La Responsabilità Medica Civile e il Diritto di Rivalsa della Struttura

Data pubblicazione: 2017-10-26
Tempo di lettura stimato: 5 minuti
La Responsabilità Medica Civile e il Diritto di Rivalsa della Struttura

Responsabilità medica civile, ecco come una struttura sanitaria può esercitare il diritto di rivalsa

Si sente spesso parlare di responsabilità medica civile ma non tutti sanno di cosa si tratta.

La responsabilità medica civile è la conseguenza giuridica di un comportamento illecito da parte di un operatore sanitario a cui si pone rimedio attraverso un risarcimento economico.

Il paziente che subisce un danno per la cosiddetta “malasanità” può rivolgersi a seconda dei casi al medico oppure alla struttura sanitaria che lo ha ospitato per fornirgli le cure di cui necessitava.

Responsabilità medica struttura medica

Quando si parla di responsabilità medica civile si fa necessariamente riferimento alla struttura sanitaria in cui si è sviluppata la controversia.

La struttura medica si compone, infatti, di elementi importanti che contribuiscono nella maggior parte dei casi all’insorgere di episodi di cattiva sanità.

Tanto per iniziare, la struttura sanitaria è responsabile del personale eventualmente coinvolto in un danno verso il paziente. E’ tenuto quindi, ad effettuare la corretta vigilanza, organizzare al meglio il lavoro degli operatori sanitari e possedere al suo interno il numero corretto di risorse per la copertura dei turni.

Ma la struttura sanitaria è responsabile anche dello stato dei macchinari e degli strumenti presenti al suo interno. E’ dovere di chi la gestisce fare in modo che i medici che prestano servizio al suo interno lavorino con attrezzature adeguate a risolvere ogni singolo caso.

Esistono dei casi in cui il medico è stato accusato di non essere intervenuto in maniera adeguata nei confronti dei pazienti. La causa si è poi rivelata essere la mancanza di dispositivi adeguati o la presenza di macchinari obsoleti che non hanno permesso il trattamento tempestivo sul paziente.

Responsabilità medica struttura medica e giurisdizione

L’articolo 1218 del codice civile sancisce che la struttura medica risponde dei danni causati ai propri pazienti.
Se infatti fino a poco tempo fa, non esistendo una precisa normativa a riguardo, era in dubbio la relazione fra responsabilità medica e struttura medica; oggi la Legge Gelli ha messo in chiaro l’esistenza di una responsabilità contrattuale da parte della struttura sanitaria.

La rivalsa della struttura sanitaria

Dal momento in cui la struttura sanitaria accusata di un danno verso un paziente ritenga che il reale responsabile sia in realtà il medico che ha tenuto in cura la controparte, può esercitare il diritto di rivalsa.

Per diritto di rivalsa si intende (nel diritto tributario) il diritto del soggetto passivo del tributo (nel nostro caso la struttura medica) di richiedere a un altro soggetto (nel nostro caso il medico) una somma di denaro pari al tributo di cui è debitore.

La rivalsa può essere effettuata entro un anno a partire dal risarcimento del paziente da parte della struttura medica (in alcuni casi anche l’anno precedente o l’anno successivo).

Il limite della rivalsa

Quando si parla di responsabilità medica civile e azioni di rivalsa della struttura sanitaria, esistono dei limiti di cui bisogna tener conto.

In riferimento all’anno in cui si è verificato il sinistro, la rivalsa non può superare il triplo del valore maggiore del reddito che l’operatore sanitario ha conseguito.

Questo limite riguarda il medico che esercita la professione nella struttura in esame, sono invece esclusi i liberi professionisti, i lavoratori che svolgono la propria attività al di fuori della struttura medica, coloro che utilizzano la struttura sanitaria come appoggio per la cura dei propri pazienti.

Oltre la responsabilità medica civile: la responsabilità amministrativa

Parlando di rivalsa può avvenire che venga accolta una domanda di risarcimento da parte di un paziente verso la struttura medica.

In questo caso il medico può essere sottoposto a responsabilità amministrativa che prevede un risarcimento del danno da parte dell’operatore sanitario ma anche importanti ripercussioni sulla propria carriera.

Per quanto riguarda l’esborso monetario, su di esso possono incidere diversi fattori. Il più importante sono le condizioni della struttura in cui il medico ha esercitato l’attività che ha causato il danno. Inutile dire che una situazione di difficoltà creata, ad esempio, da macchinari obsoleti o da scarso supporto da parte di altri operatori, è sicuramente a favore del medico.

La cifra da risarcire, inoltre non può superare il triplo della retribuzione maggiore che il medico ha percepito nell’anno in cui ha causato il danno oppure nell’anno immediatamente precedente o successivo.

Per ciò che concerne, invece, le ripercussioni sulla carriera, un operatore sanitario che risulta assoggettato a responsabilità amministrativa, per  tre anni non può effettuare avanzamenti di incarichi e nei concorsi pubblici viene giudicato in maniera specifica dalla commissione.

Responsabilità medica civile: come tutelarsi

L’assicurazione medica copre dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi in seguito a danni causati sui pazienti. Se l’assicurazione viene fatta in regime di “claims made”, la compagnia copre gli errori commessi anche precedentemente la data di stipula del contratto.

A seconda della specifica professione esercitata dal medico (odontoiatria, medicina estetica, medicina generale, chirurgia, etc) è possibile scegliere un prodotto specifico che risponde alle necessità del professionista.
Le polizze professionali sono fra le più complesse è bene quindi valutare anche l’ausilio di consulenti esperti nel settore.