Il lavoro Subordinato e Articolo 2094

Data pubblicazione: 2017-11-30
Tempo di lettura stimato: 5 minuti
Il lavoro Subordinato e Articolo 2094

Le caratteristiche intrinseche del lavoro subordinato e differenze rispetto al lavoro autonomo.

L’espressione lavoro subordinato o dipendente esprime un rapporto di lavoro nel quale il lavoratore si impegna a mettere il proprio servizio, manuale o intellettuale, a disposizione di un datore di lavoro, che sia un’impresa individuale, una società, un’associazione o uno studio professionale, in cambio di una retribuzione pattuita a compenso dell’attività lavorativa svolta.

Entrambi i soggetti implicati acquisiscono specifici diritti e doveri e il rapporto che instaurano è normalmente sancito da un contratto individuale di lavoro che deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione, dalla legislazione sul lavoro, dai Contratti collettivi nazionali di lavoro e, nel caso siano presenti, dai Contratti integrativi aziendali.

Il lavoratore dipendente può esercitare la propria attività di lavoro subordinato sia nel privato, presso aziende o imprese, sia nel pubblico.

Lavoro subordinato e autonomo: ecco le differenze

Il rapporto di lavoro subordinato è quindi caratterizzato da un particolare vincolo di subordinazione che è proprio l’elemento distintivo per cui si differenzia dal rapporto di lavoro autonomo.

L’articolo 2094 che regolamenta il lavoro subordinato a livello normativo stabilisce che la prestazione lavorativa debba avvenire a fronte di un corrispettivo economico.

Il lavoratore non gode esclusivamente della retribuzione ma anche di altri diritti come il riconoscimento dei permessi e delle ferie.

II lavoratore è tenuto a garantire la continuità della propria prestazione lavorativa nel tempo e a livello giuridico viene integrato nell’organizzazione dell’impresa. Per continuità non si intende tassativamente la presenza giornaliera perché il contratto subordinato può prevedere diverse tipologie di orario quali il part time verticale.

In cosa consiste il lavoro subordinato?

Tutti i contratti di lavoro devono regolare il contratto stesso in merito alla durata e definire in modo chiaro e univoco le modalità di svolgimento dell’attività concordata e le specifiche di orario e luogo di lavoro stabiliti. Detto questo, le tipologie di contratti di lavoro subordinato attualmente presenti in Italia, possono essere così suddivise:

  • contratti definiti dalla durata, come ad esempio i contratti a tempo indeterminato o determinato;
  • contratti caratterizzati da un orario ridotto, flessibile o modulato, come ad esempio il lavoro part-time o il contratto di lavoro intermittente;
  • contratti contraddistinti da una particolare e specifica valenza formativa, come l’apprendistato;
  • contratti connotati dalla specificità del luogo di lavoro, come il telelavoro;
  • contratti caratterizzati dalla presenza del tramite di una terza parte, come ad esempio nelle agenzie per il lavoro per contratti di somministrazione. 

Il contratto praticamente stipulato tra le parti contraenti può a volte rientrare in più di una delle categorie indicate. Prendiamo il caso, ad esempio, di un contratto con orario part-time che può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Alcune particolari precisazioni sono richieste dal lavoro occasionale accessorio, più conosciuto come lavoro con voucher. Diversamente da quanto avviene con le tipologie contrattuali più classiche, accomunate dalla sottoscrizione di un contratto di lavoro effettivo che genera la busta paga mensile, questo tipo di contratto regolamenta attività non rientranti in un contratto di lavoro autonomo o subordinato tradizionale e che remunerate tramite dei buoni chiamati voucher. 

Orario di lavoro, sanzioni e licenziamenti

Per l’orario di lavoro e gli eventuali straordinari è necessario attenersi alle indicazioni presenti nel contratto collettivo di riferimento. Esistono regole e obblighi precisi in merito ai turni, alle pause e ai permessi.

La distribuzione delle ore di lavoro può essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore in base alle esigenze e all’interesse di entrambi.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di rispettare la privacy dei dipendenti nei limiti imposti dalla legge. In merito a questo, ad esempio, è tenuto a motivare l’eventuale installazione di dispositivi di video sorveglianza con ragioni di sicurezza o specifiche esigenze di produzione, sempre e comunque informandone in modo adeguato il lavoratore.

Nel caso si verifichino illeciti disciplinari, il datore di lavoro ha il diritto di sanzionare il lavoratore o avviare la procedura per il licenziamento.

Il lavoratore può essere licenziato e perdere così improprio impiego per:

  • giusta causa, con il cosiddetto licenziamento in tronco;
  • giustificato motivo soggettivo, con necessario periodo di preavviso;
  • giustificato motivo oggettivo, cioè ragioni inerenti l’organizzazione aziendale, inclusa l’insorgenza di eventuali motivi di crisi o esigenze di carattere più specifico.

Assicurazione per la perdita di lavoro

Chi lavora con un contratto di lavoro di tipo subordinato può estendere il proprio grado di protezione da improvviso licenziamento sottoscrivendo un’assicurazione perdita di lavoro specifica. In questo modo può far fronte all’eventualità della perdita dell’impiego in maniera più serena e tutelata. Con l’attivazione di una polizza di questo tipo è possibile garantirsi un’indennità calcolata in modo proporzionale alla cifra di salario assicurata.

Si tratta di una forte formula di garanzia che può assicurare una certa stabilità economica anche nel momento in cui debba interrompersi o variare la prospettiva di un introito sicuro e continuativo, essenziale spesso per affrontare pagamenti fissi come un eventuale mutuo o altre spese necessarie al mantenimento della famiglia.