Lavoro Subordinato e Lavoro Autonomo: le Differenze

Data pubblicazione: 2017-11-30
Tempo di lettura stimato: 5 minuti
Lavoro Subordinato e Lavoro Autonomo: le Differenze

Ecco le differenze che devi sapere tra lavoro autonomo e lavoro subordinato

Indice

Il mondo del lavoro offre diversi inquadramenti dei lavoratori, che presentano forti differenze. La più rilevante è la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.

Il concetto di Lavoro Subordinato

Il lavoro subordinato è descritto nel codice civile, all’art. 2094, che definisce prestatore di lavoro subordinato colui che  "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

La prima delle caratteristiche del lavoro subordinato è dunque la collaborazione. Nello specifico si tratta dunque di svolgere un’attività lavorativa in collaborazione con datore di lavoro ed eventuali colleghi.

Sorge dunque un vincolo che lega il lavoratore dipendente a partecipare all’attività lavorativa e agli obiettivi del datore di lavoro.

Il lavoro subordinato può essere intellettuale o manuale, tuttavia esso è appunto “sub ordine” dunque è svolto sotto le direttive del datore di lavoro o di chi lo rappresenta nell’organizzazione aziendale.

Quanto alla durata, il lavoro subordinato può essere  a tempo determinato, dunque il contratto si conclude alla scadenza, salvo rinnovo, o a tempo indeterminato. Esistono poi forme più recenti, come il lavoro a chiamata.

Il rapporto di lavoro è ovviamente a titolo oneroso, in quanto i due soggetti del contratto - tecnicamente un contratto per prestazioni corrispettive - si impegnano l’uno a svolgere un’attività lavorativa, l’altro a riconoscere un corrispettivo per il lavoro svolto.

La caratteristica della prestazione è dunque la dipendenza, e la direzione da parte di altri soggetti, secondo una gerarchia nota alle parti.

A tal proposito l’art. 2104 del codice civile impegna il lavoratore ad “osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

Il concetto di Lavoro Autonomo

Il lavoro autonomo si configura in modo assai diverso da quello subordinato. La caratteristica principale è che esso è definito come un contratto d’opera, ai sensi dell’art. 2222 del codice civile.

L’articolo citato, sul contratto d’opera evidenzia che "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV".

In sostanza il lavoro autonomo è privo della subordinazione, caratteristica tipica del lavoro dipendente.

Si tratta pertanto di svolgere un’attività artigianale o professionale assumendosene il rischio d’impresa, occupandosi direttamente del reperimento dei clienti, dell’organizzazione del lavoro e del tempo e luogo in cui svolgerlo. Le modalità della gestione del lavoro sono quindi tutte nelle mani del lavoratore autonomo.

L’articolo del codice civile usa il termine “corrispettivo” ad indicare esplicitamente che il contratto che lega cliente o committente e lavoratore autonomo si caratterizza per la richiesta di una prestazione o consulenza a fronte del pagamento di un corrispettivo, in genere economico.

Il Lavoro Parasubordinato

Si tratta di una formula usata fino al 2016, con le collaborazioni coordinate e continuative, i famosi co.co.co. o il lavoro a progetto, co.co.pro.

Dopo la riforma del 2016 attualmente il lavoro parasubordinato caratterizza rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, che stabilisce luogo e tempi di lavoro. 

Il lavoro parasubordinato non è consentito agli iscritti ad albi o collegi professionali, i quali svolgono appunto un lavoro autonomo.

Il contenzioso: quando è il magistrato a dover valutare se si sia in presenza di lavoro autonomo o subordinato

Più volte la giurisprudenza ha dovuto valutare quale fosse nella sostanza il rapporto contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore, anche a prescindere dalla forma che era stata data.

In caso di contenzioso, infatti, si rende necessario individuare quale fosse il reale  vincolo, perché da questo derivano conseguenze importanti. 

Spesso, purtroppo, dietro prestazioni di lavoro autonomo - i cui obblighi per le parti si concludono all’effettuazione della prestazione - si nascondono rapporti che in sostanza sono caratterizzati dalla subordinazione.

Per la giurisprudenza non è rilevante la forma contrattuale, ma la sostanza della subordinazione, resa evidente, ad esempio, dall’obbligo di rispettare luoghi e orari, dalla mancanza di autonomia del lavoratore ecc.

Con la riforma del mercato del lavoro - (D.Lgs. 276/2003, l. 92/2012 e provvedimenti denominati Job Acts) sono stati individuati gli indicatori per valutare le singole situazioni per arginare la conflittualità tra datore di lavoro e lavoratore. Il lavoratore dipendente è infatti oggetto di particolari diritti - come la tredicesima mensilità e le ferie - che il lavoratore autonomo non può invece rivendicare.

Spesso i magistrati che hanno verificato la presenza di un vincolo di subordinazione simulato con un contratto di lavoro autonomo hanno condannato il datore di lavoro alla regolarizzazione mediante assunzione del lavoratore, nella forma del lavoro dipendente.

Quale che sia il vincolo contrattuale, il lavoro è un bene prezioso. Pertanto è possibile stipulare una polizza sul lavoro che garantisce il lavoratore dipendente che perda il posto di lavoro con un  corrispettivo mensile, per consentire la ricerca di una nuova occupazione senza vivere problemi economici.