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Quando l’assicurato ritiene che non vi sia più motivo di temere il verificarsi del rischio in conseguenza del quale egli era stato portato a stipulare il contratto assicurato, può richiedere lo scioglimento del contratto stipulato con la compagnia assicurativa in ragione appunto della cessazione del rischio.Rimane tuttavia inteso che, se la cessazione del rischio non viene comunica con idonei mezzi alla compagnia assicurativa stessa, questa può far valere il suo diritto (e il corrispondente obbligo per il soggetto assicurato) di ottenere i pagamento del premio.Se il rischio cessa di esistere, il contratto di assicurazione non ha più ragione di produrre i suoi effetti e può essere pertanto sciolto.
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