RC Auto: Basta il Tagliando Fai da Te per Evitare la Multa

Data pubblicazione: 2018-09-07
Tempo di lettura stimato: 3 minuti
RC Auto: Basta il Tagliando Fai da Te per Evitare la Multa

Scopri Come Fare per Evitare la Multa Esibendo il Tagliando Fai da Te

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Fino a qualche tempo fa vi era l'obbligo di esporre il tagliando originale (quel cartoncino verde allegato alla polizza), ora quest'obbligo è venuto meno ma non quello di dimostrare che si è stipulata una polizza su richiesta delle forze dell'ordine. Adesso si può mostrare il tagliando fai da te. Vediamo quali soluzioni adottare.

Come avere il tagliando fai da te sempre a portata di mano

Nel caso in cui le forze dell'ordine ci fermassero per un controllo sappiamo già cosa diranno: patente e libretto prego. Dopo l'obbligo di esposizione del contrassegno sul veicolo, questa frase si è leggermente allungata. Ora si chiede anche la prova di essere assicurati.

Per evitare problemi si consiglia sempre di conservare il contrassegno nel portadocumenti dell'auto ma adesso è sufficiente anche un tagliando fai da te stampato in casa, fotocopiato oppure riprodotto digitalmente.

Il famoso pezzo di carta resta ancora necessario, ma non per forza originale, anche una copia ci può salvaguardare da eventuali sanzioni.

Chi ha stabilito che va bene anche il tagliando fai da te

Il 1° settembre del 2016 il Ministero dell'Interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha emanato una circolare che per oggetto aveva l'esibizione del certificato di assicurazione, ai sensi dell'articolo 180, comma 1, lettera d, del Codice della Strada che dice:

Per effetto della modifica da ultimo richiamata, in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente sia sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, C.d.S. o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8, C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

Questa circolare chiarisce quindi che è sufficiente avere prova, anche con un tagliando fai da te, di aver stipulato una polizza RC Auto da cui risulti il periodo per il quale è stato pagato il premio.

Ma anche l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) era intervenuta a proposito di contrassegno ribadendo l'obbligo, previsto dall'articolo 180 del Codice della Strada, di avere a bordo il certificato di assicurazione che va controllato anche prima della patente e del libretto di circolazione.

Sempre l'IVASS, con il provvedimento numero 41 del 22 dicembre 2015, aveva stabilito che in caso di stipula di contratti di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avvenisse su supporto cartaceo a mezzo posta o, qualora il contraente ne avesse manifestato l'intenzione, anche a mezzo posta elettronica.

Proprio per effetto dell'invio a mezzo elettronico, il Ministero precisa che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si può esibire il certificato di assicurazione in formato digitale senza sanzioni per il conducente.