La Parola Putativo e il suo Significato nella Legittima Difesa

Data pubblicazione: 2017-11-30
Tempo di lettura stimato: 3 minuti
La Parola Putativo e il suo Significato nella Legittima Difesa

Che significato assume il termine putativo all’interno della Legittima Difesa

Come noto, la legittima difesa non risulta punibile se la difesa è proporzionata all’offesa. La situazione di pericolo che determina la reazione di difesa, tuttavia, può essere oggettiva o meno. Nel secondo caso – sempre che esistano i presupposti necessari – si parla di legittima difesa putativa. Qual è il significato di putativo e come si definiscono tali requisiti?

Vediamolo in sintesi.

Reato putativo: significato e presupposti

I presupposti della legittima difesa putativa sono gli stessi di quella reale.

Nel primo caso, tuttavia, l’agente è portato a percepire una situazione di pericolo che in realtà non sussiste dal punto di vista oggettivo.

A causa di questo errore di interpretazione il soggetto ritiene di trovarsi di fronte a una minaccia concreta, anche in assenza di quest’ultima. L’errore in questione non deve essere frutto di colpa, ma deve essere giustificato da fatti oggettivi.

Non deve, cioè, essere frutto di una valutazione puramente soggettiva, ma deve ritenersi scusabile.

Se i presupposti della legittima difesa non sono eclatanti, è necessario procedere a un’accurata ricostruzione dei fatti per accertarne l’esatta dinamica.

In questo caso scatta l’iscrizione nel registro degli indagati anche se l’esito finale può essere la piena assoluzione.

Numerosi sono i fattori da prendere in considerazione nella valutazione del gesto e delle motivazioni che hanno condotto il soggetto a sopravvalutare il rischio. Il tempo di reazione, le caratteristiche dell’ambiente circostante, i mezzi difensivi rientrano tra questi.

Anche lo stato di turbamento psichico sperimentato dal soggetto che agisce di fronte a una minaccia grave e immediata, sia essa reale o percepita, è un elemento rilevante.

Legittima difesa putativa ed eccesso colposo

Se il soggetto eccede i limiti della legittima difesa e la sua reazione risulta sproporzionata al contesto specifico, si parla di eccesso di difesa.

Tale eccesso può essere attuato in modo consapevole o meno. Se si tratta di una scelta volontaria si è di fronte a un comportamento doloso.

L’eccesso colposo deriva invece da un’errata valutazione del pericolo e dei mezzi di difesa utilizzati.

Come dimostrano i recenti fatti di cronaca, distinguere tra le diverse fattispecie può non essere semplice.

Per mettersi al riparo dagli imprevisti esiste la possibilità di attivare un’assicurazione infortuni per tutelarsi dalle lesioni fisiche e dai danni causati da eventi violenti.

Tra le coperture attivabili rientrano anche l’inabilità temporanea e l’invalidità permanente: in quest’ultimo caso, i danni causati dall’infortunio non risultano reversibili, mentre nel caso dell’inabilità temporanea la capacità lavorativa viene compromessa solo per un determinato periodo di tempo.