Porti a spasso il cane? Ecco cosa rischi

Data pubblicazione: 2019-03-04
Tempo di lettura stimato: 4 minuti
Porti a spasso il cane? Ecco cosa rischi

Ecco cosa si rischia quando il cane che portiamo a spasso causa danni

Avete deciso di portare a spasso il cane di un amico? Ecco che cosa rischiate nel caso in cui il quadrupede combini qualche danno e perché ne risponderete in prima persona anche se non siete i proprietari della bestia.

Cane portato a spasso: chi paga se fa danni

L’ultima pronuncia in tema è quella del Tribunale di Pordenone che, con la sentenza 333/2017, ha condannato al risarcimento dei danni il figlio della padrona del cane che aveva tagliato la strada ad una donna in bici causandone la caduta.

La storia

La vicenda riguarda una donna caduta dalla bici a causa dell’attraversamento di un cane di razza schnauzer. Avendo riportato danni, la donna citava in giudizio la padrona del cane per il risarcimento, sostenendo che l’incidente fosse da «imputare ad esclusiva responsabilità della convenuta per la mancata custodia dell’animale».

La proprietaria del cane però si difendeva sostenendo che a portare fuori il cane era stato il figlio; allo stesso tempo chiamava in causa l’assicurazione che però negava la copertura in quanto la polizza era stata stipulata dalla figlia, mentre il cane al momento dell’incidente risultava in custodia al fratello non convivente.

Chi paga i danni del cane portato a spasso

Il Tribunale di Pordenone in merito alla vicenda sosteneva che non fosse stata presentata da parte dei convenuti «la dimostrazione di una condotta di guida negligente o imprudente da parte della vittima”, quindi era del tutto ragionevole considerare la caduta della donna opera dell’attraversamento repentino della strada da parte del cane. Un fattore imprevedibile ed inevitabile questo dell’attraversamento del cane dovuto dunque alla responsabilità del figlio della padrona che in quel momento lo aveva in custodia ma che, perdendone il controllo, causava l’incidente.

Lo stesso Tribunale chiariva poi che in merito al soggetto giuridicamente responsabile della custodia del cane, nonostante all’anagrafe canina risultasse il nome della proprietaria, «al momento del sinistro l’unico ad esercitare l’effettiva vigilanza di fatto sul cane fosse il figlio» e che pertanto in capo a quest’ultimo si configurava la piena responsabilità ai sensi dell’articolo 2052 del Cc.

Responsabilità civile da danni causati da animali

Nella vicenda specifica era stato dimostrato che al momento dell’incidente la proprietaria del cane non aveva possibilità di vigilanza e sorveglianza sull’animale.

In tema di danno causato da animali, l’articolo 2052 Cc stabilisce che la responsabilità del proprietario o dell’utilizzatore, si può alternare nel caso in cui il primo si sia spogliato in fatto o in diritto del governo dell’animale passandolo al secondo (Cassazione 25738/2015).

Riguardo sempre l’argomento danni causati da animali, il tribunale ha richiamato anche un’altra pronuncia della Corte di Cassazione (979/2010): «Poiché l’articolo 2052 Cc impone l’obbligo di predisporre le necessarie cautele - fatta salva la possibilità della prova del caso fortuito - indifferentemente sia dal proprietario dell’animale sia a chi se ne serva per il tempo in cui lo ha in uso, il proprietario si libera della responsabilità solo ove provi di essersi spogliato dell’utilizzo dell’animale, senza che a tal fine possa essere ritenuta sufficiente la prova del momentaneo affidamento dello stesso ad altri, qualora detto affidamento sia accompagnato dal mantenimento della diretta sorveglianza dell’animale stesso».

Questo implica senza ombra di dubbio che ad essere responsabile per i danni causati dall’animale è il soggetto che lo ha in custodia al momento del sinistro.