Cosa può e non può fare un medico: il Codice Deontologico

Data pubblicazione: 2019-04-01
Tempo di lettura stimato: 5 minuti
Cosa può e non può fare un medico: il Codice Deontologico

Tutto sul Codice Deontologico del Medico; esercizio della professione, onorari e responsabilità civile

Tutto quello che il medico può e deve fare, tutto quello che invece non può e non deve: tutte le regole di autodisciplina della professione medica sono contenute nel Codice Deontologico del Medico. Il testo si apre con il giuramento professionale, quindi specifica l’oggetto e il campo di applicazione.

Questi gli argomenti contenuti.

  • Doveri Generali del Medico– libertà, indipendenza e dignità della professione, comprese le prestazioni d’urgenza, gli obblighi, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti terapeutici e obblighi professionali.
  • Rapporti con il cittadino– le regole generali di comportamento, i doveri del medico e i diritti del cittadino, l’informazione e il consenso, l’assistenza ai malati inguaribili, i trapianti, la sessualità e la riproduzione, la sperimentazione, la pubblicità e gli onorari.
  • I rapporti con i colleghi – la collaborazione, la consulenza, l’attività medico-legale, i rapporti con l’ordine professionale.
  • Gli obblighi deontologici – il medico dipendente, la direzione sanitaria, la qualità delle prestazioni.
  • La tutela della salute collettiva – il trattamento sanitario obbligatorio e le denunce obbligatorie, la prevenzione, l’assistenza e la cura della dipendenza da sostanze da abuso.

Gli aggiornamenti del Codice Deontologico del Medico

Nel corso degli anni il codice è stato aggiornato; nel 2014 ad esempio sono state introdotte novità in materia di conflitto di interessi, sperimentazione scientifica, tecnologie informatiche e giuramento professionale. Quindi nel 2016 e 2018 sono stati inseriti ulteriori aggiornamenti in materia di responsabilità civile, onorari, medicina estetica e pubblicità informativa.

Queste le modifiche principali.

Nel 2014 il testo è stato rivisto con l’integrazione di quattro articoli inediti:

  • l’articolo 76 sulla Medicina Potenziativa il cui scopo non è principalmente quello di curare ma di migliorare lo stato di benessere;
  • l’articolo 77 sulla Medicina Militare;
  • l’articolo 78 sull’applicazione delle tecnologie informatiche alla Sanità;
  • l’articolo 79 sulla partecipazione del Medico alle Organizzazioni sanitarie.

Gli aggiornamenti hanno rivolto l’attenzione anche all’ambiente, alla prevenzione del rischio clinico, alla sicurezza delle cure, al controllo del dolore e alle cure palliative fino ad occuparsi alle competenze professionali, al consenso informato ma soprattutto alla lotta all’abusivismo, visti soprattutto i numerosi casi di esercizio della professione senza titoli.

Introdotti anche alcuni indirizzi applicativi in merito al conflitto di interessi, riguardanti aspetti economici e di altra natura che potrebbero presentarsi nel caso di attività di divulgazione scientifica, formazione e aggiornamento professionale, così come nell’attività di prescrizione terapeutica, esami diagnostici, attività di consulenza e soprattutto nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni o con la pubblica amministrazione.

In tutti questi casi il medico non deve accettare elargizioni, pagamenti, compensi di qualsiasi tipo che non siano strettamente legati alla sua attività professionale e che non rispettino principi di legalità e trasparenza.

Aggiornati anche gli indirizzi applicativi riguardanti la ricerca scientifica ed in particolare della sperimentazione sull’uomo programmata, specificando ad esempio che il ricercatore deve mantenere un ruolo indipendente nella progettazione, conduzione, analisi, interpretazione, pubblicazione, utilizzo e finanziamento della ricerca. Il medico sperimentatore inoltre deve garantire che il soggetto reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili al suo stato di salute, deve raccogliere il consenso informato, dopo aver illustrato scopi, metodi, benefici e rischi e redigere un rapporto finale.

Eventuali comunicati stampa dei ricercatori dovranno infine riflettere il lavoro svolto durante la ricerca, senza enfatizzare benefici e risultati.

Attualizzati anche i temi riguardanti l’utilizzo delle nuove tecnologie. D’obbligo per tutti i medici, quando si utilizzano strumenti informatici, acquisire sempre il consenso al trattamento dei dati. In nessun caso, pur favorendo l’utilizzo delle nuove tecnologie, il medico può sostituire la visita medica con l’uso dei sistemi telematici. Qualsiasi uso distorto delle tecnologie di informazione o non in linea con le norme contenute nel Codice, può essere oggetto di segnalazione all’Ordine e quindi di eventuali sanzioni per segnalazioni di violazioni.

La pubblicità informativa sanitaria

In nessun caso il medico può divulgare informazioni o notizie su innovazioni in campo sanitario non ancora validate; tra gli aggiornamenti riguardanti la pubblicità informativa sanitaria, il Codice dal 2018 stabilisce che può essere scelto qualunque mezzo ma nel rispetto delle forme e dei contenuti dei principi della professione medica. La pubblicità sanitaria comparativa è possibile solo in presenza di indicatori clinici misurabili e condivisi dalla comunità scientifica senza confronti ingannevoli.

La Medicina Estetica

Visto l’exploit del ricorso alla medicina estetica, l’aggiornamento di febbraio 2018, prevede che il medico deve sempre garantire competenze idonee e non deve suscitare aspettative illusorie, così come deve individuare soluzioni alternative di pari efficacia per garantire sempre la massima sicurezza delle prestazioni erogate.

L’esercizio della professione, gli onorari e la tutela della responsabilità civile

Nel 2017 il Codice Deontologico del Medico è stato aggiornato anche in merito agli onorari e alla tutela della responsabilità civile.

Per quanto riguarda l’onorario, il codice specifica che il medico deve commisurare il compenso alla difficoltà, alla complessità dell’opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando sempre la sicurezza e la qualità della prestazione.

Il medico dovrà comunicare sempre preventivamente il suo onorario, che non sarà mai soggetto al risultato. Potrà anche prestare la sua opera gratuitamente, a patto che questo poi non si configuri come concorrenza sleale.

Il medico libero professionista, specifica il Codice Deontologico, dovrà dotarsi di una idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi riguardante la sua attività professionale.