantato presso lo studio di un avvocato. Quest’ultimo deve essere iscritto all’albo avvocati da almeno 5 anni.

Durante il tirocinio, l’aspirante avvocato è tenuto a partecipare a 60 udienze (20 per semestre).

Il praticante avvocato deve frequentare quotidianamente lo studio presso il quale pratica il tirocinio per un periodo non inferiore a 15 ore settimanali. In contemporanea il tirocinante è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento professionali (i corsi sono gli stessi che vengono seguiti da chi è già avvocato).

Il tirocinio non è retribuito ma sono previsti dei rimborsi per le spese.

L’esame di stato come è composto

Una volta portato a termine il tirocinio, l’aspirante avvocato deve svolgere l’esame per l’abilitazione professionale.  L’esame si compone di tre prove scritte e di una prova orale.

Con la nuova riforma non è più possibile consultare i codici commentati e le domande orali sono le stesse per l’intero territorio poiché vengono estratte da una banca dati centrale.

L’iscrizione all’albo avvocati ed il giuramento

Una volta superato l’esame di stato il soggetto deve obbligatoriamente iscriversi all’albo avvocati che, come abbiamo spiegato all’inizio, è un registro in cui vengono inseriti i nominativi ed i dati dei professionisti abilitati allo svolgimento dell’attività forense.

Tutto questo non prima, però, di aver prestato giuramento. Il nuovo avvocato, infatti, assume dinanzi al consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento».

Cassa previdenziale ed apertura della partita iva

A questo punto il nuovo avvocato deve iscriversi alla cassa previdenziale per iniziare a versare i contributi (in misura agevolata in un primo periodo) ed aprire la partita iva per cominciare ad esercitare la professione.