Quando più professionisti mettono insieme le forze — in uno studio associato o in una società tra professionisti (STP) — cambia una cosa che in molti scoprono tardi: l'incarico non è più solo del singolo, è dello studio. Il cliente firma con la struttura, la fattura la emette la struttura, e se qualcosa va storto il cliente si rivolge alla struttura. La polizza RC di un socio, da sola, non basta a coprire questa esposizione: serve una copertura intestata allo studio. Questa pagina spiega perché, e per quali professioni conta di più.

È un tema trasversale: riguarda lo studio legale associato come quello commercialistico, lo studio tecnico di ingegneri e architetti come la STP multidisciplinare. Il rischio è comune, la soluzione è la stessa.

Perché lo studio associato e la STP hanno bisogno di una polizza propria

La ragione sta nella responsabilità. Nello studio associato gli associati rispondono spesso in solido delle obbligazioni verso il cliente: l'errore di uno può impegnare il patrimonio dello studio e degli altri. Nella STP — disciplinata dalla Legge 183/2011 e dal DM 34/2013 — l'incarico è formalmente assunto dalla società, che risponde in proprio, ferma restando la responsabilità del socio che esegue la prestazione. In entrambi i casi c'è un soggetto — lo studio — che può essere citato direttamente. Una polizza intestata solo alle singole persone lascia scoperta proprio la struttura. E c'è un dettaglio pratico che pesa: la polizza dello studio copre anche l'errore di un collaboratore, praticante o dipendente di cui lo studio risponde, figure che una copertura individuale non contempla.

Le professioni che si organizzano in studio associato o STP

Sotto, le figure che più spesso operano in forma associata e per cui abbiamo una scheda dedicata: la polizza dello studio si costruisce sommando e coordinando questi rischi.

  • Commercialista — studi associati e STP contabili-fiscali: errori su bilanci, dichiarazioni e scadenze impegnano l'intero studio.
  • Avvocato — studi legali associati e società tra avvocati: decadenze e prescrizioni sono il rischio da presidiare in forma collettiva.
  • Consulente del lavoro — studi che gestiscono paghe e adempimenti per molte aziende: l'errore si moltiplica sul numero di clienti seguiti.
  • Notaio — studi notarili associati: atti e trascrizioni con esposizione elevata per singola pratica.
  • Ingegnere e architetto — studi tecnici e STP di progettazione: progetto, direzione lavori e sicurezza cantiere in capo alla struttura.
  • Geometra — studi associati con pratiche catastali e direzione lavori: rischio tecnico condiviso tra i professionisti dello studio.

La STP può essere anche multidisciplinare: commercialisti e avvocati, o ingegneri e architetti sotto la stessa società. In quel caso la polizza deve coprire tutte le attività esercitate, senza lasciare fuori la specializzazione di uno dei soci. Un solo perimetro dimenticato è un buco di copertura.

RC dello studio e RC del singolo: cosa cambia

Non sono alternative, si sommano. La polizza dello studio copre la responsabilità della struttura per gli incarichi assunti a suo nome, compresi gli errori dei collaboratori. La polizza individuale resta necessaria per gli obblighi ordinistici del singolo professionista — per molti albi la RC personale è obbligatoria a prescindere dalla forma societaria — e per gli incarichi assunti in proprio, fuori dallo studio. Il modo corretto di ragionare: massimale dello studio parametrato al giro d'affari complessivo e alla pratica di valore più alto, coordinamento tra la polizza dell'ente e quelle dei soci per evitare vuoti e doppioni. Da qui puoi aprire la pagina della professione prevalente del tuo studio e costruire la copertura sul rischio reale. Per il quadro generale, vedi la RC professionale.

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