Cos'è il Contratto a Tutele Crescenti

Data pubblicazione: 2017-09-26
Tempo di lettura stimato: 5 minuti
Cos'è il Contratto a Tutele Crescenti

Tutte le informazioni utili sul contratto a tutele crescenti

Sogno di ogni lavoratore, l’assunzione a tempo indeterminato è da sempre considerata un punto di arrivo in termini di stabilità e sicurezza. Il Jobs Act, però, ha cambiato le carte in tavola ridimensionando in parte queste aspettative.

Entrato in vigore il 7 marzo 2015, il contratto a tutele crescenti ha infatti introdotto un nuovo regime di tutela per i lavoratori a tempo indeterminato.

A che tipo di tutele ci si riferisce esattamente con questa denominazione? Si tratta sostanzialmente dell’indennità risarcitoria prevista in caso di licenziamento, crescente in base all’anzianità di servizio.

In sintesi, la procedura di licenziamento si è notevolmente semplificata. Un ulteriore vantaggio per il datore di lavoro è rappresentato dalle agevolazioni fiscali previste nei primi tre anni: una misura introdotta per stimolare l’adozione dei contratti a tempo indeterminato, grazie alla significativa riduzione dei costi sostenuti dall’azienda.

Ma cosa succede dopo i fatidici 3 anni? Di fatto, i vantaggi per l’impresa si riducono e quest’ultima può decidere di interrompere il rapporto di lavoro senza sostenere oneri particolarmente gravosi, il che, non a caso, è uno dei punti più controversi e contestati della riforma.

Contratto a tutele crescenti: cosa succede in caso di licenziamento

Cosa succede se il rapporto di lavoro si interrompe? La situazione cambia in base al motivo e alle modalità del licenziamento.

Nella maggior parte dei casi il lavoratore otterrà esclusivamente un’indennità calcolata in base all’anzianità di servizio. In caso di licenziamento, il lavoratore può accordarsi con l’azienda ed evitare di rivolgersi al giudice, optando per l’accordo extragiudiziale e ottenendo in questo modo una compensazione economica di importo compreso tra le 2 e le 18 mensilità.

Quando scatta il reintegro in azienda? Prima del Jobs Act, in virtù dell’articolo 18, il diritto al reintegro era previsto per tutti i casi di licenziamento senza giusta causa.

Ora, questa eventualità si verifica solo per il licenziamento illegittimo nelle seguenti forme:

  • licenziamento discriminatorio (legato a motivazioni religiose, politiche, handicap fisici del lavoratore ecc.)
  • licenziamento disciplinare di cui sia stata accertata l’illegittimità da parte del giudice
  • licenziamento comunicato a voce
  • licenziamento durante la maternità, i congedi parentali e il primo anno di matrimonio

In caso di licenziamento discriminatorio o nullo, il lavoratore ottiene un’indennità a copertura delle mensilità perse, compresi i contributi assistenziali e previdenziali.

Qualora venisse accordato il reintegro, il lavoratore può comunque rinunciare alla riassunzione, optando per un’indennità economica extra che viene a sommarsi alle mensilità perdute. L’indennità equivale a 15 mensilità ed è calcolata in base all’ultima retribuzione valida per il calcolo del Tfr. Per esercitare questa scelta il lavoratore deve presentare la richiesta entro 30 giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione del datore di lavoro.

Oltre a dare diritto all’indennità di disoccupazione, il contratto a tutele crescenti prevede la conservazione del rapporto di lavoro in caso di malattia o infortunio.

Durante il periodo di prova il lavoratore può, come in precedenza, essere licenziato senza motivo. Se esiste un accordo in tal senso tra il lavoratore e l’azienda, è possibile escludere il periodo di prova dal contratto.

Contratto a tutele crescenti: come presentare le dimissioni

Il Jobs Act ha introdotto nuove modalità anche per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro e per le dimissioni volontarie. Per interrompere il rapporto di lavoro non basta più presentare la classica lettera di dimissioni ma è necessario utilizzare la procedura telematica attiva sul sito dell’INPS.

Per accedere al servizio è possibile rivolgersi a un patronato, ad un sindacato o altro ente abilitato oppure utilizzare il Pin fornito dall’Inps. La semplice comunicazione cartacea consegnata al datore di lavoro non è sufficiente a rendere valide le dimissioni.

La procedura deve essere attivata anche in caso di dimissioni per giusta causa per accedere all’indennità di disoccupazione.

A chi si applica il contratto a tutele crescenti?

Il contratto a tutele crescenti si applica a chi è stato assunto dopo il 7 marzo 2015, data spartiacque nel settore dei contratti a tempo indeterminato. La normativa riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato inquadrati come impiegati, operai o quadri, ad eccezione dei dirigenti.

Sono esentate particolari categorie come gli operai agricoli e i dipendenti della pubblica amministrazione. Il contratto non si applica a chi ha già beneficiato di un rapporto di lavoro agevolato nella stessa azienda o ai dipendenti inseriti con un contratto indeterminato a scopo di somministrazione nei sei mesi precedenti.

Il contratto a tutele crescenti scatta anche in caso di contratti già in essere convertiti da determinato a indeterminato e in prosecuzione dei contratti di apprendistato.

Si applica inoltre ai dipendenti di aziende che, dopo il 7 marzo 2015, abbiano sforato il limite di 15 dipendenti per unità produttiva – o dei 60 impiegati sul territorio nazionale – per effetto di assunzioni successive. In questo caso, dunque, il Jobs Act a tutele crescenti ha effetto retroattivo.