Cos'è e come funziona l'Assicurazione Medici del Lavoro?

La medicina del lavoro è una branca della medicina che si occupa della prevenzione e della diagnosi nonché della cura delle malattie causate dalle attività lavorative; il medico del lavoro è quindi competente ad identificare i sintomi che sono dettati dall'esposizione dei lavoratori agli agenti fisici, chimici, biologici o di tipo psicosociali. In quanto professione medica quella del medico del lavoro è una professione che rientra nella categoria delle professioni intellettuali, rispetto alle quali il professionista assume un obbligo di mezzi e non di risultato. Anche per il medico generico, cosi come per le altre specializzazioni, a partire da agosto 2014 è ormai obbligatorio sottoscrive una polizza RC professionale idonea a tutelare il professionista rispetto ad eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi legittimati in conseguenza di errori o lesioni cagionati dal medico.

Cos'è l'Assicurazione Professionale Medico del Lavoro

L'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa professionale fu introdotta nel nostro nel 2011, con il decreto legge n 138, poi convertito in legge e successivamente modificato nel 2012. Tuttavia a causa dell'oscurità di alcuni passi del testo del decreto l'obbligo di stipulare l'assicurazione professionale è divenuto operativo solo nel 2014. L'assicurazione professionale persegue un duplice obiettivo: da un lato tutelare i soggetti terzi, ossia i pazienti, che al medico professionista si rivolgono, affinchè questi abbiano la certezza che, in caso di errori o colpe del medico, sarà possibile ottenere un'equa riparazione del danno subito; dall'altro lato, l'obbligo previsto per legge per tutti i professionisti iscritti all'albo di stipulare una polizza RC cerca di tutelare lo stesso professionista, garantendo a quest?ultimo la facoltà che, in caso di sinistro generato a seguito di errore o colpa in conseguenza dell'esercizio dell'attività, la compagnia assicurativa si sostituirà all'assicurato nel pagamento del risarcimento. Attraverso questa traslazione dell'onere risarcitorio dall'assicurato alla compagnia assicurativa si tutela il patrimonio personale del professionista stesso, che non rischia di depauperarsi a causa di possibili richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi aventi diritto. In particolare il contratto assicurativo tutela il professionista in caso di:

  • Errori nella diagnosi delle patologie;
  • Negligenza;
  • Colpa;

Perché stipulare un'Assicurazione Medico del Lavoro

La polizza per la responsabilità civile garantisce all'assicurato la sicurezza di non vedere il proprio patrimonio personale diminuire per far fronte a richieste di riparazione avanzate da soggetti terzi aventi diritti (pazienti). Danni o lesioni provocati a terzi durante l'esercizio dell'attività professionale saranno pagati dalla compagnia assicurativa nel limite del massimale, cioè della somma massima che l'assicurazione si impegna a pagare in caso di sinistro, e tenuto conto dell'eventuale franchigia, ossia della quota parte che l'assicurato è comunque tenuto a sborsare in caso di risarcimento. Inoltre la sottoscrizione del contratto assicura al professionista una copertura dalle eventuali spesi legali sostenuto durante il procedimento giudiziario per un tetto del 25% rispetto al massimale prescelto con la compagnia. Le polizze assicurative attualmente in circolazione sul mercato operano in regime di claims made: ciò significa che la compagnia assicurativa si impegna a sostituirsi all'interessato nel risarcimento del sinistro che sia intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto stesso.

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Scopri le Coperture per la Polizza Medici del Lavoro

RC Professionale
Tutela dagli eventuali danni che possono essere cagionati involontariamente (senza dolo) a soggetti terzi durante l’esercizio della propria attività professionale.
Retroattività
Tutela l'assicurato anche per fatti accorsi prima della stipula del contratto assicurativo, fatti per i quali l’assicurato risulta essere civilmente responsabile.
Postuma
La copertura assicurativa verrà mantenuta successivamente al termine di validità della polizza solo nei casi di: Cessazione definitiva dell’attività, Morte dell’assicurato, Scioglimento dello studio. La garanzia dovrà essere attivata su richiesta.
Emergenza Sanitaria
Copre l'attività svolta nei termini di abilitazione di legge, di medicina del servizio di emergenza sanitaria a seguito dell'esercizio della professione (D. Lgs. 229/99 - Ex servizio 118)
Direzione Sanitaria
Responsabile di Struttura Complessa
Tutela Legale
Nel caso in cui tu venga coinvolto in questioni legali, prevede il rimborso dei costi di consulenza e assistenza legale, la parcella dell’avvocato ed eventuali spese processuali.
Tre Virus
La polizza garantisce il pagamento di un indennizzo in caso di contagio da virus HIV, Epatite B o C occorsi all'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività professionale.
Quota Associazione Med Mal RIsk
Quota per usufruire dei premi come da convenzione
Quota Associazione A.R.I.T.M.I.A.
Quota per usufruire dei premi come da convenzione

Domande Frequenti Assicurazione Medici del Lavoro

E’ obbligatorio stipulare una polizza RC Professionale?

L’assicurazione professionale o più correttamente assicurazione RC professionale è obbligatoria dall’Agosto 2013 (con proroga per i soli medici al 2014) per tutti i liberi professionisti iscritti ad albi professionali.

Quali sono gli errori professionali coperti dalla polizza RC Professionale?

Principalmente, salvo garanzie aggiuntive, vengono tutelati gli errori di negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento della propria attività professionale.

Cosa copre la RC Professionale?

La polizza RC Professionale, tutela il contraente ed il suo patrimonio dalle potenziali richieste di risarcimento dovute ad errori nell’esercizio della propria attività professionale, quindi comprese le perdite economiche annesse a tale richiesta.

Ho avuto sinistri prima di aver stipulato la polizza: sono coperto?

Sei coperto sei hai stipulato una polizza RC professionale includendo la retroattività. L’estensione può essere sottoscritta con la formula "Claims Made" (a richiesta fatta), perciò le garanzie operano quando è stata attivata la richiesta e non alla data del danno. Naturalmente è da tenere bene a mente che non sono mai coperte le richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della stipula della polizza.

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