I Due Volti della Procedura Esecutiva: Mobiliare ed Immobiliare

Data pubblicazione: 2017-11-30
Tempo di lettura stimato: 3 minuti
I Due Volti della Procedura Esecutiva: Mobiliare ed Immobiliare

Procedura esecutiva immobiliare e mobiliare: quando farvi ricorso e perché

Per portare avanti una esecuzione forzata è necessario avere a disposizione un titolo esecutivo.

Per chi non vede soddisfatto il proprio credito, un diritto accertato da una sentenza o da una scrittura sottoscritta privatamente, è possibile fare ricorso alla procedura esecutiva mobiliare o immobiliare.

Il primo passaggio per procedere considera l'aver a disposizione un titolo esecutivo, documento o atto giudiziario che, come stabilisce l'art. 474 del Codice di Procedura Civile, consente al creditore di portare avanti l'esecuzione forzata.

Sono titoli esecutivi: le sentenze, le scritture private autenticate, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia, ed infine gli atti ricevuti da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.

Per procedere con l'esecuzione forzata è necessario un passaggio preliminare ovvero la notifica del titolo esecutivo alla controparte per aggredire il patrimonio.

Procedura esecutiva immobiliare e mobiliare

Sono due i modi per poter proseguire: la procedura esecutiva immobiliare e la procedura mobiliare.

La procedura mobiliare è sicuramente la forma di esecuzione più veloce e facile e si traduce nel pignoramento, grazie alla presenza di un pubblico ufficiale, e nell'espropriazione presso terzi.

La seconda possibilità considera la procedura esecutiva immobiliare, come funziona?

Prima di tutto è necessario sottolineare che si tratta di una procedura più complessa e considera crediti di maggiore entità.

Il creditore può rifarsi sul debitore attraverso il pignoramento di un bene immobile di proprietà.

Il primo passo è anche in questo caso la notifica dell'atto e la successiva trascrizione, che blocca l'immobile rendendone impossibile la vendita a terzi finché un giudice non sblocchi la procedura esecutiva immobiliare con sospensione.

In fatto di procedura esecutiva immobiliare l'intervento di un professionista nominato dal Tribunale è un passaggio necessario. Questa figura si occuperà dell'asta.

I termini della procedura esecutiva immobiliare

In fatto di procedura esecutiva immobiliare i termini prevedono che il via all'espropriazione avvenga entro 90 giorni dalla notifica del precetto.

L'atto notificato e la trascrizione nelle pagine dei registri immobiliari devono essere depositati in Tribunale dal creditore entro 15 giorni.

Si può procedere alla vendita o all'assegnazione del bene entro 45 giorni dal suo pignoramento.

Il processo esecutivo va a buon fine quando si compie l'atto finale, che permette al creditore di vedersi risarcito.

Ma l'estinzione del processo prevede anche il caso di rinuncia agli atti esecutivi prima che si completi la vendita.

Le polizze sono impignorabili

Uno dei vantaggi legati al possesso di una polizza vita o assicurazione caso morte è quello che deriva dall'impignorabilità delle polizze.