Competenze progettuali geometri: ecco quali sono

Data pubblicazione: 2019-04-01
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Competenze progettuali geometri: ecco quali sono

Quali sono le competenze progettuali dei geometri: tutto sull’argomento

Il delicato compito del geometra spazia dalla compilazione di progetti e moduli di richiesta, alla supervisione dei lavori in campo di costruzione edilizia.

Al di là delle diverse peculiarità professionali, vediamo quali sono nello specifico le competenze progettuali dei geometri.

Esiste un acceso dibattito professionale e giuridico sul tema, per questo è bene partire da quanto è stato prodotto e diffuso negli ultimi anni in riferimento alle competenze in materia edilizia del geometra che risulti iscritto all’Albo ed eserciti la libera professione.

La sentenza n. 361 del 2013 stabilisce che il geometra può a pieno titolo progettare e dirigere architettonicamente i lavori per la costruzione di un fabbricato civile di modesta entità, che abbia struttura in cemento armato. In ogni caso il progetto e la DL “della struttura” devono essere affidati a un ingegnere e a un architetto.

Con tale sentenza viene stabilita una chiara distinzione tra progetto architettonico e progetto strutturale per tutelare al meglio la sicurezza pubblica.

Andando a ritroso nel tempo la sentenza n. 01773 del 2012, abroga il R.D. n. 2229/39 con cui veniva sancita la competenza esclusiva di ingegneri e architetti in merito al progetto esecutivo di costruzioni in cemento semplice o armato.

Competenze del geometra e giurisprudenza

Secondo la sentenza n. 199/1993 della Corte Costituzionale la dicitura “modesta costruzione”, riportata dall’art.16, “individua i limiti professionali del geometra”, ma al tempo stesso risulta “generica e indeterminata”.
Limiti e oggetto dell’esercizio professionale di geometra sono stabiliti dall’art.16 in cui si parla di “Progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”, senza escludere a priori l’impiego del cemento armato.

La sentenza specifica anche che, per definire una costruzione “modesta” e farla dunque rientrare nell’ambito della competenza professionale dei geometri, il criterio da considerare è quello tecnico e qualitativo basato sulla valutazione della struttura dell’edificio e sulle modalità costruttive di cui ci si è avvalsi per realizzarlo. Il criterio economico può essere considerato un elemento complementare di valutazione, come indicatore delle peculiarità costruttive e tecniche riscontrabili nella costruzione.
Il Tribunale di Aosta, nella sentenza n. 683 del 2006 ha stabilito che un Geometra ha la facoltà di redigere un progetto per la costruzione di un fabbricato ad uso di civile abitazione con struttura di cemento armato, articolato in tre livelli, per una dimensione complessiva di circa 1000 mc.
Tribunale di Brescia, nella sentenza n. 125 del 2012 ha decretato che i geometri si possono occupare di progettare e dirigere i lavori di costruzioni civili di modesta entità.

Differenziando le attività legate agli aspetti architettonici da quelle concernenti invece il cemento armato, che necessitano di calcoli complessi, è possibile affidare ad ogni professionista, architetto, ingegnere o geometra, l’incarico che rientra nello specifico ambito professionale, facendo in modo che ciascuno si possa assumere la piena responsabilità della propria prestazione, con l’unico vincolo di coordinarsi con il lavoro degli altri professionisti coinvolti nella costruzione dello stesso edificio. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con la sentenza n. 01105 del 2009 stabilisce che, nei limiti di quello che può essere definito un edificio modesto, la progettazione architettonica di un fabbricato in cemento armato può essere eseguita da un geometra anche nel caso in cui la costruzione si trovi in zona una sismica, visto il fatto che il progetto strutturale è stato eseguito da un ingegnere. La sentenza concorre a chiarire il limite della collaborazione che intercorre tra geometra e ingegnere suddividendo il progetto in architettonico e strutturale e attribuendo al progettista strutturale la piena responsabilità per l’incolumità delle persone.


Ancora una sentenza, la n. 3068 del 2003 del Consiglio di Stato chiarifica che un geometra può realizzare una costruzione destinata a civile abitazione, strutturata su due piani e composta da cinque appartamenti, cantina e garage, redigendo il progetto architettonico e lasciando all’ingegnere il compito e la responsabilità del progetto strutturale.

Queste le competenze del geometra

Sintetizzando l’essenza di alcune delle norme citate, competono al geometra
• La progettazione, la direzione dei lavori, il calcolo e il collaudo di costruzioni rurali e di fabbricati per industrie agricole di limitata importanza.
• La progettazione, la direzione dei lavori, il calcolo e il collaudo di costruzioni civili modeste, compresa la progettazione di impianti idrosanitari, elettrici, di riscaldamento e di fognatura interna all’edificio. 
• La progettazione e la direzione dei lavori di strade destinate alla viabilità rurale e di cantiere.
• Le operazioni topografiche, cartografiche e fotogrammetriche.
• Le operazioni catastali 
Al contrario, non rientrano nell’ambito dei lavori a carico del geometra le costruzioni e gli edifici civili che superino almeno una delle seguenti condizioni: 

  • Edifici singoli con una volumetria superiore a 1200 mc. 
    • Edifici singoli composti da più di sei unità immobiliari o da più di due piani fuori terra; 
    • Edifici realizzati ripetendo una sequenza di moduli basilari, se composti da più di otto unità immobiliari o di una superficie complessiva superiore a 2400 mc. 
  • Progettazione e direzione dei lavori di interventi di carattere urbanistico.
  • Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di costruzioni a destinazione industriale, funeraria, di culto, terziaria e inerente opere pubbliche.

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