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Numero RUI: B000558613 Data iscrizione: 13/10/2016
Con l'espressione ?medico generico? ci si riferisce al medico che, nell'ambito del servizio sanitario nazionale (SSN) è l'ufficiale di primo livello, ossia colui che presta il primo livello di assistenza sul territorio. In quanto professione medica quella del medico generico è una professione che rientra nella categoria delle professioni intellettuali, rispetto alle quali il professionista assume un obbligo di mezzi e non di risultato. Anche per il medico generico, cosi come per le altre specializzazioni, a partire da agosto 2014 è ormai obbligatorio sottoscrive una polizza RC professionale idonea a tutelare il professionista rispetto ad eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi legittimati in conseguenza di errori o lesioni cagionati dal medico.
Nel 2011 con il decreto legge n 138, poi successivamente convertito in legge e ancora modificato, il Governo avevo imposto l'obbligo per tutti i professionisti di stipulare un'assicurazione professionale. Tuttavia a causa di alcuni problemi nell'interpretazione della legge e ad alcune problematiche legate all'applicazione del decreto, l'operatività del decreto è slittata ad agosto 2014. L'obbligo di stipulare un'idonea polizza professionale persegue una duplice ratio: da una parte rassicurare il professionista che, in caso di danni arrecati a soggetti terzi (pazienti), la compagnia assicurativa si sostituirà a lui, risarcendo quanto dovuto; dall'altra rassicurare i pazienti che al medico generico si rivolgono, di poter contestare l'eventuale non correttezza dell'operato del medico ottenendo un'equa riparazione del danno subito. L'assicurazione di responsabilità civile va sottoscritta dal professionista indipendentemente se questo svolge l'attività in forma autonoma, quindi come libero professionista, o in forma dipendente, come dipendente del SSN o come convenzionato al SSN. La polizza professionale copre le eventuali richieste di risarcimento avanzate contro l'assicurato in conseguenza di:
Le polizze assicurative attualmente in circolazione sul mercato operano in regime di claims made: ciò significa che la compagnia assicurativa si impegna a sostituirsi all'interessato nel risarcimento del sinistro che sia intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto stesso. Tuttavia al momento della sottoscrizione dell'assicurazione professionale il medico e l'assicurazione possono pattuire insieme di estendere la retroattività della polizza, cosi da estendere la copertura anche a sinistri eventualmente accorsi precedentemente alla stipula dell'assicurazione. Inoltre la maggior parte delle polizze attualmente presenti sul mercato aggiungono una tutela legale pari al 25% del massimale prescelto nel contratto da utilizzare in caso di procedimento giudiziario contro l'assicurato. Per massimale si intende la somma massima che l'assicurazione si impegna a risarcire in caso di sinistro, mentre resta a carico dell'assicurato il pagamento della franchigia, ossia di una certa percentuale di sinistro che comunque il medico è tenuto a sborsare personalmente. L'assicurazione professionale per i medici generici può essere inoltre stipulata tanto dal singolo professionista che da un eventuale studio associato che intenda sottoscrivere la polizza professionale per conto proprio e per conto di tutti i professionisti associati.
L’assicurazione professionale o più correttamente assicurazione RC professionale è obbligatoria dall’Agosto 2013 (con proroga per i soli medici al 2014) per tutti i liberi professionisti iscritti ad albi professionali.
Principalmente, salvo garanzie aggiuntive, vengono tutelati gli errori di negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento della propria attività professionale.
La polizza RC Professionale, tutela il contraente ed il suo patrimonio dalle potenziali richieste di risarcimento dovute ad errori nell’esercizio della propria attività professionale, quindi comprese le perdite economiche annesse a tale richiesta.
Sei coperto sei hai stipulato una polizza RC professionale includendo la retroattività. L’estensione può essere sottoscritta con la formula "Claims Made" (a richiesta fatta), perciò le garanzie operano quando è stata attivata la richiesta e non alla data del danno. Naturalmente è da tenere bene a mente che non sono mai coperte le richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della stipula della polizza.
Qualità e professionalità. Niente da dire. La precisione del ma mi hanno chiamato troppe volte.
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