Cosa Sapere sul Pignoramento Immobiliare

Data pubblicazione: 2018-09-24
Tempo di lettura stimato: 3 minuti
Cosa Sapere sul Pignoramento Immobiliare

Cosa può fare il creditore in caso di mancato pagamento con il pignoramento immobiliare

Nella vita quotidiana non sono rari i casi in cui un debitore decida di non tenere fede ad un debito, scegliendo per motivazioni varie di non rispettarlo.

È in questo caso che il creditore può decidere di percorrere la strada legale rivolgendosi ad un giudice perché avvii una procedura formale come il pignoramento immobiliare, inviando un regolare decreto ingiuntivo.

In seguito all'inoltro del decreto il debitore riceve un atto di precetto, ovvero una comunicazione ufficiale che intima di procedere con il pagamento ed un preavviso di esecuzione immobiliare, nel caso in cui il debitore faccia orecchie da mercante e non onori il debito.

L'atto di ingiunzione deve contenere tutti gli estremi per identificare l'immobile

Nell'atto di pignoramento immobiliare inviato al debitore vanno inseriti con precisione tutti gli estremi che permettono di identificare, senza alcuna ombra di dubbio, il bene che diventa oggetto di pignoramento.

Inviato al debitore il decreto deve essere trascritto nei registri immobiliari

Inviato il decreto al debitore l'atto deve essere debitamente trascritto nei registri immobiliari.

L'atto notificato e la nota di trascrizione inserita nei registri immobiliari devono necessariamente essere depositati a cura del creditore in Tribunale, in un lasso di tempo che non deve andare oltre i 15 giorni.

Solo così sarà possibile avviare ufficialmente la procedura di esecuzione.

Nel periodo in cui si completa la procedura esecutiva al debitore è concesso di vivere nell'immobile, a patto che il giudice non ne disponga l'allontanamento revocando l'autorizzazione ad abitarvi.

Si arriva alla procedura di pignoramento quando il debitore non paga entro 60 giorni dalla data della notifica della cartella esattoriale oppure entro i termini previsti dal decreto ingiuntivo.

Necessario procedere con la vendita o l'assegnazione del bene entro 45 giorni dal pignoramento

In fatto di tempi la vendita o l'assegnazione del bene devono completarsi entro un massimo di 45 giorni, dal momento esatto in cui viene effettuato il pignoramento. Se non si rispetta il termine il provvedimento perde l'efficacia e la trascrizione viene depennata.

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Beni indisponibili o donati dal proprietario

In base alle norme più recenti nel caso in cui il debitore abbia posto un vincolo di indisponibilità sull'immobile oppure che lo stesso sia stato donato il creditore ha la facoltà di pignorare ugualmente il bene.

Pignoramento e valore dell'immobile

Il valore dell'immobile soggetto a pignoramento viene calcolato in base al valore di mercato direttamente dal giudice in base ai dettagli forniti dalle parti e da un esperto nominato dal Tribunale.

Vendita all'asta o all'incanto

Autorizzata la vendita dal giudice si può procedere attraverso due modalità specifiche ovvero con incanto o all'asta.

Nel primo caso dopo aver pubblicizzato la vendita un soggetto interessato all'acquisto presenta un'offerta specifica, nel secondo caso l'immobile va all'asta alla quale partecipano diversi soggetti interessati.

In entrambe le opzioni il soggetto interessato deve versare una cauzione preventiva.