Competenze Ingegneri, Architetti, Geometri

Data pubblicazione: 2019-04-30
Tempo di lettura stimato: 5 minuti
Competenze Ingegneri, Architetti, Geometri

Ecco una definizione dettagliata delle competenze di ingegneri, architetti e geometri

Indice

Il tema delle competenze professionali di ingegneri, di architetti e dei geometri ha da sempre suscitato notevole interesse e curiosità motivati dal desiderio di comprendere appieno e individuare correttamente il limite tra le diverse attività professionali.

Le professioni di ingegnere, architetto e geometra prevedono competenze specifiche che risultano da una parte esclusive e dall’altra condivise in merito ad alcune prestazioni caratteristiche e identitarie come la progettazione di determinate opere e direzione dei lavori relativa alle stesse.

Ma che cosa si intende nel dettaglio per competenze professionali?

La legge come si esprime in proposito?

La definizione

Con la definizione di competenza professionale, nel caso delle professioni intellettuali regolamentate, viene definito un concetto basilare che integra due diversi significati, tra loro concettualmente interconnessi.

Il primo significato è di natura giuridica e sta ad indicare tutte le attività professionali spettanti di diritto, cioè sulla base di normative specifiche di riferimento, ad una o più professioni di un certo tipo.

Il secondo significato interpreta la competenza come indice di professionalità, e valuta un’attitudine propria che deriva da una commistione di saperi, competenze, esperienze e conoscenze di tipo tecnico, scientifico culturale, relativamente a uno o a più argomenti concernenti una data professione.

In altre parole la competenza professionale è quella sapiente combinazione di conoscenza e di esperienza necessaria per il legittimo svolgimento di attività professionali che facciano ricorso al pensiero intuitivo e logico, creativo e al tempo stesso sistematico, basandosi anche sull’impiego di metodi e strumenti associabili a una effettiva capacità di far uso di abilità e conoscenze personali e professionali, relativamente a dati contesti e specifici obiettivi.

Non saper agire nell’ambito dei propri limiti di competenza determina incompetenza professionale rilevante a livello giuridico e comportante effetti come la nullità del contratto d’opera intellettuale, il mancato diritto al compenso, l’esercizio abusivo della propria professione e la condizione illegittima dei titoli abilitativi edilizi.

Non è si tratta dunque di un argomento da sottovalutare.

L’ingegnere

Nel campo dell’ingegneria civile l’ingegnere si occupa di:

  • Pianificazione, progettazione, direzione lavori, stima, sviluppo, gestione, collaudo, valutazione di impatto ambientale di opere edili, strutture e infrastrutture territoriali e di trasporto, opere per il disinquinamento e la depurazione, opere geotecniche, impianti civili per l’ambiente e per il territorio.
  • Attività che richiedono l’impiego di metodologie innovative, avanzate o sperimentali nella progettazione, nella direzione lavori e nel collaudo di strutture e sistemi complessi.
  • Il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrazione, trasformazione e utilizzo di materiali impiegati per le costruzioni e le industrie, per le costruzioni di ogni genere, dalle macchine agli impianti industriali, ai rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

L’architetto

Per quanto concerne la professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, i limiti della professione sono regolamentati dall’articolo 52, n. 2537 del R.D. datato 23 ottobre 1925 in cui si legge:

«Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere».

Per chiarire gli ambiti effettivi in cui gli ingegneri possono intervenire su edifici vincolati di pregio artistico e storico va preso in considerazione il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001. In esso è spiegata la distinzione delle competenze delle attività professionali nei settori di pianificazione paesaggistica, territoriale e di conservazione dei beni architettonici ed ambientali.

Il geometra

Le competenze professionali dei geometri sono elencate dall’art. 16 del R.D. n. 274 dell’11 febbraio 1929 incentrato su oggetto e limiti dell’esercizio professionale di geometra. A grandi linee spettano ai geometri le operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, verifica di confini e le operazioni catastali e di estimo. Compito dei geometri è anche il tracciamento di strade poderali e consorziali, la misura e la divisione di fondi rustici o di aree urbane e di modeste costruzioni civili, la stima di aree e di fondi rustici, il progetto, la direzione e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole di limitata importanza, di struttura ordinaria.

Esula dalla competenza specifica dei geometri la progettazione di costruzioni civili in cemento armato, perché si tratta di attività riservate a titolo esclusivo ad ingegneri e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali.

I geometri possono comunque procedere alla progettazione architettonica di modeste costruzioni civili. Nulla vieta che la progettazione e direzione dei lavori relativi di alcune opere in cemento armato sia affidata al tecnico capace di effettuare i calcoli necessari valutando i rischi per la pubblica incolumità mentre l'attività di progettazione e di direzione dei lavori sia affidata, invece, al geometra.