Prescrizione della Multa: Tempi, Termini e Ricorso

Data pubblicazione: 2018-07-27
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Prescrizione della Multa: Tempi, Termini e Ricorso

Attenzione alla scadenza delle multe, la prescrizione potrebbe evitare il pagamento

Bisogna prima di tutto distinguere tra termine di prescrizione della multa dal termine per la sua notifica.

Il termine di prescrizione della multa è regolato dall'art. 209 del Codice della Strada che a sua volta rimanda all'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n.689 fissandolo in cinque anni calcolati a partire dal momento in cui è stata commessa la violazione.

Ogni qual volta venga notificata una richiesta di pagamento, il termine di prescrizione ricomincerà da zero.

Il termine per la notifica della multa non è altro che quel numero di giorno entro cui la multa deve essere spedita al conducente. In caso contrario, la multa non sarà valida e, anche in questo caso, il calcolo dei giorni (che sono 90) inizierà dal momento in cui viene commessa l'infrazione.

Nel caso in cui la sanzione venga contestata immediatamente con la consegna a mano del verbale, è questa stessa consegna a far partire il cronometro della prescrizione. La velina lasciata sul parabrezza che noi tutti temiamo fa eccezione anche perché non è consegnata a mano (e potrebbe quindi subire qualsiasi accidente). In questo caso seguirà l'invio di una raccomandata a casa la cui data farà fede da notifica. 

Quando e come si interrompe il termine di prescrizione

Il termine di prescrizione della multa (cioè il periodo di 5 anni) viene interrotto (per ripartire da capo per altri 5 anni) ogni volta che la pubblica amministrazione esercita i propri diritti attraverso un sollecito di pagamento, un pignoramento, una cartella, o un preavviso di fermo dell'auto intestata all'intestatario della multa.

Come già detto, anche la contestazione immediata del verbale dà il via alla decorrenza della prescrizione dal giorno successivo fino al quinto anno. Per fare un esempio pratico, se la multa è commessa ed è contestata il 2 giugno 2010, la sua prescrizione avverrà il 3 giugno 2015.

Ma il termine contestazione immediata potrebbe essere fuorviante per i più. Essa non è altro che la dichiarazione o verbale con il quale l'agente che ha rilevato la trasgressione attribuisce al guidatore una violazione del Codice Stradale.

Nel caso in cui non vi sia contestazione immediata, come nel caso della multa sul parabrezza di cui abbiamo accennato poco sopra, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo a quello dell'emissione del verbale ma ricomincerà di nuovo dal momento in cui verrà notificata presso la residenza del trasgressore.

Altro modo di interrompere la prescrizione è la notifica dell'ordinanza del Prefetto o il ricorso al Giudice di Pace.

Nel caso in cui dovesse essere notificata una cartella di pagamento, la decorrenza della prescrizione ricomincerà il giorno successivo senza che l'Agente incaricato della riscossione compia tentativi di recupero crediti, in caso contrario, la decorrenza ricomincerà.

Prescrizione della multa e presentazione del ricorso

Se una multa presenta un vizio (generalità del conducente errate, errata o omessa indicazione di quando si è compiuto il fatto, errata indicazione della targa, mancata esposizione dei fatti, ecc.) può considerarsi come mai emanata. In questo caso è necessario chiedere, prima di fare ricorso al Prefetto, l'annullamento all'Ente che l'ha emanata in autotutela.

Se ciò non dovesse sortire effetti si può ricorrere al Prefetto del luogo in cui la violazione è stata commessa entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica.

È possibile anche ricorrere al Giudice di Pace, a patto che non si sia già ricorso al Prefetto, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica.

Attenzione però perché il ricorso al Giudice di Pace ha dei costi: quello del Contributo Unificato e una marca da bollo.

Se hai dubbi in merito puoi contattare noi di MioAssicuratore e provvederemo a forniti tutte le informazioni del caso.