Risarcimento Danni alla Capacità Lavorativa

Data pubblicazione: 2019-06-04
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Risarcimento Danni alla Capacità Lavorativa

Quando e come richiedere il risarcimento danni alla capacità lavorativa

Con la definizione “capacità lavorativa” si descrive l’attitudine e la capacità di una persona a produrre un determinato reddito. La capacità lavorativa viene poi distinta in capacità lavorativa generica o capacità lavorativa specifica, a seconda che essa faccia esplicito riferimento alla possibilità complessiva di svolgere un numero indefinito di possibili attività lavorative oppure indichi in concreto l’occupazione attuale.

Nel caso venga commesso un illecito lesivo dell’integrità psicofisica di una persona, il fatto può provocare un danno da incapacità lavorativa.

Si tratta di un pregiudizio complesso, che nel tempo ha assunto diversi aspetti e che richiede una trattazione abbastanza definita e dettagliata per poter consentire di delineare i confini di ogni componente, la natura che esse hanno e il regime probatorio.

La capacità lavorativa generica ha recentemente riconquistato una propria dignità giuridica tramite alcune sentenze significative della Corte di Cassazione.

Subire in qualche modo una lesione della capacità lavorativa generica dà oggi il diritto ad ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale trattato in modo indipendente e distinto sia rispetto al danno biologico sia a quello legato alla capacità lavorativa specifica.

Se un soggetto, in seguito al verificarsi di un sinistro, si trova nella situazione di veder menomate le proprie condizioni psico-fisiche, può richiedere un risarcimento, oltre che per il danno biologico, di natura non patrimoniale, anche per il danno che ha compromesso la propria capacità lavorativa, secondo quanto indicato dalle voci trattate.

Nel caso del risarcimento relativo alla capacità lavorativa specifica la giurisprudenza ha sempre trovato un effettivo riconoscimento nella giurisprudenza, diversamente è invece accaduto in più occasioni per il danno alla capacità lavorativa generica.

Quest’ultimo più volte è stato infatti integrato e compreso nello stesso ambito del danno biologico, fino a depauperarsi di qualsiasi rilevanza e propria specifica autonomia.

Spesso per questo motivo, molti soggetti privi di un definito reddito da lavoro come minori, studenti, casalinghe, disoccupati, si sono trovati nella condizione di non poter contare su un’adeguata tutela giuridica.

Le sentenze della Cassazione n. 12211/15 e n. 5880/16 hanno, dopo molto tempo, restituito valore al danno relativo alla capacità lavorativa generica.

Tale danno è stato riconsiderato svincolandolo del tutto dal danno biologico e definendolo come danno patrimoniale da lucro cessante (ex art. 1223 c.c.) o meglio da perdita di opportunità.

Oltre a tutto ciò, è stata chiaramente stabilita l'indipendenza del danno della capacità lavorativa generica dal danno per la lesione della capacità lavorativa specifica.

Le due voci di risarcimento possono in questo modo coesistere e può anche accadere che a una persona che percepisca un determinato reddito nel momento del sinistro sia riconosciuto il danno alla capacità lavorativa generica, ma non quello alla capacità lavorativa specifica (Cassazione 908/13).

Un soggetto può essere ritenuto del tutto in grado di proseguire la propria consueta attività lavorativa, ma al tempo stesso gli può vedersi ridurre le possibilità di cambiare lavoro.

In questo specifico senso il danno alla capacità lavorativa generica va considerato effettivo e concreto, anche se considerato nell’ottica di una proiezione futura.

Prova del danno e criterio della ragionevole attendibilità

In base a quanto disposto dall’articolo 1226 del codice civile, la prova del danno alla capacità lavorativa generica, riconducibile all’insorgere di un’invalidità permanente, può essere fornita anche in via presuntiva e rimessa all’apprezzamento del giudice.

Il giudice, nel definire l’entità del danno, deve ritenere le prove attendibili e considerare età, formazione, competenze e attitudini lavorative del soggetto danneggiato, valutando se le lesioni riportate nel sinistro ostacolino la possibilità di trovare e mantenere occupazioni lavorative confacenti alle proprie inclinazioni e competenze.

Quanto detto è valido sia per chi, al momento del sinistro, non percepisce redditi (minori, disoccupati o pensionati che dimostrino un potenziale interesse per nuove occupazioni), sia per chi è già impiegato in un’occupazione.

In quest'ultima circostanza, l’accertamento può riguardare anche competenze non immediatamente riconducibili al lavoro temporaneamente svolto.