Responsabilità Medica: Dopo la Riforma il Paziente Dovrà Conciliare

Data pubblicazione: 2018-09-07
Tempo di lettura stimato: 3 minuti
Responsabilità Medica: Dopo la Riforma il Paziente Dovrà Conciliare

Ecco le novità introdotte dalla riforma Gelli in materia di responsabilità medica

Il Dpr 137/2012 ha stabilito che per alcune professioni sia obbligatoria la stipula di una assicurazione professionale ed ecco cosa copre la polizza medico.

Dai media avremo sicuramente sentito parlare di responsabilità medica, ma di cosa si tratta?

La responsabilità medica è un tipo di responsabilità che deriva dai danni causati ai pazienti da errori od omissione del personale medico.

Va ricordato che la medicina è una scienza in continua evoluzione e viene esercitata da esseri umani che possono sbagliare. Oltre al fatto che non tutti i rimedi per una malattia sortiscono gli stessi effetti su qualsiasi paziente perché essi sono unici così come lo sono le risposte alle terapie. Per questo i medici sono soggetti, più di ogni altro professionista, ad azioni giudiziarie o a richieste di risarcimento danni.

La riforma Gelli in tema di responsabilità medica

Con la legge numero 24 del marzo 2017 si sono viste introdurre modifiche importanti sul tema sia perché esclude la responsabilità penale dei medici per imperizia nel caso in cui dimostrino di essersi attenuti alle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, sia perché in ambito civile i medici che lavorano presso strutture sanitarie saranno responsabili per colpa (articolo 2043 Codice Civile) mentre le strutture risponderanno solo per responsabilità contrattuale.

Questa legge stabilisce inoltre che sarà necessario tentare la conciliazione prima di portare il caso davanti a un giudice civile per il risarcimento derivante da responsabilità medica.

Riforma Gelli: tentativo di conciliazione obbligatorio

Sempre la legge numero 24 del 2017 stabilisce che, chi voglia intraprendere un'azione giudiziaria per ottenere un risarcimento derivante da responsabilità medica debba prima tentare una conciliazione. Essa è regolata dall'articolo 696 bis del Codice di procedura Civile ed è affidata al CTU (consulenza tecnica d'ufficio affidata di norma ad un medico legale) la quale espleterà una consulenza preventiva.

Senza una consulenza preventiva non si potrà procedere alla domanda di risarcimento ma, visto che la CTU ha dei costi, viene fatta salva la possibilità di conciliare in maniera alternativa ai sensi dell'articolo 5, comma 1bis, del decreto legislativo del 4 marzo 2010, numero 28. La scelta della procedura di conciliazione è affidata ai legali delle parti.

Sempre la riforma Gelli, con la sua legge, dice che la conciliazione dovrà concludersi, senza proroghe, entro sei mesi dal deposito del ricorso. Solo in questo caso si potrà procedere, sempre che, entro 90 giorni dal deposito della scadenza del termine, sarà depositato il ricorso per attivare il procedimento preventivo presso la Cancelleria del giudice che fisserà una prima udienza.

Una eventuale improcedibilità dovrà essere obiettata da chi richiede il risarcimento per responsabilità medica, a meno che non si voglia far decadere il tutto, o dal giudice, non oltre la prima udienza.

Se il giudice dovesse rilevare che il procedimento di conciliazione è iniziato ma non concluso, assegnerà alle parti 15 giorni per presentare la CTU durante il cui procedimento devono essere presenti le parti e le imprese assicuratrici (che formulano l'offerta di risarcimento o comunicano perché non la fanno).

Se l'assicurazione non formula offerte e la sentenza si chiude a favore di chi ha subito il danno, il giudice manderà una copia della sentenza all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Se l'impresa assicurativa non ha formulato tale offerta nel procedimento di consulenza tecnica

Se in le parti non partecipano in udienza, dovranno pagare le spese di consulenza, di lite e una sanzione pecuniaria.