Casa in Comodato d’uso? Si Grazie, Ecco Quando

Data pubblicazione: 2017-11-30
Tempo di lettura stimato: 5 minuti
Casa in Comodato d’uso? Si Grazie, Ecco Quando

Come funziona e quando si può fare ricorso al comodato d’uso per la casa

Il comodato d’uso di un’abitazione è una particolare tipologia di contratto attraverso il quale il proprietario, detto comodante, concede gratuitamente l’utilizzo di un immobile a terzi.

Questa formula contrattuale è disciplinata dagli articoli 1803 e successivi del codice civile che sanciscono che i comodatari, una volta ricevuto l’immobile, diventano titolari del diritto di godimento ma senza alcun diritto di proprietà. Chi riceve l’immobile in comodato d’uso, infatti può utilizzarlo a livello personale ma non cederlo a terzi.

Il comodato d’uso casa è una soluzione temporanea e chi riceve l’immobile (il comodatario) è tenuto a restituirlo al termine del periodo contrattuale.

In ogni caso, il comodante può restituire il bene prima della scadenza del contratto come previsto dal codice civile artt. 1804 comma 3, 1809 comma 2 e 1811 del codice civile.

A differenza del classico contratto di locazione, in questo caso, non è previsto il pagamento di un canone mensile da parte del comodatario.

Comodato d’uso casa contratto

Per quanto riguarda la forma del contratto di comodato d’uso non esiste una regola precisa. Può essere redatto in forma scritta ma anche stipulato in forma verbale.

Naturalmente se si desidera accedere alle agevolazioni previste dalla legge è necessario effettuare la registrazione entro 20 giorni dalla firma del contratto presso l’Agenzia delle Entrate.

Per procedere alla registrazione è necessario compilare il modello 69 scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, pagare un’imposta di registro pari a 200 euro tramite modello F23 (utilizzando il codice tributo 109T), acquistare dei contrassegni telematici da 16 euro per ogni 100 righe di contratto, fare le fotocopie del documento di identità del comodante e del comodatario.

Comodato d’uso ai figli

La legge di stabilità ha introdotto un’importante novità che riguarda il comodato d’uso ai figli.

E’ previsto, infatti, uno sconto del 50% su Imu e Tasi per il comodato d’uso ai parenti in linea diretta. Per godere dell’agevolazione è necessario rispettare alcune regole.

Innanzitutto il contratto di comodato d’uso casa deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Il comodante, inoltre, deve possedere un unico immobile in Italia ad eccezion fatta di quello in cui risiede che deve trovarsi nello stesso comune in cui si trova quello concesso in comodato.

L’abitazione in cui risiede il comodante, infine, non deve essere un immobile di lusso e non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Comodato d’uso per Imu

Quando il contratto non è stipulato tra parenti in linea diretta valgono le regole classiche del comodato d’uso stabilite dall’articolo 1803 e successivi.

Trattandosi di un’imposta patrimoniale, il pagamento dell’Imu spetta al comodante. Il comodatario non è dunque tenuto a pagare la tassa che invece deve essere versata dal proprietario, dal titolare di un diritto reale d’uso o di usufrutto.

Comodato d’uso per Tasi e Tari

La Tasi deve essere pagata interamente dal comodante solo se il contratto ha una durata inferiore a sei mesi. In caso contrario la tassa deve essere ripartita fra le due parti in base all’aliquota stabilita dal comune che può essere del 10% o del 30% del totale complessivo. Se il comune non si esprime con alcuna delibera in merito, il comodatario deve versare automaticamente il 10% del totale.

La Tari, invece, deve essere versata da chi occupa l’immobile.

Casa in comodato d’uso: tutti gli obblighi

Oltre a stabilire chi deve pagare cosa, la legge di stabilità detta regole ben precise che entrambe le parti coinvolte in un contratto di comodato d’uso sono tenute a rispettare.

Obblighi per il proprietario

Sono di competenza del comodante tutte le spese di natura straordinaria per tenere in buono stato l’immobile.

Il proprietario dell’abitazione è, inoltre, tenuto al risarcimento di eventuali danni provocati dall’immobile al comodatario se quest’ultimo non era stato preventivamente messo al corrente.

Obblighi per il comodatario

Il comodatario può usufruire del bene fino alla data determinata dal contratto di comodato d’uso. E’ tenuto a custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia e può utilizzarlo solo per l’impiego stabilito dal contratto. Non può, dunque, cederlo a terzi e risponde di eventuali danni causati all’immobile.

Il comodatario, inoltre, è tenuto a sostenere le spese di ordinaria amministrazione e di gestione del bene. Nel caso in cui il comodatario non rispetti le regole suddette è tenuto a restituire l’immobile al proprietario qualora quest’ultimo lo richieda.

Tutele per il comodatario

Purtroppo, anche al comodatario più diligente possono capitare degli eventi accidentali che recano danni all’immobile.

E’ consigliabile, dunque, mettere in conto l’idea di stipulare una polizza casa che copra una serie di rischi come i danni da acqua condotta e la responsabilità civile verso terzi.

L’assicurazione casa è un prodotto multi rischio, dunque, si può scegliere la polizza che risponde maggiormente alle proprie esigenze. Una delle formule più consigliate per chi usufruisce di un immobile in comodato d’uso gratuito è la sezione incendio che copre i rischi causati da esplosione, scoppi, fumo e vapori che vadano a danneggiare la proprietà ceduta in comodato, gli arredi ed i beni di terzi.