Commercialisti: Violazione Obblighi Formativi

Data pubblicazione: 2018-09-05
Tempo di lettura stimato: 3 minuti
Commercialisti: Violazione Obblighi Formativi

Tutte le novità a proposito di commercialisti e obblighi formativi

Con la nota informativa numero 60 dello scorso 3 agosto 2018, il Cndcec, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha sollevato le due categorie che rappresenta dalla sanzione applicata per la violazione degli obblighi formativi annuali rientranti nella formazione continua.

Fino al 3 agosto, data dell’entrata in vigore della norma interna, i commercialisti e gli esperti contabili avevano, di fatto, l’obbligo alla formazione continua che era stato stabilito nell’articolo 15 comma 9 del regolamento recante il Codice delle Sanzioni Disciplinari che prevedeva, per chi non adempiva all’obbligo, l’esclusione dagli elenchi previsti dalle normative del Cndcec.

La norma, che perdurava dal 1° gennaio dello scorso anno, era volta ad armonizzare la disciplina delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi formativi per i commercialisti e, con grande soddisfazione da parte dei professionisti del settore, è da ritenersi abrogata del tutto.

Assicurazione commercialisti online

Una volta scampato il pericolo della rimozione dagli elenchi del Cndcec, permane comunque l’obbligo per ogni commercialista o esperto contabile, così come per tutti i professionisti di ogni settore, di sottoscrivere una polizza di assicurazione professionale di responsabilità civile.

La legge 148/2011, disciplinata in seguito dal Decreto del Presidente della Repubblica 127/2012, con entrata in vigore il 14 agosto del 2013, ha reso obbligatoria per tutti i professionisti la sottoscrizione di una polizza RC che vada a tutelare, in questo caso il commercialista professionista, da una serie di comportamenti sbagliati che potrebbero essere perpetrati durante il normale svolgimento della sua professione causando così richieste di risarcimento da parte dei clienti.

Entrando più nello specifico, questi ‘comportamenti sbagliati’ rientrano in tre maxi categorie:

  • La mancata verifica di un invio dati a mezzo telematico da parte del professionista o di un suo collaboratore
  • Il versamento in ritardo dei contributi di un dato cliente
  • Errori di forma o di contenuto all’interno della dichiarazione dei redditi di un dato cliente

Questo tipo di errori da parte del professionista cagionano automaticamente forti disagi per il cliente che li subisce e, di conseguenza, molto spesso anche sanzioni di tipo pecuniario che possono essere molto salate. Ovviamente negli errori è scontato che non vi sia il dolo da parte del professionista ma che siano causati solo da imperizia o negligenza.

Il commercialista od esperto contabile ce sottoscrive una polizza RC professionale, dunque, sarà coperto nel corso delle seguenti attività ed eventualità:

  • Gestione contabile fiscale
  • Aggiornamento e riordino contabilità per registri IVA e libri paga
  • Redazione dichiarazioni fiscali
  • Elaborazione moduli 730
  • Sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti
  • Responsabilità del professionista
  • Responsabilità durante l’attività di liquidatore di società
  • Responsabilità per danni cagionati da collaboratori, praticanti, tirocinanti e dipendenti
  • Responsabilità derivate dalla perdita, distruzione o deterioramento di documenti, supporti magnetici e tutto ciò che è collegato all’esecuzione di incarichi professionali
  • Violazione della privacy
  • Danni per interruzione o sospensione di attività

Se stai cercando la migliore polizza RC professionale che ti copra durante la tua attività da commercialista od esperto contabile professionista qui puoi confrontare le assicurazioni per commercialisti, il nostro sistema ti aiuterà a trovare la polizza che fa per te al prezzo minore possibile.